Vessazioni psico-fisiche sulla moglie: la sua opposizione non rende meno grave il reato

Condanna definitiva per un uomo. Inequivocabile il racconto fatto dalla consorte sull’incubo da lei vissuto dentro e fuori le mura domestiche. Il marito non solo l’ha maltrattata fisicamente, ma l’ha anche umiliata, insultata, pedinata, impedendole addirittura di coltivare amicizie e di partecipare a incontri di fede. Irrilevante il fatto che ella abbia provato almeno inizialmente ad opporre resistenza ai comportamenti del coniuge.

Per anni ha vessato la moglie, sottoponendola a violenza fisica e psicologica, sminuendone il ruolo di madre, e addirittura arrivando a pedinarla e a impedirle di coltivare amicizie e di partecipare a incontri di fede. Ora l’incubo per la donna è finito, grazie alla giustizia, che ha reso definitiva la condanna del marito per il reato di maltrattamenti in famiglia”. Irrilevante il fatto che la donna abbia provato a ribellarsi ai soprusi messi in atto dal coniuge questa legittima reazione non può certo rendere meno grave il comportamento tenuto dall’uomo dentro e fuori le mura di casa Cassazione, sentenza n. 8312/19, sez. VI Penale, depositata oggi . Anni. Di facile lettura, sia in Tribunale che in Corte d’Appello, la vicenda verificatasi nel Torinese l’uomo sotto processo è ritenuto colpevole di avere maltrattato per anni – tra il gennaio del 2005 e il febbraio del 2013 – la moglie. Più precisamente, è stato possibile appurare che egli ha posto la consorte in una situazione di sudditanza psicologica, esercitando nei suoi confronti violenza fisica e psicologica, e in particolare percuotendola in più occasioni, cagionandole lesioni, insultandola e umiliandola, sminuendone il ruolo di madre, sottoponendola a controllo invasivo, monitorandone i movimenti e impedendole di partecipare a incontri di fede e di coltivare amicizie . Tutte condotte realizzate, va tenuto presente, con l’uomo in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche . A inchiodare l’uomo non solo il racconto della moglie, ma anche le parole di amici e conoscenti, i quali hanno escluso l’esistenza tra i coniugi di un mero rapporto paritario caratterizzato da litigiosità reciproca . Dignità. Inutile la scelta del legale del marito di proporre ricorso in Cassazione. Inutile il richiamo alle dichiarazioni fatte dalla donna, che, spiega l’avvocato, ha ammesso di aver reagito alle iniziative del coniuge e ha aggiunto di non aver subito alcun rapporto di sudditanza . Questi elementi non sono certo sufficienti per escludere l’esistenza dei maltrattamenti fisici e psicologici realizzati dall’uomo, ribattono i Giudici del Palazzaccio. Ciò perché il racconto fatto dalla donna è inequivocabile lei ha chiarito che nell’ambito di un rapporto conflittuale ha inizialmente tentato, per esasperazione, di reagire ai comportamenti oltraggiosi, violenti e prevaricatori del marito , ma col trascorrere del tempo gli abusi compiuti dall’uomo hanno assunto un carattere di sistematica ed abituale sopraffazione e lei si è venuta a trovare in una situazione di sostanziale sudditanza rispetto a un uomo dal quale non era stata in grado, per lungo tempo, di separarsi, perché minacciata di perdere i figli e di essere ridotta sul lastrico . Impossibile, osservano i Giudici della Cassazione, mettere in discussione il reato di maltrattamenti , che, come osservato, erano ripetuti nel tempo. Privo di significato il richiamo difensivo a eventuali periodi di normalità, e persino di apparente accordo nei rapporti tra i coniugi. Per chiudere il cerchio, infine, i Magistrati tengono a sottolineare che sono gravi e punibili anche quelle condotte violente che sono intervallate nel tempo e sono persino contrastate, infruttuosamente, dal coniuge . Ciò che conta, difatti, è che esse abbiano finito per concretizzare una stabile alterazione delle relazioni di coppia, così da comportare una sostanziale compromissione della dignità morale e fisica del coniuge vittima.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 – 25 febbraio 2019, n. 8312 Presidente Petruzzellis - Relatore Aprile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la continuazione tra i reati, rideterminando la pena finale e concedendo all'imputato i doppi benefici, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 15/05/2017 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato Al. Sa. per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., per avere, in Rivoli, tra il gennaio del 2005 e il 2 febbraio del 2013, maltrattato la moglie convivente Ma. Ro. Bo., ponendola in una situazione di sudditanza psicologica, esercitando nei suoi confronti violenza fisica e psicologica, ed in particolare percuotendola in più occasioni, cagionandole lesioni, insultandola e umiliandola, sminuendone il ruolo di madre, sottoponendola a controllo invasivo, monitorandone i movimenti e impedendole di partecipare ad incontri di fede e di coltivare amicizie, con condotte pure realizzate in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche. Rilevava la Corte territoriale come non fosse stato necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale con l'ascolto del figlio Ti. e come la colpevolezza dell'imputato fosse stata provata dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, che erano risultate riscontrate dalla documentazione acquisita e dalle deposizioni rese dalle persone informate dei fatti, dati che avevano escluso la ricorrenza tra i coniugi di un mero rapporto paritario caratterizzato da litigiosità reciproca. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Sa con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Andrea Cianci, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi, così raggruppabili. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 572 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la decisione di condanna di primo grado, senza spiegare quali fossero le prove della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, laddove era risultata dimostrata l'esistenza solamente di una situazione conflittuale tra i coniugi, peraltro determinata dal consumo di alcolici da parte di entrambi, come pure confermato dalle dichiarazioni della Bo., che, in ogni caso, erano state travisate dal momento che ella aveva ammesso di aver reagito alle iniziative del marito e di non aver subito alcun rapporto di sudditanza. 2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale omesso di valutare gli elementi favorevoli evidenziati dalla difesa e, così, ingiustamente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte piemontese omesso di valutare il terzo motivo dell'atto di appello con il quale l'imputato si era doluto della ingiustificata condanna al pagamento di una provvisionale, nonostante il giudice di prime cure avesse riconosciuto di non poter compiutamente liquidare i danni patiti dalla persona offesa. 3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 3.1. I primi due motivi del ricorso sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto le varie vicende oggetto di addebito con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali. I rilievi formulati al riguardo dal prevenuto si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. La quale ha avuto modo di affermare, con motivazione logicamente adeguata e con una adeguata lettura delle emergenze processuali, come nell'ambito di un rapporto conflittuale tra i coniugi Sa. e Bo., nel quale la predetta aveva per esasperazione inizialmente tentato di reagire ai comportamenti oltraggiosi, violenti e prevaricatori del marito come la stessa aveva ammesso senza riserve, così dimostrando anche una particolare spontaneità e sincerità , le iniziative dell'odierno ricorrente avessero assunto un carattere di sistematica ed abituale sopraffazione ai danni della coniuge, che si era venuta a trovare in una situazione di sostanziale sudditanza rispetto ad un uomo dal quale ella non era stata in grado per lungo tempo di separarsi, perché minacciata dall'uomo di perdere i figli e di essere ridotta sul lastrico. In tale ottica deve escludersi che vi sia stata da parte dei giudici di merito alcuna inosservanza o erronea esegesi della disposizione incriminatrice applicata nella fattispecie, in quanto costituisce ius receptum nelle pronunce di questa Corte regolatrice il principio secondo il quale integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e persino di apparente accordo con il soggetto passivo in questo senso, da ultimo, Sez. 3, n. 6724/18 del 22/11/2017, D.L., Rv. 272452 . La correttezza di tale enunciato va in questa sede riaffermata, anche in relazione alle peculiarità del caso di specie, in quanto - in ragione del bene giuridico protetto dalla norma in argomento, che attiene sia all'interesse della collettività a garantite la famiglia da comportamenti violenti e vessatori di suoi singoli componenti, sia anche alla protezione fisica e psichica di ciascuno dei suoi membri, il cui sviluppo della personalità è connesso al rispetto dei valori di solidarietà che devono sempre qualificare le relazioni familiari - il reato deve ritenersi sussistente, sotto l'aspetto materiale, tutte le volte in cui, lungi dal rappresentare espressione di episodiche manifestazione di atteggiamenti prevaricatori, le condotte di uno dei componenti del nucleo familiare, pur se intervallate nel tempo e persino se contrastate, ma infruttuosamente, dalla vittima, abbiano finito per concretare una stabile alterazione di quelle relazioni e, così, per comportare una sostanziale compromissione della dignità morale e fisica della persona offesa. 3.2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del ricorso. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche il protrarsi per lungo tempo delle condotte delittuose accertate, trattandosi di uno dei parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62 bis cod. pen. In tal modo la Corte torinese ha fatto buon governo del principio di diritto più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dal predetto art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso in questo senso, ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163 . 3.3. Il quarto e ultimo motivo del ricorso è inammissibile, in quanto è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione poiché, trattandosi di statuizione per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento così, tra le tante, Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934 . 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, la cui liquidazione va rimessa al giudice di merito ed infatti, è pacifico che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità così, tra le tante, Sez. 3, n. 41525/17 del 15/12/2016, Amato, Rv. 271339 . Segue, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura pure indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ma. Ro. Bo., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal giudice di merito, disponendo il pagamento di tali spese in favore dello Stato.