Concesso il permesso di necessità al detenuto che va a trovare il padre malato

In tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio eccezionale rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura prettamente trattamentale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 9394/19, depositata il 4 marzo, chiamata a decidere su una questione relativa al rigetto di istanza di permesso di necessità di un detenuto, richiesto appunto per recarsi a visitare il padre malato. Secondo i giudici di merito la richiesta di permesso non era stata illustrata in maniera adeguata, poiché il richiedente non aveva indicato alcun elemento idoneo a comprendere la presunta patologia sofferta del padre e la gravità delle sue condizioni di salute. È lo stesso imputato, tramite la sua difesa, a ricorrere in Cassazione avverso la decisione di secondo grado. Le caratteristiche del permesso di necessità. Per i Giudici del Palazzaccio il ricorso dell’imputato appare fondato visto che, ai fini della concessione del permesso di necessità art. 30, comma 2, l. n. 354/1975 , devono esser presenti tre requisiti fondamentali l’eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione di quest’ultimo con la vita familiare ed l’accertamento di tali requisiti deve essere fatto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto. Nel caso in esame, il detenuto aveva anche allegato il precedente provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto la sussistenza delle mediocri condizioni di salute del padre e aveva concesso il permesso. Ed è per tali ragioni che la Suprema Corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 ottobre 2018 – 4 marzo 2019, n. 9394 Presidente Mazzei - Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha rigettato il reclamo proposto da S.A. , ai sensi dell’art. 30 Ord. Pen., avverso il decreto del Tribunale di Catania di rigetto di istanza di permesso di necessità, per recarsi a visitare il padre. La Corte territoriale ha rilevato che la richiesta di permesso non era stata adeguatamente illustrata, non avendo il richiedente indicato nessun elemento idoneo a comprendere la presunta patologia sofferta dal padre e, tanto meno, la gravità delle sue condizioni di salute. 2. S. ricorre personalmente per Cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania per vizio di motivazione. Si deduce che l’istanza di permesso era stata presentata al fine di recarsi in visita presso la casa dell’anziano padre invalido, non in grado di viaggiare, e che alla stessa era stato allegato un precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Livorno del 24 maggio 2017, con cui era stata accolta un’analoga richiesta. Si evidenzia che, in detto provvedimento, erano state accuratamente indicate le problematiche di salute del padre, per cui non poteva essere prodotta ulteriore documentazione oltre a quanto già ivi indicato. 2.1. Nella memoria difensiva depositata in data 8 ottobre 2018, la difesa di S. rileva che l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto acquisire d’ufficio informazioni sull’esistenza dei motivi addotti a sostegno dell’istanza di concessione del permesso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dal L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30, comma 2, devono sussistere i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210 Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274 . Questa Corte ha altresì affermato che, in tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale pertanto, può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400 . 2. Ciò posto sui principi operanti in materia, va osservato che la Corte di appello ha ritenuto non adeguatamente documentata l’istanza di permesso necessità proposta da S. , al fine di visitare il padre anziano e gravemente infermo. L’argomentazione esposta dal giudice a quo appare illogica, dovendosi escludere che l’istanza in questione fosse generica e che S. non avesse prospettato una situazione di particolare gravità dell’evento giustificativo del permesso di necessità. Il ricorrente, infatti, a sostegno della propria richiesta, aveva allegato il precedente provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Livorno il 24 maggio 2017, previa indicazione delle patologie del padre encefalopatia multilacunare e insufficienza cerebro-vascolare , aveva riconosciuto la sussistenza delle sue mediocri condizioni di salute e aveva concesso il permesso. Tale documentazione era allegata anche al reclamo avverso il provvedimento di rigetto del Magistrato di sorveglianza. Nel caso di riconosciuta esigenza di approfondimento del tema delle condizioni di salute del padre di S. o di un completamento degli elementi di conoscenza, la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto attivare i poteri istruttori previsti dall’art. 666 c.p.p., comma 5. 3. Per tali ragioni il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alla Corte di appello di Catania per un nuovo approfondito esame dell’istanza, da condursi in piena libertà, ma alla luce dei principi di diritto sopra affermati e dei rilievi riportati al par. 2. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catania.