Scippa un’anziana signora provocandone la caduta: le drastiche conseguenze non gli lasciano via di scampo

In tema di prevedibilità dell’evento è possibile configurare una responsabilità per colpa dell’agente solo laddove questa sia ancorata, in concreto, ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell’incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base.

Lo ribadisce la Suprema Corte con sentenza n. 14063/19 depositata il 1° aprile. Rapina e morte della vittima. La Corte d’Appello di Catania confermava la condanna dell’imputato per aver rapinato un’anziana signora, provocandone la caduta a terra con la conseguente rottura del femore e, in seguito all’intervento chirurgico, il decesso per shock cardiologico post-operatorio. Avverso la pronuncia che ha dimostrato l’esistenza di un chiaro nesso causale tra la condotta e la morte della persona offesa, l’imputato ricorre per cassazione. Prevedibilità dell’evento. Circa la questione sulla prevedibilità dell’evento sollevata dal ricorrente, la Cassazione ribadisce che alla luce dei principi costituzionali, l’unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede una responsabilità per colpa in concreto, ancorata ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell’incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. In particolare, precisa la Corte, occorre che il fatto costitutivo del reato colposo sia una conseguenza in concreta prevedibile ed evitabile dell’inosservanza di una regola cautelare . Pertanto, la condotta posta in essere dall’imputato, consistita nell’aver tappato la bocca alla vittima, strappatole violentemente la collana e provocato la caduta a terra sono modalità che inducono a ritenere altamente prevedibile il verificarsi di lesioni gravi o addirittura della morte, tenuto conto dello stato di particolare fragilità fisica della vittima in età avanzata. Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 febbraio – 1 aprile 2019, n. 14063 Presidente Prestipino – Relatore D’Agostini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 15/2/2018 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza in data 12/7/2017 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Ragusa aveva condannato A.G.S. alla pena di tre anni di reclusione e 500 Euro di multa per il reato ex art. 628 c.p., comma 3, n. 3 quinquies, ed alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per quello ex art. 586 c.p., ritenuto sussistente in quanto la vittima della rapina, una signora di 79 anni, caduta a terra a seguito della violenza subita, aveva riportato la frattura del femore ed a seguito di un intervento chirurgico era deceduta per shock cardiologico post-operatorio. Secondo i giudici di merito, quanto al secondo delitto, le modalità del fatto confermavano tanto l’esistenza di un chiaro nesso causale tra la condotta del reo e la morte della persona offesa quanto la piena prevedibilità dell’evento in capo all’imputato. 2. Ha proposto ricorso A.G.S. , a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per omessa motivazione in ordine a due questioni proposte con l’atto di appello. 2.1. In punto di responsabilità, quanto al reato ex art. 586 c.p., il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha ignorato la sentenza delle Sezioni Unite Ronci , pure citata in sentenza, nella parte in cui afferma che, per aversi responsabilità per il più grave evento morte o lesioni non voluto, esso deve essere all’agente rimproverabile a titolo di colpa in concreto, con la violazione di una regola cautelare diversa dalla norma che incrimina il delitto base, specificamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali. Premesso che, secondo l’id quod plerumque accidit, lo scippo di una persona anziana non comporta la morte di quest’ultima , la difesa osserva che nella fattispecie concreta il decesso della vittima si verificò perché l’intervento chirurgico non ebbe un esito fausto a causa delle pregresse patologie delle quali la stessa soffriva fibrillazione atriale cronica e ipertensione arteriosa , circostanze ignote all’imputato nè dallo stesso conoscibili. Nel contempo il ricorrente deduce che, per quello che è dato leggere agli atti del fascicolo, il consenso fu regolarmente prestato senza che però tra le complicanze dell’intervento fosse mai stata evidenziata la possibilità della morte e che comunque l’intervento rappresentasse l’unica possibilità di garantirle la vita . 