Processo in assenza e decorrenza del termine per impugnare la sentenza

Con la legge n. 67/2014, il legislatore ha modificato l’art. 548 c.p.p. ed ha eliminato l’obbligo di notificazione dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace, ferma restando la notifica dell’avviso di deposito al PM e alle parti private laddove la sentenza non sia stata depositata nel termine di 30 giorni o nel diverso termine indicato dal giudice ex art. 544, comma 3, c.p.p. ovvero oltre il termine di 90 giorni.

Sul tema la sentenza della Corte di Cassazione n. 12536/19, depositata il 20 marzo. La vicenda. La Corte d’Appello de L’Aquila dichiarava inammissibile per tardività il gravame proposto dal difensore di un imputato, dichiarato assente nel giudizio abbreviato a suo carico, avverso la sentenza di prime cure. La difesa ha impugnato tale decisione dinanzi alla Suprema Corte. Processo in assenza. Il Collegio ripercorre l’evoluzione normativa che ha interessato il tema della notificazione della sentenza contumaciale nel caso di giudizio abbreviato. Con la legge n. 67/2014, il legislatore ha modificato l’art. 548 c.p.p. con l’eliminazione dell’obbligo di notificazione dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace ed il mantenimento della comunicazione dell’estratto della sentenza solo al procuratore generale presso la Corte d’Appello. E’ invece rimasta immutata la previsione che, quando la sentenza non è depositata nel termine di 30 giorni o nel diverso termine indicato dal giudice ex art. 544, comma 3, c.p.p. ovvero oltre il termine di 90 giorni, l’avviso di deposito è comunicato al PM e notificato alle parti private. Quest’ultime hanno la facoltà di proporre impugnazione entro 45 giorni, decorrenti dalla notifica dell’avviso di deposito. Con il nuovo assetto normativo riconduce infatti la mancata partecipazione dell’imputato ad una determinazione di volontà consapevole, posto che egli è nelle condizioni di poter assumere informazioni sulle vicende processuali, la cui conoscenza costituisce appunto il presupposto dell’eliminazione dell’obbligo di notifica della sentenza, salvo i casi in cui non venga depositata nel termine determinato dalla legge o previsto dal giudice ovvero oltre il termine di 90 giorni. In conclusione, correttamente la decisione impugnata ha rinvenuto la tardività dell’impugnazione. Al ricorrente, assente nel giudizio a suo carico, non doveva infatti essere notificato l’avviso di deposito della sentenza depositata nel termine determinato dalla legge, conseguentemente è stato correttamente rilevato lo spirare del termine per l’impugnazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 gennaio – 20 marzo 2019, n. 12536 Presidente Capozzi – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 7 giugno 2018 la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto B.T.O. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 20 ottobre 2017. La Corte ha dato atto della sequenza procedimentale occorsa nel giudizio di primo grado, con pronuncia della sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato in data 20 ottobre 2017 con riserva di deposito entro il giorno 11 gennaio 2018, puntualmente osservato e deposito dell’atto di appello in data 15 marzo 2018, ed ha ritenuto intempestivo, perché depositato oltre il termine di 45 giorni, l’atto di gravame interposto dal difensore di fiducia dell’imputato, già dichiarato assente nel giudizio abbreviato a suo carico. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, l’imputato censurando l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione all’art. 442 c.p.p., comma 3, art. 128 c.p.p., comma 1, art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c e comma 2, lett. a e art. 134 disp. att. c.p.p. e vizio di motivazione. A fondamento del rilievo osserva che all’imputato, assente nel giudizio abbreviato a suo carico, non è mai stata notificata la sentenza di primo grado, adempimento viceversa previsto dalle disposizioni di cui all’art. 442 disp. att. c.p.p., comma 3 e art. 134 disp. att. c.p.p. che impongono, all’esito del giudizio di primo grado, la notifica della sentenza all’imputato non comparso, sicché l’appello del difensore, depositato il 15 marzo 2018 avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 20 ottobre 2017, è stato tempestivamente prodotto essendo l’imputato ancora in termini per proporre gravame. Considerato in diritto 1.Il ricorso deve essere rigettato perché infondato. 2.