Inerzia del difensore: sull’assistito incombe l’onere di vigilare sul suo operato

Per forza maggiore si intende l’impedimento assoluto che renda vano ogni sforzo dell’uomo e derivi da cause estranee, a lui non imputabili tali da non poter essere neutralizzate neppure con una intensità di impegno o di diligenza superiore ad un certo grado considerato tipico o normale non costituisce impedimento assoluto l’inerzia del difensore perché l’interessato è tenuto a vigilare e a provvedere anche sostituendolo o nominando un procuratore speciale .

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7923/19, depositata il 21 febbraio. Il caso. Il giudice rigettava l’istanza di restituzione nel termine per avanzare richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato presentata dal nuovo difensore di fiducia dell’imputato nel corso dell’udienza di trattazione celebrata nelle forme del giudizio immediato. Con ordinanza motivata il giudice assumeva che la mancanza di un impedimento assoluto dell’imputato, determinato da forza maggiore, a presentare l’istanza di ammissione al giudizio abbreviato entro i termini il giudice precisava che non poteva sostenersi che l’imputato fosse rimasto privo di difesa tecnica nelle more dei termini perché emergeva dagli atti che, a seguito della rinuncia del primo difensore di fiducia, la richiesta di sostituzione del difensore d’ufficio non era stata accolta e, dunque, il difensore di fiducia avrebbe dovuto provvedere nei termini al deposito della richiesta di definizione con rito abbreviato. Provvedimento de plano. Nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente decide de plano sull’istanza, a meno che sia in corso un procedimento principale che si svolge con rito camerale, perché, in tal caso, si decide in quelle forme. Pertanto, è manifestamente infondata la tesi accampata nel ricorso avente ad oggetto la dedotta nullità assoluta dell’ordinanza perché pronunciata inaudita altera parte. Equiparazione tra difensore d’ufficio e difensore di fiducia. Il ricorrente ha censurato l’ordinanza anche sotto il profilo della violazione del diritto di difesa perché, a suo dire, l’inerzia tenuta dal difensore d’ufficio sarebbe scaricata sull’imputato detenuto. La Suprema Corte, sul punto, però, ricorda che nell’ordinamento vigente vi è una equiparazione della difesa d’ufficio a quella di fiducia ne consegue che il difensore d’ufficio è obbligato dei doveri inerenti al patrocinio del quale è stato investito fino all’eventuale dispensa dall’incarico o alla nomina di un difensore di fiducia. Per converso, il patrocinato è tenuto a vigilare sull’operato del difensore da lui nominato o nominatogli d’ufficio. L’imputato non è rimasto privo di assistenza. Ad avviso della Corte, deve escludersi che il ricorrente fosse rimasto privo di difesa tecnica perché dagli atti risulta che l’istanza di sostituzione era stata rigettata e, dunque, permaneva l’incarico in capo al difensore di fiducia rinunciante. Inoltre, sull’imputato incombeva l’onere di vigilare sul corretto adempimento dei doveri defensionali da parte del difensore d’ufficio con il quale – risulta dagli atti – egli intratteneva contatti quotidiani. Pertanto, constatata l’inerzia del difensore, l’interessato avrebbe potuto provvedere alla nomina di un nuovo difensore di fiducia che, munitosi di procura speciale, potesse presentare tempestivamente la richiesta di definizione con rito abbreviato. La forza maggiore. Per concedere la restituzione in termini è necessario accertare il requisito della forza maggiore. Come tale si intende un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell’uomo e derivi da cause estranee, a lui non imputabili non è ravvisabile, quindi, forza maggiore quando l’impedimento non si presenti come assoluto, cioè insuperabile con una intensità di impegno o di diligenza superiore ad un certo grado considerato tipico o normale. Nel caso in scrutinio, le circostanze invocate della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato non si presentano idonee ad integrarla, non costituendo ostacolo insormontabile ad una tempestiva richiesta in tal senso perché – ritiene la Corte di cassazione – l’imputato poteva nominare un procuratore speciale o un difensore di fiducia munito di procura speciale, sostituendolo al difensore d’ufficio. Il ricorso è dunque stato dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 dicembre 2018 – 21 febbraio 2019, n. 7923 Presidente Pezzullo – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Con atto del 20 marzo 2018, C.G. , per il tramite del difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri del 6 marzo 2018, con la quale il detto giudice aveva rigettato l’istanza di restituzione nel termine per avanzare richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato presentata in data 27 febbraio 2010 dallo stesso difensore di fiducia, nel corso dell’udienza di trattazione del processo a suo carico, in via di celebrazione nelle forme del giudizio immediato. 2. Con il provvedimento impugnato il giudice assumeva che non sussistesse impedimento assoluto dell’imputato, determinato da forza maggiore dell’imputato, a presentare l’istanza di ammissione al giudizio abbreviato entro il termine previsto dall’art. 458 c.p.p., comma 1, - scadente nel caso concreto il 24 dicembre 2017 -, posto che era da escludersi che entro tale termine il C. fosse rimasto privo di difesa tecnica, emergendo dagli atti che la richiesta di sostituzione del difensore di ufficio, nominatogli ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 1, a seguito di rinuncia del difensore di fiducia, non era stata accolta, di modo che il questi avrebbe dovuto provvedere nel termine a depositare per conto dell’imputato la richiesta ex art. 458 c.p.p., comma 1, di tale volontà del patrocinato essendo del tutto avvertito. 