Appello e poteri d'ufficio legati all'istruttoria

Il giudice che riformi, a fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, in virtù di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, considerata decisiva, ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e può farlo grazie ai poteri officiosi che gli sono conferiti dall'art. 603, comma 3, c.p.p

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12811/19, depositata il 22 marzo. Il caso. La Corte territoriale competente dichiarava inammissibile il ricorso con cui la parte civile impugnava la statuizione del giudice di prime cure, che aveva assolto un imputato dagli illeciti di cui agli artt. 582, 585 c.p. lesioni personali aggravate . L’impugnazione veniva respinta a causa della mancata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria da parte della parte civile, ai sensi del novellato art. 581 c.p.p L'ordinanza della Corte d'Appello veniva impugnata per violazione di legge art. 581 c.p.p. e vizio motivazionale. Assoluta urgenza probatoria e poteri officiosi del giudice. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Gli Ermellini hanno preliminarmente ricordato il disposto degli artt. 581 e 603, comma 3- bis , c.p.p., confermando la correttezza dell'assunto secondo cui è inammissibile l'impugnazione che non formuli le richieste istruttorie e che soltanto nell'ipotesi di appello proposto dal pubblico ministero, avverso una sentenza di assoluzione per motivi relativi alla valutazione di provi dichiarative, sussiste l'obbligo per il giudice di disporre la rinnovazione dell'istruttoria. D'altra parte, però, il Collegio non si è potuto esimere dal menzionare l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo il quale, in caso di pronuncia assolutoria, a fini civili, basata su un differente apprezzamento della prova dichiarativa considerata decisiva, il Giudice ha l'onere di rinnovare l'istruttoria, anche d'ufficio. Non può venire meno, infatti, neppure in tal caso, la garanzia del giusto processo, dal momento che le regole in merito alla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco in questo caso, di carattere civilistico . È vero, hanno aggiunto i Giudici, che la ratio della limitazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria, alle ipotesi di appello del pubblico ministero, deve rinvenirsi nelle conseguenze maggiormente sfavorevoli che possono derivare all'imputato da una riforma peggiorativa della sentenza di assoluzione di primo grado ma ove la parte civile abbia argomentato in fatto e in diritto le ragioni per cui delle prove dichiarative, ritenute decisive, debbano essere valutate diversamente, il giudice ha l'onere di disporne la riassunzione, in virtù dei poteri officiosi che gli sono conferiti ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p Tali poteri, infatti, prescindono dall'iniziativa delle parti trovano fondamento in una assoluta necessità probatoria. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello competente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 febbraio – 22 marzo 2019, n. 12811 Presidente Zaza – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Cagliari, adita da A.E. , parte civile impugnante avverso la sentenza del 31 gennaio 2018 del Tribunale di quella stessa città, che aveva assolto A.S. dal delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p., con ordinanza in data 31 ottobre 2018 ha dichiarato inammissibile il gravame della sopraindicata parte civile, perché, sebbene l’impugnativa avesse sviluppato diffuse ad argomentate critiche alla valutazione delle prove dichiarative, siccome compiuta dal Tribunale, in spregio alla novellata formulazione dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c - in esito alla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 55, - aveva omesso di chiedere la rinnovazione dell’istruttoria per procedere, all’escussione dei testimoni dei quali era contestata la valutazione di attendibilità tale conclusione risultando, peraltro, avvalorata dal tenore della norma di cui all’art. 603 c.p., comma 3-bis, che aveva previsto l’obbligo in capo al giudice di appello di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale soltanto in caso di gravame interposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa. 2. L’indicata ordinanza è ricorsa dalla parte civile A.E. , per il tramite del proprio difensore, ed è affidata ad un unico articolato motivo, che deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 581 c.p.p., e il vizio di motivazione, rilevando come nessuna sanzione di inammissibilità sia prevista per la mancata indicazione delle richieste istruttorie nell’atto di appello e che, in ogni caso, sarebbe interpretazione di dubbia legittimità costituzionale quella, proposta dalla Corte territoriale, secondo la quale l’omessa richiesta di rinnovazione istruttoria sarebbe sanata in caso di appello del pubblico del pubblico ministro avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa in forza dell’obbligatoria assunzione officiosa prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, mentre condurrebbe all’inammissibilità nel caso di appello della parte civile. Ciò tanto più che il diritto vivente ha sancito la regula iuris secondo il quale il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489 Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787 . 3. Con requisitoria in data 15 gennaio 2018, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Antonietta Picardi, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria depositata in data 1 febbraio 2019, il difensore dell’imputato A.S. