Nuove informazioni provvisorie dalle Sezioni Unite Penali

Con le informazioni provvisorie nn. 5, 6, 7 e 8 del 2019, le Sezioni Unite Penali hanno adottano soluzioni in tema di ammissibilità del ricorso di parte civile avverso la pronuncia che dichiara estinto il reato per prescrizione, reato di falsità materiale, conflitto di competenza tra Tribunale e GdP per fatti di lesioni personali colpose e misura della sorveglianza speciale per ragioni di pubblica sicurezza.

Ammissibilità ricorso parte civile. Le Sezioni Unite Penali, con l’informazione provvisoria n. 5/19, hanno affermato che è ammissibile il ricorso di parte civile avverso la sentenza che conferma la pronuncia di primo grado dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione, a condizione che la stessa parte ricorrente abbia provveduto a dedurre l’erroneità della ritenuta prescrizione. Reato di falsità materiale. La formazione della copia di un atto inesistente, in base alla soluzione adottata dalla Sezioni Unite Penali con l’informazione provvisoria n. 7/19, non è idonea ad integrare il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale. Lesioni personali colpose conflitto di competenza. In merito alla questione con cui i Giudici di merito si sono chiesti se, per i fatti di lesioni personali colpose, commessi in violazione delle norme relative alla circolazione stradale prima dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto il reato di cui all’art. 590- bis c.p. e per i quali l’azione penale sia stata esercitata successivamente, la competenza spetti al Giudice di Pace o al Tribunale, le Sezioni Unite Penali, con l’informazione provvisoria n. 7/19, hanno adottato la seguente soluzione Questione non esaminata . Pubblica sicurezza. Con l’informazione provvisoria n. 8/19, le Sezioni Unite Penali hanno affermato che la partecipazione del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad una manifestazione sportiva tenuta in luogo aperto al pubblico, non integra il reato di violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 75 d.lgs. n. 159/2011, in quanto l’art. 8 del decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico.

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