Ruba un cellulare sul treno, rilevante il riconoscimento fotografico da parte del teste

In tema di rilevanza probatoria delle dichiarazioni predibattimentali, il riconoscimento fotografico da parte di un testimone che non abbia conservato memoria diretta delle sembianze della persona da riconoscere può conseguire comunque un risultato di certezza ai fini dell’individuazione della persona stessa.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 9849/19, depositata il 6 marzo. La vicenda. La Corte d’Appello, sezione minori, confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato minorenne alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, con destrezza, avente ad oggetto la sottrazione del cellulare ed effettuato all’interno di un treno fermo alla stazione ferroviaria, in danno del proprietario del telefono stesso. L’imputato ricorre in Cassazione denunciando la rilevanza dell’acquisizione probatoria delle dichiarazioni predibattimentali. Il riconoscimento fotografico. Sul punto la Suprema Corte ribadisce che, in tema di prove, il riconoscimento fotografico da parte di un testimone che non abbia conservato memoria diretta delle sembianze della persona da riconoscere può conseguire comunque un risultato di certezza in esito al richiamo dell’individuazione della persona da riconoscere effettuata senza esitazioni nella fase delle indagini. Dunque, nel caso in esame, legittimamente sono state richiamate le precedenti dichiarazioni e il riconoscimento fotografico, con la conseguenza che, tenuto conto della perdita di memoria riconosciuta dal teste, gli atti risultano pienamente utilizzabili nel processo. E infatti l’iter logico adottato al riguardo dai giudici di merito appare corretto e fondato sulle dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla persona offesa e sul riconoscimento fotografico effettuato contestualmente. Per tali ragioni di diritto, gli Ermellini rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 ottobre 2018 – 6 marzo 2019, n. 9849 Presidente Settembre - Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza, emessa in data 27/06/2017, la Corte d’Appello di Torino, Sez. Minori, confermava la sentenza, emessa in data 3/03/2015 dal Tribunale di Torino, Sez. Minori, con cui C.C.C. era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuente della minore età, prevalenti sulle contestate aggravanti, in relazione ad un reato di furto aggravato, perpetrato con destrezza, avente ad oggetto la sottrazione del telefono cellulare, effettuato all’interno di un treno fermo alla stazione ferroviaria, in danno di Ci.En. fatto commesso, in omissis . Segnatamente, la Corte territoriale richiamava la motivazione, resa dal Tribunale, sulla scorta dell’individuazione fotografica, operata dalla parte lesa, congiunta alla deposizione dibattimentale e alle dichiarazioni rese dalla P.O. in sede di indagini. 2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce i seguenti motivi, avanzati ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e , codice di rito a Esclusa l’inseribilità ab origine, ex art. 431 c.p.p., nel fascicolo per il dibattimento, dei verbali di individuazione fotografica, che non costituiscono atti ex se irripetibili, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere gli atti in questione inutilizzabili, ai fini delle contestazioni dibattimentali. L’art. 500 c.p.p., consente di dare ingresso nel dibattimento ad atti, unilateralmente compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari, limitatamente alle sole dichiarazioni rese precedentemente dai testimoni. Per l’inverso, l’individuazione fotografica deve servire in via esclusiva per le indagini preliminari. In sostanza, l’art. 500 c.p.p., consentirebbe solo le ipotesi in cui sia possibile un raffronto tra le precedenti dichiarazioni rese dal testimone e quelle dal medesimo rese in dibattimento. Tutto ciò, in osservanza di uno stretto criterio di legalità, onde assicurare il raggiungimento di risultati pienamente attendibili, tramite l’acquisizione delle risultanze anteriori al dibattimento. Ampliare la sfera consentita da detta disposizione sarebbe improprio e determinerebbe in concreto un aggiramento delle regole processuali. b In subordine, ad avviso di parte ricorrente, la sentenza impugnata non sarebbe sorretta da idonea motivazione. Sarebbe contraddittorio l’iter logico, esposto dai giudici di merito, contraddistinto dalla differenza di età fra i coimputati e la tipologia dei reati, piuttosto semplice. Analoghe sarebbero le condizioni socio-ambientali e culturali. Nel provvedimento sarebbero state omesse le ragioni esplicative, tali da determinare una dichiarazione di colpevolezza del C.C. , responsabile di un unico episodio isolato, a fronte del proscioglimento del coimputato T. . c Anche, in punto quantificazione della pena, la motivazione sarebbe carente. I giudici del merito avrebbero omesso di considerare la mancanza di precedenti penali, a carico del prevenuto, oltre alla limitatezza del danno. La Corte territoriale avrebbe omesso altresì di considerare la contestazione, esposta dalla difesa dell’imputato, circa l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 6, posto che nel caso di specie oggetto del furto era un cellulare custodito nella tasca di un giubbotto indossato dalla P.O., non già il bagaglio del viaggiatore. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Innanzitutto, in ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite ed valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l’art. 500 c.p.p., comma 2, concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell’atto utilizzato per le contestazioni. Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018 - dep. 25/07/2018, Caia e altro, Rv. 273455 . Secondo altra pronuncia, l’acquisizione probatoria delle dichiarazioni predibattimentali, che siano state oggetto di contestazioni in dibattimento, è determinata dall’apprezzamento di situazioni di condizionamento individuatorio o corruttivo dell’esame, che non necessariamente deve ricollegarsi ad un fatto attribuibile all’imputato. Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018 - dep. 04/09/2018, Cicciù e altri, Rv. 273819 . Nel caso di specie, emerge dallo stesso provvedimento impugnato che il nucleo probatorio, di natura accusatoria è costituito essenzialmente dalle dichiarazioni, rese dal Ci. , in qualità di persona offesa dal reato. Per la precisione, costui, nell’immediatezza del fatto aveva riconosciuto, sulla scorta dell’album fotografico, rammostratogli dalla P.G., l’odierno ricorrente, salvo poi, nel prosieguo, riconoscere il coimputato T.M. , con la contestuale precisazione che precedentemente, dopo aver fornito la descrizione degli autori del reato, aveva riconosciuto tutti. Esclusa ogni forma di consenso della difesa, in relazione all’acquisizione delle dichiarazioni in oggetto, desumendosi la contestazione in questione dai verbali dibattimentali, va detto, altresì, che, considerata la situazione sopra puntualizzata, si ricade nelle ipotesi, previste dall’art. 500 c.p.p., avendo il teste riconosciuto l’odierno ricorrente nell’immediatezza, salvo poi dichiarare la mancanza di ricordi in dibattimento. Proprio in considerazione di ciò, le dichiarazioni, rese nella fase predibattimentali, hanno valenza probatoria, secondo i principi sopra enunciati, rendendo, come sostengono i giudici di merito, sostanzialmente inutili le contestazioni, dedotte dalla difesa circa l’utilizzabilità del verbale di individuazione fotografica del 7 dicembre 2011, acquisito agli atti del procedimento. Ciò, tanto più considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prove, il riconoscimento fotografico da parte di un testimone che, per il tempo trascorso, non abbia serbato memoria diretta delle sembianze della persona da riconoscere può conseguire comunque un risultato di certezza in esito al richiamo, attraverso il meccanismo delle contestazioni, dell’individuazione della persona da riconoscere effettuata senza esitazioni nella fase delle indagini. Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015 - dep. 29/10/2015, Volpini, Rv. 264969 . In sostanza, legittimamente sono state richiamate le precedenti dichiarazioni e il precedente riconoscimento fotografico, con la conseguenza che, tenuto conto della perdita di memoria, riconosciuta dal teste, congiuntamente al ricordo del precedente riconoscimento, reso nell’immediatezza del fatto, subito dopo la descrizione dei malviventi, gli atti in questione risultano pienamente utilizzabili processualmente. Il motivo dev’essere disatteso. 2. Le motivazioni, sopra evidenziate, dimostrano, di per se sole, l’iter logico, seguito dai giudici di merito, in ordine all’affermazione della responsabilità penale dell’odierno ricorrente, con riferimento ai reati al medesimo addebitati, iter logico fondato, per l’appunto, essenzialmente sulle dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla parte lesa e sul riconoscimento fotografico, effettuato contestualmente, atti legittimamente utilizzati, come è stato spiegato nel paragrafo precedente. La dedotta disparità, rispetto alla posizione del coimputato, non riveste valore processuale, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla motivazione, concernente la posizione dell’odierno ricorrente. E ciò senza considerare comunque il fatto che nel provvedimento impugnato si distingue la differenza di età del C.C. , di circa due anni, rispetto al T. , il che di per se solo, spiega le differenziazioni tra le due posizioni. Anche il motivo subordinato è inaccoglibile. 3. Da ultimo, con riferimento alle ulteriori censure, occorre rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, anche i capi di vestiario, quando separati dalla persona, rientrano nella nozione di bagaglio dei viaggiatori ai fini della circostanza aggravante del delitto di furto prevista dall’art. 625 c.p., n. 6 V 105514, anno 1967 .- Sez. 2, n. 5464 del 16/02/1972 - dep. 10/08/1972, MENDICINO, Rv. 12177301 . Nella fattispecie, dal capo di imputazione emerge che, all’interno dello scalo ferroviario, il cellulare fu sottratto dalla tasca interna del giubbotto, di proprietà del Ci. , riconducibile al bagaglio del viaggiatore, quale oggetto facente parte della normale dotazione, durante il viaggio, da prendersi in considerazione, congiuntamente al resto del bagaglio, costituito da valige e borse. Relativamente poi alla determinazione della pena, la Corte territoriale, dopo aver rimarcato che il prevenuto, all’epoca dei fatti, aveva quasi 17 anni ed era provvisto di uno sviluppo intellettuale tale da consentire la consapevolezza del disvalore della condotta, ha posto in evidenza che l’imputato ha ottenuto la concessione delle attenuanti generiche e della diminuente della minore età, in considerazione delle condizioni di vita e del’ambiente culturale, attenuanti tutte considerate prevalenti sulle contestate aggravanti. Sulla scorta di tale motivazione, pienamente congrua e conforme a diritto, oltre che alle regole della logica, sono poi state confermate le statuizioni emesse dal primo giudice. 4. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve rigettare il ricorso. Trattandosi di soggetto minore d’età, non si procede a statuizione sulle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso.