Riproduzioni musicali abusive in discoteca: l’utilizzo di pezzi obsoleti non rende il fatto meno grave

Confermata in via definita la condanna per il titolare della struttura. A inchiodarlo il numero e il valore dei supporti rinvenuti nel locale. Respinta l’ipotesi della particolare tenuità del fatto.

Sonorità fatali per il titolare della discoteca. A inchiodarlo, però, non il volume alto, bensì l’impiego nel locale di riproduzioni musicali abusive . Inevitabile la condanna per violazione del diritto d’autore. Esclusa l’ipotesi difensiva della particolare tenuità del fatto su questo fronte i Giudici sottolineano l’elevato numero di supporti a disposizione della struttura Cassazione, sentenza n. 13574/19, sez. IV Penale, depositata oggi . Supporti. La lunga battaglia giudiziaria si chiude definitivamente col secondo pronunciamento della Cassazione. Confermata la condanna del titolare di una discoteca campana, finito sotto accusa per riproduzioni musicali abusive all’interno del locale, ed esclusa l’attenuante del fatto di particolare tenuità . Nessun dubbio, in sostanza, sulla violazione realizzata in materia di diritto d’autore. Allo stesso tempo, i Giudici ritengono indiscutibile anche la gravità del comportamento tenuto dal titolare della discoteca. E su questo fronte, in particolare, vengono sottolineati due dettagli il numero dei supporti rinvenuti nella discoteca e il loro valore non irrisorio . Respinta la linea difensiva, secondo cui andava riconosciuta la tenuità del fatto , una volta preso atto che i supporti – cd e dvd – sono chiaramente obsoleti e, quindi, di scarso valore .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 gennaio – 28 marzo 2019, numero 13574 Presidente Montagni - Relatore Ranaldi Fatto e diritto 1. Con sentenza del 7.2.2018 la Corte di appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del primo giudice in punto di responsabilità di Fr. Mu. per il reato di cui all'art. 171-ter, comma 1 lett. c , legge numero 633/41, perché, ai fini di lucro, faceva ascoltare in pubblico, nella discoteca denominata El Balolo , riproduzioni musicali abusive. La sentenza rescindente della Cassazione aveva devoluto al giudice di rinvio di stabilire se all'imputato potesse essere riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui al comma 3 del citato art. 171-ter. La Corte territoriale ha ritenuto di escludere la tenuità del fatto, tenuto conto del numero e del valore non irrisorio dei supporti musicali riprodotti. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. quanto segue. I Violazione e inosservanza dell'art. 131-bis cod. penumero , stante la sussistenza di tutti i presupposti e delle condizioni per l'applicazione, nel caso di specie, della citata causa di non punibilità. II Violazione e falsa applicazione dell'art. 171-ter numero 3 legge numero 633/41 e illogicità della motivazione sul punto. Denuncia l'illogicità della motivazione addotta dalla Corte territoriale per escludere l'invocata attenuante, trattandosi di supporti ed e dvd chiaramente obsoleti e quindi di scarso valore. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al motivo sub I , va osservato che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. penumero non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. penumero , se il predetto articolo era già in vigore - come nel caso di specie - alla data della deliberazione della sentenza impugnata Sez. 3, numero 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 27278901 né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. 3.2. Il motivo sub II è manifestamente infondato, oltre che generico, atteso che la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto sulla scorta dell'elevato numero di supporti riprodotti all'interno di una discoteca. Si tratta di una ponderata e logica valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost. sent. numero 186/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.