Destinatario irreperibile e notifica all’avvocato. È onere dell’imputato eccepire la non conoscenza dell’atto

In caso di irreperibilità dell’imputato è legittimo consegnare gli atti ad impulso processuale al difensore ed è onere dell’imputato medesimo eccepire tempestivamente la non conoscenza dell’atto così da contrastare la sanatoria ex art. 184 c.p.p

Così il Supremo Collegio con la sentenza n. 7886/19, depositata il 21 febbraio, si esprime circa la validità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di prime cure. Notifica. L’imputato ricorre in Cassazione argomentando il vizio in cui incorrerebbe la notifica – da lui mai ricevuta – del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. Il ricorrente, oltre a sostenere la sua costante reperibilità presso il domicilio da lui indicato, lamenta che l’ufficiale giudiziario non avrebbe svolto le ricerche di rito presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza ma si sarebbelimitato a depositare l’atto presso la casa comunale. Indagini. La S.C. precisa che l’impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio dichiarato o eletto dovuta dalla temporanea assenza dall’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo , legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, c.p.p. , non essendo necessaria alcuna indagine attestante l’irreperibilità dell’imputato, indagine doverosa solo nel caso di cui all’art. 157 c.p.p. Prima notificazione all'imputato non detenuto . Sanatoria. Circa la notifica della citazione dell’imputato, la S.C. ribadisce in secondo luogo che è riscontrabile la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. allorquando la notifica suddetta sia stata omessa o, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato . In caso contrario, ossia nel caso in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulla modalità di esecuzione , tali vizi non ricorrono ed è sul punto applicabile la sanatoria ex art. 184 c.p.p. Conclusioni. Nel caso di specie, è emerso che nel giudizio di primo grado la notifica è stata regolarmente eseguita nei confronti del difensore. Dunque, la notifica è stata curata con diverse modalità esecutive tale da far conoscere all’imputato l’atto in questione poiché, in caso contrario, sarebbe stato onere della difesa eccepire in maniera tempestiva la presunta violazione altrimenti da considerare sanata ex art. 179 c.p.p. per tali ragioni la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 ottobre 2018 – 21 febbraio 2019, n. 7886 Presidente Bruno - Relatore Michelli Ritenuto in fatto C.S.G. ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti, il 18/04/2011, dal Tribunale di Asti il C. è stato condannato a pena ritenuta di giustizia per un addebito di violenza privata. Il ricorrente lamenta violazione di legge processuale, rinnovando un’eccezione già spiegata dinanzi alla Corte territoriale. Stando alla ricostruzione da lui offerta, infatti, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado non gli venne notificato presso il domicilio formalmente dichiarato in omissis sarebbe, in particolare, accaduto che - del decreto de quo, in vista della prima udienza, fu tentata la notifica presso il recapito anzidetto, ma l’atto risultò non ritirato il Tribunale dispose una nuova notifica, accogliendo l’eccezione spiegata dalla difesa secondo cui non erano state rispettate le previsioni dell’art. 157 c.p.p., comma 7 - in tale, successiva occasione, il decreto fu spedito via posta ma ad un indirizzo errato omissis , con conseguente restituzione all’ufficio mittente, previa appostazione sul piego della dicitura trasferito - non venne dato atto di quali verifiche fossero state fatte per giungere alla conclusione che il destinatario quand’anche si fosse provato a rintracciarlo in omissis risultava essersi trasferito altrove - l’imputato aveva sempre mantenuto residenza formale e dimora effettiva presso il recapito dichiarato, tanto da aver ricevuto in loco ogni altro atto del procedimento, sia pregresso che posteriore. Non di meno, i giudici di merito si sarebbero limitati a rilevare che, non esistendo in omissis , l’ufficiale giudiziario sarebbe incorso in un mero refuso, non idoneo ad impedire che venissero svolti gli accertamenti del caso presso l’indirizzo giusto il ricorrente obietta che, quand’anche l’addetto alla consegna della posta si fosse realmente recato in omissis , non furono comunque svolte le ricerche di rito presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza del destinatario in ogni caso, laddove si fosse davvero manifestata l’impossibilità di dare corso alla notifica in parola, sarebbe stato doveroso eseguirla mediante consegna al difensore, non già nelle forme del deposito presso la casa comunale. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. Dall’esame del carteggio processuale, che il giudice di legittimità è certamente chiamato a compiere in ragione del vizio formale lamentato, emerge infatti che - in occasione dell’udienza del 06/04/2011, conseguente al rinvio disposto per l’irritualità della precedente notifica del decreto ex art. 552 c.p.p. - si prese atto dell’esito negativo della nuova citazione come segnalato e documentato dal ricorrente, il piego postale ove l’indirizzo di destinazione era stato erroneamente indicato in omissis risultava restituito con la dicitura trasferito . A quel punto, si diede corso ad una notifica dell’atto ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore del C. in seguito, stante la regolarità di quest’ultima notifica, su richiesta del Pubblico Ministero e nulla opponendo la difesa, l’imputato venne dichiarato contumace. Ne deriva, pertanto, che il decreto di citazione a giudizio non fu notificato mediante deposito presso la casa comunale indipendentemente dal rilievo che, poi, l’interessato ne curò o meno il ritiro , bensì attraverso quella consegna al difensore che lo stesso odierno ricorrente segnala quale incombenza che sarebbe stato necessario osservare. Inoltre, il chiaro refuso concernente l’indicazione dell’esatto indirizzo lascia intendere che il C. venne cercato comunque in omissis nel corpo del ricorso non si rappresenta né attesta in alcun modo che, al contrario, esista una omissis , dove - riferito o meno da chicchessia al postino che egli si fosse trasferito - non fu evidentemente trovato. Vanno allora ribaditi gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161 c.p.p., comma 4, è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 c.p.p. Cass., Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv 271772 in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. Cass., Sez. U, n. 7697/2017 del 24/11/2016, Amato, Rv 269028 . Nel caso di specie, pure ammettendo che non furono curati tutti gli adempimenti di legge per giungere alla conclusione che l’atto da notificare dovesse essere restituito al mittente, la notifica venne comunque curata con modalità esecutive diverse, non già omessa tout court né risulta che la consegna a quel difensore di fiducia costantemente nominato dal C. in tutte le fasi di merito fosse evenienza tale da far dubitare che l’interessato ne ebbe compiuta conoscenza. A quel punto, sarebbe stato onere della difesa eccepire tempestivamente la presunta violazione, altrimenti da considerare sanata v., con riferimento alla diversa ipotesi della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, Cass., Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzami, ove si affermano gli identici principi ma, come sopra evidenziato, sulla declaratoria di contumacia dell’imputato non vi furono opposizioni di sorta. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del C. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000 - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.