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso della parte civile, anche per la sopravvenuta carenza d’interesse ad impugnare, essendosi il reato, medio tempore, estinto per prescrizione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. E dato indubitabile che il legislatore, con la novella n. 103/2017, ha riformato l’art. 581 c.p.p. disponendo che L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità a dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione b delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione c delle richieste, anche istruttorie d dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta art. 1, comma 55 ed ha modificato il testo dell’art. 603 c.p.p. inserendovi il comma 3-bis del seguente tenore Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale art. 1, comma 58 di modo che è corretto l’assunto secondo il quale è inammissibile l’appello che non formuli le richieste istruttorie e che, in caso di gravame proposto avverso una sentenza di assoluzione per motivi attinenti alla valutazione delle prove dichiarative, l’obbligo per il giudice di disporne la rinnovazione è previsto soltanto in caso di appello del pubblico ministero. 2. Tali affermazioni, tuttavia, non possono prescindere dai dicta delle Sezioni Unite di questa Corte, che con le sentenze n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489 e n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787, hanno concordemente sancito il principio di diritto secondo il quale il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio. Ad avviso dell’autorevole Consesso, infatti, l’assunzione officiosa delle prove dichiarative diversamente valutate si impone anche nella ipotesi in cui il rovesciamento della pronuncia di assoluzione di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile in questo ordine di idee, Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Manna, Rv. 256332 , essendo anche in questo caso in gioco la garanzia del giusto processo a favore dell’imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica tanto che anche in un contesto di impugnazione ai soli effetti civili deve ritenersi attribuito al giudice il potere dovere di integrazione probatoria di ufficio ex art. 603 c.p.p., comma 3 . Del resto giova rammentare che le Sezioni Unite, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430 - le quali hanno affermato che, soltanto nel caso in cui il giudice d’appello riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive - hanno precisato che Nel delimitare la portata dell’obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi di ribaltamento conseguente all’applicazione della regola contenuta nel nuovo comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. , il legislatore ha inteso attribuire al libero convincimento del giudice di appello la possibilità di esercitare poteri discrezionali di rinnovazione nella situazione inversa, differenziandone i contenuti e graduandone, al contempo, l’intensità con riferimento alle diverse evenienze disciplinate nei primi tre commi dell’art. 603 c.p.p. . 3. Ne viene che, pur potendosi concordare con la Corte censurata che la limitazione dell’obbligo di rinnovazione istruttoria in ogni caso di appello del pubblico ministero - anche in ipotesi di omessa indicazione di prove decisive delle quali, infatti, non si fa menzione, nella formulazione della disposizione di riferimento - trovi spiegazione nelle conseguenze assai più sfavorevoli che derivano per l’imputato dal ribaltamento in peius della sentenza di assoluzione di primo grado agli effetti penali - con ciò fugandosi i dubbi di legittimità costituzionale avanzati quanto alla norma di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3-bis -, deve, tuttavia, ritenersi che, ove l’appello della parte civile indichi puntualmente le ragioni, in diritto ed in fatto, per le quali le prove dichiarative poste a fondamento della impugnata assoluzione siano da diversamente valutare in funzione della condanna dell’imputato, sia pure ai soli effetti civili, il giudice di appello, sempre che le ritenga decisive, ne debba disporre la riassunzione in forza dei poteri officiosi ex art. 603 c.p.p., comma 3, tanto essendo assolutamente necessario ai fini del decidere. 4. Va, nondimeno, sottolineato che i poteri del giudice di disporre in appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3, sono poteri officiosi, che prescindono dall’iniziativa della parte che vi ha interesse, posto che, a differenza di quanto previso dal comma 1, della stessa norma, non presuppongono una facoltà processuale di quest’ultima e vanno esercitati dal giudice in quanto emerga un’assoluta esigenza probatoria. Occorre, pertanto affermare il seguente principio di diritto Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale in forza dei poteri officiosi che gli competono ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3, il cui esercizio prescinde da una corrispondente richiesta, in tal senso avanzata dalla parte civile nell’atto di appello, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c , trovando, piuttosto, la sua giustificazione in un’assoluta necessità probatoria con la conseguenza che l’appello che non contenga un’espressa richiesta di rinnovazione dell’istruttoria non è per ciò solo inammissibile . 5. Poiché di tale potere officioso in caso di prove decisive - suscettibili di essere valutate come tali soltanto mediante un apprezzamento del merito della regiudicanda, che orienti la decisione verso un ribaltamento dell’esito assolutorio del precedente grado di giudizio - il giudice censurato non ha tenuto conto, s’impone l’annullamento senza dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Cagliari per l’ulteriore corso.