



sostanze stupefacenti | 08 Marzo 2019
Lieve entità del fatto: non basta soffermarsi solo sulla quantità, seppur minima, di droga detenuta
di La Redazione
In tema produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, la valutazione volta a rilevare la «minima offensività penale della condotta», deve considerare complessivamente tutti i parametri richiamati dall’art. 73, comma 5, d.P.R n. 309/1990. Solo tramite una siffatta analisi, infatti, è possibile stabilire se un solo indice, come quello riferito al quantitativo di droga detenuto, possa prevalere sugli altri.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 10095/19; depositata il 7 marzo)








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