2.2. In punto di trattamento sanzionatorio, la difesa lamenta la mancata risposta della Corte di appello al motivo con il quale era stata chiesta la riduzione della pena ai minimi edittali. 2.3. In seguito all’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione, il ricorrente ha depositato una memoria, chiedendo la fissazione della pubblica udienza, alla luce della fondatezza delle argomentazioni svolte con il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato perché i motivi proposti sono infondati o manifestamente infondati . 2. La deduzione in ordine alla presunta mancanza di consenso è del tutto generica, non avendo la difesa neppure prospettato l’incidenza della stessa sull’affermazione di responsabilità. In secondo luogo, la stessa è inammissibile anche perché non era stata proposta in appello, nel quale, in termini del tutto generici, si era affermato che il giudice avrebbe dovuto valutare se il rapporto di causalità fosse stato alterato, dovendosi chiedere se la necessità dell’intervento fosse stata determinata proprio dall’azione di soccorso . In ogni caso, manifesta è l’infondatezza del rilievo, avendo lo stesso ricorrente richiamato ed allegato le dichiarazioni rese dal medico Dott. T.S. , il quale riferì che la signora D. , decideva di sottoporsi all’intervento chirurgico che era l’unica possibilità di garantirle la sopravvivenza , nonostante esso fosse molto rischioso . 3. In ordine alla questione inerente alla prevedibilità dell’evento, i giudici di merito ed il ricorrente hanno richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Ronci n. 22676 del 22/01/2009, Rv. 243381 , alla quale si è adeguata la successiva giurisprudenza di legittimità cfr., ad es., Sez. 4, n. 8058 del 23/09/2016, Malocaj, Rv. 269127 . Nella citata pronunzia, il Supremo Collegio ha statuito che, alla luce dei principi costituzionali e delle pronunzie del giudice delle leggi, l’unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie dell’art. 586 c.p., una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell’incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base . Hanno osservato le Sezioni Unite che la circostanza che l’agente reale versi in un ambito di illiceità, dunque, non influenza la fisionomia della colpa ed il procedimento di individuazione dell’omologo agente modello. Ovviamente, si dovrà fare riferimento non già alla condotta di un ipotetico delinquente modello , bensì alla condotta che ci si poteva ragionevolmente attendere, in relazione all’evento non voluto, da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l’agente reale. Anche in ambito illecito, pertanto, occorre pur sempre che il fatto costitutivo del reato colposo sia una conseguenza in concreto prevedibile ed evitabile dell’inosservanza di una regola cautelare . Secondo la Corte territoriale, la forza impressa sul corpo di una donna avanti negli anni, l’averle tappato la bocca, lo strappo violento della collana, la caduta in terra sono modalità che inducono a ritenere altamente prevedibile il verificarsi di lesioni gravi o anche della morte della vittima, tenuto conto dello stato di particolare fragilità fisica ed emotiva che spesso è tipico dell’età avanzata e ciò a prescindere dalla sussistenza di particolari patologie . Con tutta evidenza, la sentenza non è viziata dalla dedotta mancanza di motivazione sul punto della sussistenza dell’elemento psicologico della colpa trattasi di motivazione adeguata, per quanto sintetica, e neppure connotata da illogicità o contraddittorietà, vizi, peraltro, non denunciati dal ricorrente. 4. Il motivo in punto di riduzione della pena è infondato. La Corte di appello ha osservato che le circostanze indicate dalla difesa erano già state valutate dal primo giudice ed ha altresì evidenziato la natura delle condotte dell’imputato caratterizzate da gravità ed elevato allarme sociale e la ridotta portata euristica della confessione, resa quando l’autorità inquirente era già in possesso di gravi elementi indiziari a carico dell’A. . Detta valutazione, pur riferita esplicitamente alla conferma del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, è stata implicitamente espressa anche rispetto alla quantificazione della pena, in considerazione della generica formulazione del motivo di appello, con il quale le circostanze dedotte confessione, tossicodipendenza, giovane età, incensuratezza dell’imputato erano state indistintamente richiamate al fine di chiedere il giudizio di prevalenza delle attenuanti ed il contenimento della pena nel minimo edittale. 5. Al rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.