Uno ruba l’auto e l’altro fa da palo: è reato aggravato anche se la vittima non percepisce la presenza di più soggetti

Nella specie, un soggetto è intento a rubare un’auto mentre il complice fa da palo . Data la simultanea presenza di più delinquenti, secondo gli Ermellini, tale condotta criminosa è qualificabile come rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n. 1, c.p., essendo irrilevante che la vittima abbia percepito tale presenza o si sia fatta intimorire al cospetto di più criminali.

Così il Supremo Collegio con la sentenza n. 7836/19, depositata il 20 febbraio. La vicenda. Il furto di un’auto vede coinvolti due soggetti l’agente intento a impossessarsi dell’autovettura e il complice intento a sorvegliare che nessuno interferisca nel loro piano furtivo, assolvendo dunque la c.d. funzione di palo . Il complice tuttavia, non si limita a sorvegliare la zona circostante all’autovettura, infatti, nel momento in cui il figlio della proprietaria dell’auto si avvicina, lo fronteggia cercando di rallentarlo. Vicenda che giunge all’attenzione del GIP di Brindisi che condanna l’agente intento a sottrare l’autovettura per il reato di rapina aggravata riconoscendo sussistente nel caso di specie la contestuale presenza di due soggetti . Decisione che viene condivisa anche dai Giudici del riesame. L’imputato ricorre in Cassazione lamentando che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che il reato sia stato commesso da più persone riunite dato che la condotta del ricorrente e del concorrente nel reato non sarebbe stata posta in essere in modo tale da far percepire alla vittima che il reato era commesso da più persone . La simultanea presenza di più soggetti. In tema di rapina, gli Ermellini precisano che la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia . Sulla base di ciò, la S.C. ribadisce che è irrilevante se la vittima abbia o meno percepito la presenza simultanea di più soggetti. A conferma di tale tesi, la Corte ricorda che, come si legge dal dispositivo normativo di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p., la violenza o minaccia è commessa [] da più persone riunite il termine riunione non è connesso alla percezione della vittima, bensì è collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa , condotta che, dunque, viene connotata da maggior gravità allorquando venga posta in essere simultaneamente da più persone . Alla luce di tale premessa, la S.C. afferma che l’aggravante in questione non è correlata alla percezione della vittima circa la presenza di più agenti o dalla, conseguente, maggior costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima medesima, bensì, l’aggravamento è associato dalla maggior potenzialità criminosa determinata dalla oggettiva compresenza sul luogo del delitto di più persone, cioè dalla maggior potenzialità criminale così generata, in ragione della predisposizione di un’organizzazione pluripersonaleche, da un lato, genera nei correi l’affidamento reciproco sull’ausilio disponibile e, dall’altro, si risolve in una oggettiva garanzia di successo dell’attività illecita connessa all’impegno contestale di più persone . Per tali ragioni, la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 novembre 2018 – 20 febbraio 2019, n. 7836 Presidente Cammino - Relatore Monaco Ritenuto in fatto La Corte D’appello di Lecce, con sentenza del 8/11/2017, confermava la sentenza pronunciata Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brindisi il 12/5/2016 nei confronti di C.A. per il reato di cui all’art. 628 c.p 1. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1, nonché illogicità della motivazione con riferimento all’affermata ricorrenza della circostanza aggravante. La difesa rileva che i giudici di merito avrebbero errato a ritenere che il reato sia stato commesso da più persone riunite poiché i due concorrenti nel reato non erano presenti insieme nel luogo e nel momento in cui l’azione è stata posta in essere. La vittima del reato non ha mai avuto alcuna percezione del fatto che il ricorrente non operasse da solo e, d’altro canto, la coimputata è intervenuta solo in un momento successivo ed ha fornito un contributo diretto a rallentare una persona diversa dalla vittima del reato. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 625 c.p Il ricorrente evidenzia che la condotta posta in essere dovrebbe essere qualificata come furto aggravato. Considerato in diritto Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa critica la conclusione della Corte territoriale secondo la quale nel caso di specie sussisterebbe l’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1. Ad avviso della difesa, infatti, non vi sarebbe stata la contestuale presenza dei due soggetti, il ricorrente e la concorrente nel reato, e la condotta non sarebbe stata posta in essere in modo tale da far percepire alla vittima che il reato era commesso da più persone. La doglianza è infondata. Nella rapina, infatti, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia a nulla, però, rilevando che la persona offesa non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273521 Sez. 2, n. 50696 del 19/11/2014, Coccimiglio, Rv. 261324 e non abbia, quindi, subito una maggiore intimidazione Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273521 Sez. 2, n. 36474 del 22/09/2011, Rv. 251163 . Le Sezioni Unite di questa Corte, pure citate dalla difesa, d’altro canto, riferendosi al reato di estorsione, peraltro non in tutto sovrapponibile alla rapina, hanno chiarito che la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia , cosa che nel caso di specie risulta avvenuta, a nulla rilevando, come detto, che la persona offesa dalla rapina non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto. Se si esamina poi la struttura delle due norme in discussione – artt. 628 e 629 c.p. - si può notare come il legislatore abbia voluto precisare che ricorre l’aggravante se la violenza o minaccia è commessa . da più persone riunite sicché il termine riunione risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone si vuol dire cioè che, come è stato osservato da una parte della dottrina, il legislatore ha conferito alla compresenza dei concorrenti nel locus commissi delicti un maggior disvalore penale in virtù dell’apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima. In tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l’elemento specializzante Sez. un, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti e altro, Rv. 252518 . Con tale lettura, quindi, si afferma che la ragione dell’aggravamento non è correlata alla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma, piuttosto, dalla maggiore potenzialità criminosa determinata dalla oggettiva compresenza sul luogo del delitto di più persone, cioè dalla maggiore potenzialità criminale così generata, in ragione della predisposizione di una organizzazione pluripersonale che, da un lato, genera nei correi l’affidamento reciproco sull’ausilio disponibile e, dall’altro, si risolve in una oggettiva garanzia di successo della attività illecita connessa all’impegno contestuale di più persone. L’aggravante delle più persone riunite, pertanto, concernendo le modalità dell’azione, è oggettiva e dunque si estende anche ai concorrenti non presenti sul luogo della consumazione del reato, purché sia rispettato il criterio di attribuzione psicologica indicato dall’art. 59 c.p., cioè se gli stessi erano a conoscenza del fatto che la rapina sarebbe stata consumata da più persone riunite o se ignoravano per colpa tale circostanza così, ancora, Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273521 Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014 - dep. 16/07/2014, Posteraro e altri, Rv. 259987 . Tanto premesso in generale, la Corte territoriale, individuati gli elementi di fatto, ha correttamente applicato le norme penali e nella motivazione, che si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’atto di appello esponendo gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Come indicato in entrambe le sentenze di merito e diversamente da quanto assertivamente sostenuto nell’atto di ricorso, infatti, la concorrente nel reato era presente con funzione di palo nel momento in cui il ricorrente ha sottratto l’autovettura ed ha, senza soluzione di continuità, fornito un contributo significativo per consentire l’impossessamento dell’autovettura e la fuga del C. . La circostanza evidenziata dalla difesa, cioè che il figlio della persona offesa avrebbe percepito la presenza della complice solo dopo avere iniziato l’inseguimento dopo circa duecento metri , d’altro canto, non consente di escludere la sussistenza dell’aggravante. La distanza indicata e la condotta posta in essere dalla complice, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, piuttosto che escludere i presupposti dell’aggravante, inoltre, risultano significativi di una contestuale presenza dei due autori del reato quando la sottrazione è avvenuta. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La condotta posta in essere dall’imputato, consistita nel trascinare per alcuni metri la persona offesa provocandone la caduta a terra, integra gli estremi della violenza, elemento costitutivo del reato contestato. Come evidenziato da giurisprudenza risalente ma pacifica sul punto, infatti, commette il reato di rapina impropria, di cui all’art. 628 c.p., comma 2, colui che, impossessatosi di un’autovettura, trascini il proprietario aggrappatosi al veicolo per impedire che gli venga portato via e, nel tentativo di scaricare la vittima, proceda a forte velocità e a zigzag fino a farla rovinare a terra. Tale condotta, posta in essere allo scopo di impossessarsi dell’autovettura e di assicurarsi l’impunità, costituisce la violenza fisica contemplata nella norma Sez. 2, n. 9005 del 04/04/1984, Somma, Rv. 166276 . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.