È pacifico che il procedimento a carico di B.T.O. si è svolto, a seguito di citazione diretta a giudizio, dinanzi al giudice monocratico e che la costituzione del rapporto processuale è stata regolata dalla L. n. 67 del 2014. L’imputato, regolarmente citato all’udienza del 20 maggio 2016, non è comparso in giudizio ed è stato dichiarato assente egli, inoltre, aveva nominato difensore di fiducia al quale aveva conferito procura speciale per chiedere la definizione del procedimento a suo carico con giudizio abbreviato, richiesto alla prima udienza utile e disposto dal giudice, giudizio al quale ha fatto seguito, all’udienza del 20 ottobre 2017, la emissione della sentenza, con riserva di deposito entro il g. 11 gennaio 2018, termine puntualmente osservato e, comunque, non eccedente quello di novanta giorni da quello della pronuncia previsto dall’art. 544 c.p.p., comma 3. Secondo l’ordinanza impugnata, dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza nei confronti dell’imputato assente, rappresentato dal difensore, decorreva il termine di giorni 45 per la proposizione dell’impugnazione intervenuta a termine ampiamente scaduto. 3.Viceversa, sostiene il ricorrente, che le disposizioni di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p. impongono, all’esito del giudizio di primo grado, la notifica della sentenza all’imputato non comparso, notifica la cui omissione comporta che non decorre, a favore dell’imputato, il termine di impugnazione con la conseguenza che l’appello del difensore, depositato il 15 marzo 2018 avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 20 ottobre 2017 è stato tempestivamente prodotto essendo l’imputato ancora in termini per proporre gravame dal momento che lo stesso non ha mai ricevuto detta notifica. Centrale, nelle argomentazioni svolte dal difensore, è la circostanza che l’imputato era stato sempre assente nel dibattimento di primo grado e non già assente perché comparso e poi non presente alla lettura del dispositivo , condizione che, ove l’istituto non fosse stato abolito per effetto della L. 28 aprile 2014, n. 67 avrebbe propriamente condotto alla sua qualificazione di imputato contumace, con diritto a ricevere la notifica della sentenza emessa e del relativo estratto contumaciale. Rileva, dunque, che la mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato, viola la prescrizione di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3 e art. 134 disp. att. c.p.p., che, secondo la risalente interpretazione di questa Corte, a partire dalle sentenze rese a Sezioni Unite relative alla notifica della sentenza resa, in materia di giudizio abbreviato, in grado di appello S.U. n. 1 del 19/1/2000, Tuzzolino, Rv. 216237 , impone di effettuare, all’esito dell’udienza camerale per la decisione sulla richiesta di rito abbreviato, la notifica all’imputato che non è comparso nel giudizio. Lungo questa linea interpretativa, prosegue, si sono mosse anche recenti sentenze di questa Corte Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018, G., Rv. 273695 Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015, Fanale, Rv. 264301 secondo le quali la nuova disciplina sull’assenza nulla ha innovato in materia di talché la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato deve essere notificata all’imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio. Sulla scorta di tale orientamento le previsioni contenute nell’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p. non possono ritenersi implicitamente abrogate dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 e, pertanto, all’imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio spetta la notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza. La ratio della disposizione, secondo tale ricostruzione, è orientata a favore della tutela dei diritti fondamentali dell’imputato, tra cui, in primis, il diritto ad una conoscenza consapevole ed effettiva dei procedimenti penali pendenti a proprio carico. Deve, pertanto, ritenersi illegittima la contraria opinione sottesa all’ordinanza impugnata nella parte in cui esclude la necessità della notifica dell’avviso di deposito della sentenza a favore dell’imputato giudicato con il rito abbreviato che non sia comparso, espressione che non è sovrapponibile nè omologa all’assenza. 