La confisca pregiudica i diritti di credito dei terzi?

Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, ove ricorrano determinate condizioni, la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro .

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 8547/19, depositata il 27 febbraio. La vicenda. Il Tribunale respingeva la domanda di ammissione al pagamento del credito garantito da ipoteca su beni oggetto di confisca di prevenzione presentata da una s.r.l. per ottenere l’ammissione del credito, prima vantato da una banca, in virtù di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto. La società creditrice ricorre avverso il provvedimento denunciando errata interpretazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui ha ritenuto costituito il terzo, in mala fede, per il fatto di aver acquistato il diritto in data successiva alla trascrizione del sequestro, nonostante il credito fosse assistito da ipoteca e azionato con pignoramento trascritto in data anteriore alla misura di prevenzione. Misure di prevenzione patrimoniali. Interviene al riguardo la Suprema Corte per stabilire se la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o confisca di prevenzione, del credito ipotecario insorto precedentemente determini o meno uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, preclusivo come tale dell’ammissibilità della sua ragione creditoria. In particolare, il Collegio ribadisce che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, insorto precedentemente, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l’ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest’ultimo dimostrare la propria buona fede . Ma, nel caso in esame, il Tribunale è giunto alla soluzione opposta poiché ha ritenuto ostativo il fatto che la cessione del credito fosse avvenuta successivamente alla trascrizione del provvedimento di confisca del bene sottoposto a garanzia. E per tali ragioni, gli Ermellini decidono di accogliere il ricorso, con annullamento e rinvio del provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 ottobre 2018 – 27 febbraio 2019, n. 8547 Presidente Pistorelli – Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda di ammissione al pagamento del credito garantito da ipoteca su beni oggetto di confisca di prevenzione presentata da Calliope s.r.l., ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 199, volta ad ottenere l’ammissione del credito, originariamente vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in virtù di decreto ingiuntivo n. 76 del 20/02/2006, emesso nei confronti di P.A. e garantito da ipoteca giudiziale su alcuni beni immobili, poi sottoposti al sequestro di prevenzione. I giudici di merito hanno ritenuto, in sintesi, che sebbene il credito fosse garantito da iscrizione di ipoteca volontaria e portato ad esecuzione mediante trascrizione di pignoramento immobiliare in epoca antecedente al sequestro di prevenzione dei beni pignorati, era dirimente la circostanza che la società istante ne fosse divenuta titolare a seguito di contratto di cessione di credito in data 8 maggio 2007 e quindi in epoca successiva al sequestro di prevenzione. 2. Avverso il provvedimento ricorre la società creditrice, Calliope srl, e per essa, quale mandataria, la Cerved Credit Management s.p.a. per il tramite del difensore e procuratore speciale, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge. Secondo la parte ricorrente il Tribunale avrebbe errato nella interpretazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, laddove ha ritenuto costituito il terzo, ipso iure, in mala fede, per il solo fatto di aver acquistato il diritto in data successiva alla trascrizione del sequestro, nonostante il credito fosse assistito da garanzia reale ed azionato con pignoramento trascritto anteriormente alla misura di prevenzione. Osserva la parte ricorrente che i giudici di merito hanno aderito al principio stabilito in alcune pronunce della Corte di cassazione, che tuttavia ricevono smentita da un orientamento di segno opposto, maggiormente rispondente al dettato normativo. Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 fa salvo il diritto di credito del terzo con data certa anteriore al sequestro, tutela che - in tesi - dovrebbe essere estesa al cessionario del credito anche se il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’adozione del provvedimento ablativo, trattandosi di subentro nella stessa posizione giuridica del cedente. Inoltre, nella specie, la prova della buona fede deriverebbe dal fatto che il credito in questione rientra in un’operazione di cartolarizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, come tale riservata a investitori professionali sottoposti a vigilanza da parte delle autorità di settore e che, per le sue modalità, rende concretamente inesigibile in capo al cessionario la preventiva verifica della condizione di tutti i beni assoggettati a garanzia reale, ceduti in blocco. 3. I ricorsi sono fondati. 4. La questione giuridica pregiudiziale sottoposta all’attenzione della Corte riguarda il limite della tutela prevista nei confronti del creditore ipotecario dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, richiamato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 200, applicabile ratione temporis alla domanda della ricorrente. In sostanza occorre stabilire se la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto determini o meno di per sé uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell’ammissibilità della sua ragione creditoria. 5. Sul punto sono intervenute, nelle more, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, stabilendo che In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l’ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest’ultimo dimostrare la propria buona fede Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, IslandRefinancing S.r.l., Rv. 272978 . 6. Nel caso di specie il Tribunale di Palermo, sulla scorta dell’orientamento successivamente disatteso dalle Sezioni Unite propugnato da Sez. 2, n. 38821 del 28 marzo 2017, Island Refinancing Srl, Rv. 271181 Sez. 2, n. 7694 del 11 febbraio 2016, Italfondiario S.p.a., Rv. 266204 Sez. 2, n. 38821 del 1 luglio 2015, Italfondiario S.p.a., Rv. 264831 Sez. 2, n. 28839 del 3 giugno 2015, Italfondiario Spa, Rv. 264299 Sez. 2, n. 10770 del 29 gennaio 2015, IslandRefinancing S.r.l, Rv. 263297 , è pervenuto alla soluzione opposta, ritenendo ostativo ex se il fatto che la cessione di credito fosse avvenuta in data successiva alla trascrizione del provvedimento di sequestro o confisca del bene sottoposto a garanzia. 7. Il provvedimento va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, che dovrà conformarsi al principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite, tenendo conto della sua declinazione nei passaggi motivazionali che di seguito si vanno a richiamare. La condizione dell’anteriorità rispetto al sequestro del bene oggetto di confisca, ai fini dell’ammissione al riparto del credito assistito da garanzia sul bene confiscato, è prevista per la costituzione del credito e non anche per l’eventuale cessione dello stesso, negozio che ha efficacia meramente derivativa e non comporta alcuna novazione del rapporto obbligatorio ceduto, giusta la previsione dell’art. 1263 c.c., comma 1. Ad essere sostituito è solo il creditore originario, al quale il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica. Il creditore cessionario può avvalersi delle condizioni di ammissibilità del credito esistenti in capo al creditore originario vuoi per il requisito della anteriorità vuoi per quello della buona fede intesa nel senso di assenza di strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, essendo irrilevante, sotto il secondo profilo, la circostanza che egli possa essere a conoscenza, al momento dell’acquisto del credito, di un vincolo che non gli impedisce il soddisfacimento del credito per effetto di quella condizione. Il creditore cessionario è chiamato fra l’altro a dimostrare, ai fini dell’ammissione del credito, la sussistenza originaria del requisito della buona fede nei termini appena indicati, oltre alla buona fede propria sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il proposto. Ai fini di tale prova non può ritenersi decisiva la circostanza per la quale il credito sia stato acquisito nell’ambito di un’operazione di acquisto in blocco , conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58. Il ricorso a questa operazione, che costituisce unicamente una particolare modalità di cessione del credito, non esime infatti il cessionario dall’onere di verificare l’originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei crediti, di cui, pertanto, dovrà dare dimostrare, non potendosi affidare al mero richiamo a tale particolare forma di acquisizione del credito. P.Q.M. Annulla con rinvio il provvedimento impugnato al Tribunale di Palermo per nuovo esame.