Assenza del difensore in udienza per avverse condizioni meteo: è legittimo impedimento?

Qualora il difensore non abbia indicato il nome di un sostituto che presieda in udienza in sua assenza e non abbia allegato la relativa nomina agli atti non è possibile verificare se questi fosse nell’effettiva impossibilità di raggiungere l’aula del Tribunale.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 11945/19, depositata il 18 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per una serie di reati a lui ascritti. Tramite il proprio difensore, l’imputato propone ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza con cui il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di rinvio a giudizio per legittimo impedimento del difensore per concomitanti impegni professionali presso altri uffici giudiziari in procedimenti a carico di imputati detenuti ed inoltre per l’allarme meteorologico diramato per quel giorno, assumendo l’impossibilità di poter raggiungere il Tribunale, essendo sia il difensore titolare che il sostituto iscritti al medesimo foro. Il rigetto veniva motivato solo con riferimento ai concomitanti impegni professionali senza decidere sul punto relativo all’impedimento correlato alle condizioni meteo. È legittimo impedimento? Con riferimento al legittimo impedimento del difensore, nominato in sostituzione, a causa delle avverse condizioni metereologiche del giorno dell’udienza è da dire che il difensore non aveva provveduto ad indicare il nome di detto sostituto né aveva allegato la relativa nomina agli atti, pertanto non si è potuto verificare se il libero professionista fosse nell’effettiva impossibilità di raggiungere la sede del Tribunale. Tanto che quel giorno l’udienza è stata svolta regolarmente con la partecipazione delle altre parti in causa e dei relativi testimoni. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 gennaio – 18 marzo 2019, n. 11945 Presidente Paoloni – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del 06 maggio 2014, con la quale il Tribunale di Ancona ha condannato P.D.G. per i reati di cui agli artt. 81 e 337 c.p. capo A , artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, e art. 61 c.p., n. 2, capo B , art. 341 bis c.p. capo A2 , art. 612 c.p. capo B2 , commessi in omissis , alla pena di mesi nove di reclusione. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, P.D.G. ha proposto ricorso, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione, in merito all’ordinanza adottata all’udienza del 26/11/2013 con la quale il giudice di primo grado ha respinto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore addotto per concomitanti impegni professionali presso altri uffici giudiziari in procedimenti a carico di imputati detenuti, nonché per l’allarme meteo diramato per quel giorno con bollettino meteorologico, assumendo l’impossibilità di raggiungere la sede del Tribunale di Ancona, essendo tanto il difensore titolare che il sostituto avvocati iscritti presso il Foro di Foggia. Il rigetto veniva motivato solo con riferimento all’impedimento addotto per il concomitante impegno in altra sede senza alcuna motivazione in ordine all’impedimento correlato alle condizioni meteo. Inoltre, il ricorrente censurava l’ordinanza di rigetto perché con riferimento all’impegno professionale addotto dal difensore ne era stata rilevata la tardiva presentazione per intempestività dell’istanza, sebbene il difensore avesse dato giustificazione anche dell’inoltro della istanza nello stesso giorno dell’udienza per il carattere di imprevedibilità dell’impedimento meteorologico che non avrebbe consentito al difensore nominato in sostituzione di raggiungere la sede di Ancona. Nel corso dell’udienza venivano poi assunte le testimonianze di tre testi determinanti per la decisione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione di norme processuali in relazione all’udienza del 14/05/2013 che veniva rinviata al 24/11/2015 recte al 24.09.2013 presso una sede diversa da quella della sezione distaccata di Osimo, soppressa con accorpamento alla sede centrale di Ancona, senza che di tale mutamento di sede fosse stato dato avviso all’imputato assente, essendo stato dato avviso al solo difensore di fiducia presente, che all’udienza successiva del 24/09/2013 prontamente ha eccepito la nullità del rinvio per l’omessa comunicazione all’imputato del mutamento della sede processuale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità per violazione di legge e vizio della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendosi indicata come ragione ostativa la ricorrenza di precedenti penali, sebbene si trattasse di precedenti remoti risalenti a venti anni prima. Considerato in diritto 1. I motivi addotti dai ricorrenti sono tutti manifestamente infondati con conseguente inammissibilità del ricorso. In relazione al dedotto impedimento si deve rilevare che è lo stesso ricorrente che esclude che la ragione della richiesta del rinvio fosse legata ai concomitanti impegni professionali, avendo espressamente addotto di avere nominato un sostituto per partecipare all’udienza. Quindi l’unico impedimento addotto a fondamento dell’istanza è dato dalle avverse condizioni meteo che avrebbero impedito al difensore nominato in sostituzione di raggiungere la sede di Ancona, dovendosi spostare dal proprio domicilio in Foggia. Il difensore non ha indicato il nome di detto sostituto, né ha allegato la relativa nomina agli atti, sicché neppure si può verificare se effettivamente detto professionista fosse nell’impossibilità di raggiungere la sede di Ancona. Nell’ordinanza del Tribunale non viene dato rilievo alcuno all’impedimento collegato all’allerta meteo, proprio perché palesemente non documentato. La Corte territoriale ha fornito poi ulteriori argomentazioni a sostegno della infondatezza dell’addotto legittimo impedimento, escludendo sia il carattere di imprevedibilità dell’evento atmosferico, che avrebbe consentito al difensore di muoversi per tempo per raggiungere la sede giudiziaria, e sia l’assoluta impossibilità dell’impedimento, desunta dal regolare svolgimento dell’udienza con la partecipazione delle altre parti e la presenza dei testimoni. Il secondo motivo è ugualmente infondato. Non deve essere, infatti, notificato all’imputato ritualmente citato e non comparso l’avviso del rinvio in prosecuzione del dibattimento ad altra udienza, essendo egli rappresentato in giudizio dal difensore Sez. 3, 24240, del 24/03/2010, Rv. 247689 . Conseguentemente, il mutamento della sede giudiziaria non assume alcuna rilevanza sotto tale profilo, essendo in ogni caso l’imputato assente rappresentato dal suo difensore di fiducia, che avendo appreso personalmente della data e del luogo dell’udienza di rinvio, era tenuto a comunicarlo al proprio assistito. L’ultimo motivo, riferito alla dosimetria della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per genericità. Il giudice d’appello ha applicato correttamente i parametri di cui all’art. 133 c.p., per determinare l’entità della sanzione nei confronti del ricorrente valorizzando la gravità dei fatti e la loro plurioffensività, mentre con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche si è attenuto al principio di diritto secondo cui quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio Sez. 3, n. 9836, 17/11/2015, Rv. 266460 . 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.