4. Al delineato orientamento, se ne oppone uno in senso nettamente contrario, a stregua del quale l’imputato non comparso e giudicato nelle forme del rito abbreviato non ha diritto alla notificazione della sentenza, in quanto la previsione contenuta nell’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p. deve ritenersi implicitamente abrogata dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull’assenza, volta a garantire l’effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell’imputato, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore, ed ha modificato, altresì, l’art. 548 c.p.p., comma 3, eliminando l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018, Careri, Rv. 273485 Sez. 5, n. 57097 del 27/09/2018, S, Rv. 274391 . 5. Il quesito giuridico sottostante alla decisione del ricorso comporta la necessità di interrogarsi sulla possibilità che, nel sistema vigente disciplinato dall’art. 548 c.p.p., in relazione al deposito della sentenza, e dall’art. 585 c.p.p., sui termini di impugnazione, residui la possibilità ovvero la necessità di collegare la decorrenza del termine di impugnazione alla notifica della sentenza ovvero alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato assente, secondo il percorso seguito dalle sentenze di questa Corte Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018, G., Rv. 273695 Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015, Fanale, Rv. 264301 che valorizzano il dato testuale, mai abrogato, dell’art. 442 c.p.p., comma 3 e art. 134 disp. att. c.p.p Secondo la decisione da ultimo richiamata, relativa a giudizio camerale in grado di appello, l’avviso di deposito, ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione, deve essere notificato all’imputato non comparso all’udienza nella quale viene data lettura del dispositivo mentre, nella prima delle richiamate sentenze, oggetto della questione era la mancata notifica all’imputato assente, che non sia comparso per tutto il corso del giudizio svoltosi dinanzi al giudice per le indagini preliminari. Ad avviso del Collegio, e senza la necessità di far ricorso all’effetto abrogativo delle disposizioni contenute nelle norme di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., tale possibilità ovvero necessità non è più conferente con il modello di impugnazione delineato dal vigente sistema processuale che, secondo la stessa prospettazione contenuta nel ricorso, è inscindibilmente collegata alle disposizioni in materia di contumacia, ormai, queste sì, abrogate. Come noto, la L. n. 67 del 2014 ha apportato sensibili innovazioni al sistema processuale ed all’istituto della contumacia con l’introduzione della regolamentazione del processo in assenza dell’imputato e della sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili. In particolare, con gli artt. da 420-bis e 420- quinquies c.p.p., il legislatore ha eliminato la disciplina della contumacia e previsto che, quando ricorrano le situazioni previste dall’art. 420-bis c.p.p., commi 1 e 2, ovvero quando l’imputato abbia rinunciato a presenziare all’udienza, oppure ancora siano acquisiti elementi certi, indicativi della sua conoscenza del processo, egli sia rappresentato dal difensore. La sostituzione della contumacia con l’istituto dell’assenza realizza un sovvertimento di prospettiva nella disciplina della partecipazione dell’imputato al processo, nel senso che, mentre sino alla L. n. 67 del 2014 l’imputato per essere dichiarato contumace era sufficiente avesse ricevuto rituale notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, non fosse comparso all’udienza e non avesse allegato e documentato un impedimento a presenziare, senza al contempo avesse manifestato un’espressa volontà di disertare il processo a suo carico, al contrario la dichiarazione di assenza presuppone la inequivoca intenzione di non essere presente, poiché, diversamente, anche a fronte del dubbio circa l’effettiva conoscenza della data dell’udienza o della pendenza del procedimento, questo viene sospeso ex art. 420-quater c.p.p E non è superfluo rammentare che l’assenza, quale istituto giuridico disciplinato dalla L. n. 67 del 2014, pur prevedendo che in tale ipotesi l’imputato è rappresentato dal difensore, non è sovrapponibile alla fattispecie dell’assenza prevista dall’art. 420-quinqueis c.p.p., vigente prima della modifica apportata alla norma con l’art. 9, comma 4, della citata L. n. 67, ivi ricondotta al caso in cui l’imputato, anche se impedito, chiede o consente che l’udienza preliminare avvenga in sua assenza o che, se detenuto, rifiuta di assistervi ovvero al caso in cui l’imputato che, dopo essere comparso, si allontani dall’udienza, venendo