Quando è configurabile lo stato di flagranza?

Per potersi parlare di flagranza è sufficiente che siano desumibili, dal contesto, elementi che provino la commissione di un reato e di attribuirlo con assoluta certezza a un determinato soggetto.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 7913/19, depositata il 21 febbraio. Il caso. Il Tribunale non convalidava l’arresto dell’indagato eseguito dalla polizia giudiziaria per tentato furto, avvenuto nel veicolo della persona offesa, dove rovistando nella borsa custodita aveva cercato di impossessarsi di denaro. Per il Giudice l’arresto non era consentito e dunque non era configurabile lo stato di flagranza. Il Procuratore della Repubblica, avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione. Lo stato di flagranza. Intervenuta sulla questione la Suprema Corte, il motivo di ricorso appare fondato partendo dalla disposizione normativa dell’art. 382 c.p.p. secondo cui si trova in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato o chi, immediatamente dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altri oppure chi è sorpreso con cose dalle quali appaia che abbia commesso il reato poco prima. Dunque la flagranza è caratterizzata dalla contestualità tra il reato e l’accertamento della polizia giudiziaria ed è sufficiente che siano desumibili elementi che provino la commissione del reato. E questo è stato accertato nel caso in esame. Sulla base di questi richiamati principi, i Giudici del Palazzaccio annullano senza rinvio la sentenza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 dicembre 2018 – 21 febbraio 2019, n. 7913 Presidente Bruno - Relatore Settembre Considerato in diritto 1. Il giudice monocratico del Tribunale di Savona non ha convalidato l’arresto di R.E.M. eseguito dalla polizia giudiziaria per tentato furto in danno di S.L. . L’imputato si era introdotto nell’auto della persona offesa e, rovistando nello zaino ivi custodito, aveva cercato di impossessarsi del denaro e degli effetti personali contenuti all’interno dello stesso. Ad avviso del giudicante l’arresto non era consentito, nel caso concreto, né da parte del privato, né da parte della Polizia, che non aveva assistito all’azione delittuosa pertanto, non era configurabile lo stato di flagranza. Inoltre, non era configurabile nemmeno l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, atteso che l’azione delittuosa si era esplicata su cosa che non viene lasciata nel veicolo per necessità o consuetudine. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Savona per violazione di legge. Deduce, al riguardo, che si è di fronte, nel caso di specie, ad una situazione di flagranza, che consentiva l’arresto da parte della polizia giudiziaria. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 382 c.p.p., è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima . Come chiarito dalle Sezioni Unite, con la sentenza richiamata dal Tribunale di Savona, la flagranza è caratterizzata dalla contestualità tra il reato e l’accertamento di polizia, nel senso che la percezione del reato - da parte di chi procede all’arresto - deve essere diretta e non mediata da terze persone neppure da parte della vittima . La percezione è diretta, però, anche quando è desunta da fatti obbiettivi, quali sono il possesso - da parte del reo - di cose che colleghino il soggetto al reato, ovvero quando vi siano tracce che consentano di stabilire lo stesso collegamento. Dal che si arguisce che, per potersi parlare di flagranza, è sufficiente che siano desumibili, dal contesto, elementi che provino, inequivocabilmente, la commissione di un reato per il quale è consentito l’arresto in flagranza e di attribuirlo con certezza ad un soggetto determinato. Lo ratio della norma - che comporta una deroga importante al principio di cui all’art. 13 Cost. - è, infatti, quella di autorizzare un intervento repressivo immediato da parte delle forze di polizia - senza l’ordine del magistrato - allorché sia ridotto al minimo il pericolo di una ingiusta compromissione della libertà personale. Nella specie, R.E.M. fu sorpreso da S.L. nell’atto di rovistare all’interno dello zaino sito nell’auto di quest’ultimo, per impossessarsi del portafoglio intento effettivamente conseguito . Fermato nella sua azione dal proprietario, R. era ancora sul posto quando sopraggiunsero gli agenti, che lo trovarono in evidente stato di agitazione e lo trassero in arresto. A quel momento il portafoglio era già rientrato in possesso del proprietario, che l’aveva ripreso al ladro, ma esso, mostrato agli agenti, accompagnato dalla presenza di R. sul posto, che era in evidente stato di agitazione, costituiscono elementi probanti del nesso tra il reato e il suo autore, su cui si fonda la flagranza. L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla mancata convalida dell’arresto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.