3. Il ricorso per cassazione consta di due motivi, con i quali si denuncia 3.1. la violazione dell’art. 175 c.p.p., commi 1 e 4, art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p., eccependosi la nullità assoluta inficiante l’ordinanza impugnata perché pronunciata inaudita altera parte, ancorché fosse in corso un procedimento principale che si stava svolgendo in contraddittorio delle parti di modo che il procedimento incidentale relativo alla restituzione nel termine avrebbe dovuto mutuare le forme del procedimento principale 3.2. il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 175 c.p.p., commi 1 e 4, e art. 178 c.p.p., lett. c , e il vizio di motivazione, dovendosi riconoscere la sostanziale assenza di difesa tecnica dell’imputato nell’arco temporale stabilito per proporre l’istanza di ammissione al giudizio abbreviato, attesa l’inerzia tenuta dal difensore di ufficio, e non potendosi porre a carico dell’imputato, vieppiù perché detenuto, l’onere di nominare un difensore di fiducia, tantopiù che egli non poteva prevedere che il difensore di ufficio venisse meno agli obblighi impostigli dal patrocinio del quale era stato investito. 4. Con requisitoria depositata in data 17 novembre 2018, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Perla Lori, ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso, vuoi per l’infondatezza delle doglianze articolate, vuoi perché l’istanza di rimessione in termini era stata comunque depositata tardivamente, avuto riguardo alla data di nomina del difensore di fiducia. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Va osservato in rito che la dedotta nullità dell’ordinanza impugnata derivante da violazione del diritto d’intervento dell’imputato e del suo difensore è manifestamente infondata, posto che è jus receptum che nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede de plano , a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme tanto perché la procedura de plano si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell’art. 175 c.p.p., comma 4, alle forme di cui all’art. 127 c.p.p. Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418 Sez. 4, n. 4660 del 16/01/2015, De Musso, Rv. 262035 Sez. 1, n. 317 del 17/12/2014 - dep. 08/01/2015, Bardhi, Rv. 261707 Sez. 6, 18240 del 16/04/2013, Ambrosino, Rv. 255139 . 2. Nel merito, deve ribadirsi che, nel vigente ordinamento processuale, vige l’equiparazione della difesa d’ufficio a quella di fiducia, con la conseguenza che, siccome desumibile dal combinato disposto dell’art. 97 c.p.p., commi 1 e 5, il difensore di ufficio è obbligato all’esercizio dei doveri inerenti al patrocinio del quale è stato investito fino all’eventuale dispensa dall’incarico o alla nomina di un difensore di fiducia Sez. 5, n. 5816 del 10/10/2017 - dep. 07/02/2018, Spina, Rv. 272438 e che il patrocinato è tenuto a vigilare sull’operato del difensore da lui nominato o nominatogli. A lume di tale principio è patente l’infondatezza delle tesi accampate dal ricorrente per screditare l’argomentazione posta dal giudice censurato a corredo del diniego di accoglimento dell’istanza di restituzione nel termine per proporre la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato. Deve, infatti, escludersi che il ricorrente fosse privo di difesa tecnica, posto che dagli atti risulta che l’istanza di sostituzione, presentata dal difensore di ufficio nominato al C. , ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 5, era stata rigettata, in data 22 dicembre 2017 così come non coglie nel segno il rilievo secondo il quale l’interessato non potesse prevedere l’inadempimento dei doveri difensivi da parte del difensore di ufficio, posto che gli incombeva l’onere di vigilare sul corretto adempimento dei doveri defensionali da parte del difensore di ufficio, con il quale egli, peraltro, intratteneva contatti quotidiani, come attestato dalla documentazione in atti con la conseguenza che, constatane l’inerzia in virtù del predetto doveroso controllo, egli ben avrebbe potuto provvedere a nominare un difensore di fiducia affinché questi, munitosi di procura speciale, presentasse tempestivamente la richiesta ex art. 458 c.p.p., comma 2. 3. Ne viene che, se la forza maggiore che giustifica la restituzione in termini è quella che si configura come un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell’uomo e derivi da cause estranee, a lui non imputabili, di talché la stessa non è ravvisabile quando l’impedimento non si presenti come assoluto, vale a dire non superabile con una intensità di impegno o di diligenza superiore ad un certo grado, considerato tipico o normale Sez. 6, n. 5221 del 11/03/1993, Osagie Anuanru, Rv. 194021 , di certo le circostanze invocate dal ricorrente come impeditive della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato non si presentano idonee ad integrarla, non costituendo ostacolo insormontabile ad una tempestiva richiesta in tal senso, potendo egli farvi luogo attraverso un procuratore speciale all’uopo nominato ovvero attraverso un difensore di fiducia, nominato in sostituzione di quello di ufficio. 4. Va nondimeno preso atto della tardività della stessa istanza di restituzione nel termine, avvenuta solo in data 27 febbraio 2018, a fronte di una nomina del difensore di fiducia in data 22 gennaio 2018, a nulla rilevando, ai fini della determinazione del dies a quo per la presentazione della istanza di restituzione nel termine - da identificarsi con il giorno in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. - l’avvenuta concessione di un termine a difesa, all’udienza del 30 gennaio 2018, fino all’udienza del 27 febbraio 2018 cfr. pag. 2, secondo capoverso, ricorso per cassazione , dovendosi avere riguardo esclusivamente alla data della nomina fiduciaria, quale fatto comportante la cessazione dell’impedimento assoluto ad esercitare il potere processuale e la prerogativa difensiva di cui all’art. 458 c.p.p., comma 2. 5. S’impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.