così considerato presente. Soprattutto, per quel che qui rileva, la L. n. 67 del 2014 ha novellato il testo dell’art. 548 c.p.p. con eliminazione dell’obbligo di notificazione dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace ed il mantenimento della comunicazione, con l’estratto della sentenza, soltanto al procuratore generale presso la corte di appello. Immutata, nella disposizione ora indicata, è la previsione che, quando la sentenza non è depositata nel termine di trenta giorni o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’art. 544 c.p.p., comma 3, ovvero oltre il termine di novanta giorni, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, evenienza alla quale si collega quella di cui all’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c , che comporta il computo del termine di 45 giorni per proporre impugnazione dalla notifica dell’avviso di deposito. 6. Ritiene il Collegio, che la radicale modifica del sistema della presenza/assenza dell’imputato al giudizio a suo carico, non consente di ritenere ancora perduranti le condizioni che legittimavano la lettura del disposto di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p. nel senso della necessità della notifica della sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato all’imputato che non sia comparso all’udienza a suo carico ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione, conclusione che era frutto, piuttosto che del portato della previsione recata dalle disposizioni da ultimo richiamate, del collegamento di tali disposizioni con quelle in materia di impugnazione e, in particolare, in materia di impugnazione della sentenza contumaciale. La giurisprudenza di legittimità, fin dalla più risalente sentenza resa in materia Sez. U., n. 16 del 15/12/1992, dep. 1993, Cicero ed altri, Rv. 192806 aveva individuato la ratio della previsione di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3, nell’esigenza di assicurare anche nel giudizio abbreviato, cui non era in origine estensibile la disciplina della contumacia e non era riferibile l’art. 548 c.p.p., comma 3 relativo alla notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza contumaciale , una estensione delle garanzie del processo ordinario contumaciale al procedimento a rito camerale, al fine di agevolare l’esercizio del diritto d’impugnazione. In aggiunta, la sentenza Tuzzolino, richiamata nel ricorso, aveva precisato che al mancato inserimento di una identica disposizione quale quella dell’art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 disp. att. c.p.p., nel testo dell’art. 599 c.p.p., in materia di appello, non poteva assegnarsi il significato di escludere la notifica della decisione assunta nel processo di appello svoltosi, senza che l’imputato sia comparso, con le forme del procedimento in camera di consiglio e che il silenzio dell’art. 599 non legittima il ricorso al canone ermeneutico ubi lex voluit, dixit. Entrambi i richiamati arresti muovono, peraltro, dal rilievo che in materia di rito abbreviato l’applicabilità dei diversi termini di impugnazione previsti dall’art. 585 c.p.p., anziché al termine unico di quindici giorni per la impugnazione dei provvedimenti resi con il rito camerale, deriva dal richiamo, contenuto nell’art. 442 c.p.p., agli artt. 529 c.p.p. e segg., sicché, si osservava, i termini di impugnazione della sentenza resa al termine del giudizio abbreviato, sono quelli previsti per le sentenze rese all’esito del dibattimento e decorrono dai diversi momenti specificati nell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. b , c d , in relazione al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza. E, nel solco di tali coordinate, intervenuta la disposizione di estensione dell’istituto della contumacia all’udienza preliminare con la L. n. 479 del 1999, mediante l’inserimento degli artt. 420-bis, ter, quater, quinquies c.p.p., plurime pronunce di legittimità avevano ritenuto che le nuove disposizioni avessero prodotto effetti anche sul rito abbreviato con la conseguente sopravvenuta superfluità della distinzione tra la condizione dell’imputato non comparso e quella del contumace e l’assorbimento dell’art. 442 c.p.p., comma 3, e dell’art. 134 disp. att. c.p.p. nella disciplina dettata per la fase dibattimentale dall’art. 548 c.p.p., cui rinvia lo stesso art. 442 col richiamo agli artt. 529 c.p.p. e ss., perché riguardanti una situazione giuridico-processuale superata dalla successiva e più recente normativa Sez 1, n 36860 del 29/9/2005, Matarrese, Rv. 232586 Sez. 6, n. 29356 del 08/06/2006, Mascolo, Rv. 235092 Sez. 1, n. 24116 del 27/05/2009, Carcagnolo, Rv. 243972 . Di conseguenza, si era ritenuto che, qualunque sia la sede della pronuncia, la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato deve essere notificata solo all’imputato che sia stato dichiarato contumace e non anche all’imputato che non sia comparso. La conclusione raggiunta escludeva, con chiarezza, l’obbligo di notificazione della sentenza nei riguardi dell’imputato non comparso al momento della assunzione della decisione mediante lettura del dispositivo, se non già dichiarato contumace, e ribadiva che il rinvio all’art. 529 c.p.p. e ss., operato dall’art. 442 c.p.p. includeva anche il richiamo all’art. 548 c.p.p. con la conseguenza che, là dove vi sia stata lettura del dispositivo, la notifica dell’estratto vada effettuata solo all’imputato contumace e non anche all’imputato altrimenti non comparso . In senso conforme si registra una pronuncia ancora più recente Sez. 6 n. 35215 del 2017, Scorsone, Rv. 270911 , emessa in un caso in cui, per effetto della normativa transitoria, si era continuato ad applicare la disciplina previgente la L. n. 67 del 2014. 7. Gli arresti ora illustrati sono antecedenti alla riforma dell’art. 548 c.p.p. e quindi non hanno potuto esaminare la tematica sotto il profilo che la vicenda all’odierno esame pone, ossia della eliminazione in radice della ratio che aveva condotto alla interpretazione dell’art. 442 c.p.p., comma 3, in funzione della estensione di garanzie previste per il dibattimento ed in relazione ad una tipologia di rito speciale, quello contumaciale, che non sono più attuali. La nuova disciplina dell’assenza, volta a garantire l’effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre la mancata partecipazione dell’imputato ad una determinazione consapevole e volontaria pone l’imputato in condizione di poter assumere informazioni, pur che lo voglia, in relazione alla vicende del giudizio, conoscenza che costituisce il presupposto dell’eliminazione dell’obbligo di notifica della sentenza emessa all’esito del giudizio a meno dei casi nei quali la stessa non venga depositata nel termine determinato dalla legge o in quello diverso previsto dal giudice ovvero oltre il termine di novanta giorni, con la conseguenza che è venuta meno anche la ragione giustificatrice della lettura della disposizione di cui all’art. 442 c.p.p., comma 3 in funzione della previsione dei termini di impugnazione, tanto più che nel giudizio abbreviato l’imputato non comparso resta rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo. Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell’impugnazione. Tale considerazione induce a ritenere corrette le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza impugnata e ad escludere, vertendosi in una fattispecie nella quale correttamente era stata dichiarata, fin dalla prima udienza tenutasi nel dibattimento introdotto con rito ordinario, l’assenza dell’imputato la necessità della notifica, ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, della sentenza emessa. Aderendo alla tesi propugnata nelle sentenze richiamate dalla difesa, si finisce per ancorare gli adempimenti funzionali all’esercizio del diritto all’impugnazione - collegati a precise situazioni di fatto e giuridiche quali l’assenza dell’imputato ed il rispetto dei termini previsti per il deposito della sentenza - a situazioni processuali - la mancata comparizione personale la necessità di un avviso di deposito simile all’estratto contumaciale - che costituiscono il retaggio di un sistema funzionale all’esercizio del diritto di difesa, anche personale, ormai superato con le previsioni dalle norme in materia di assenza che presuppongono la certezza della conoscenza del processo, diversamente dalle norme in materia di contumacia applicabili all’imputato che non aveva manifestato alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione ed alla presenza in udienza e che, in estrema ipotesi, poteva anche ignorare l’esistenza del giudizio o la data del dibattimento. Ne discende che all’odierno ricorrente, assente nel giudizio a suo carico, non doveva essere notificato l’avviso di deposito della sentenza depositata nel termine determinato dalla legge e, pertanto, correttamente è stato rilevato lo spirare del termine per l’impugnazione. 8. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.