La Cassazione fa il punto sulle condizioni per la lecita coltivazione della canapa

Ai sensi dell’art. 2 l. n. 246/2016, la coltivazione della canapa è lecita se si tratta di una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole, se la percentuale di THC presente non sia superiore allo 0,2% e se la coltivazione sia finalizzata alla realizzazione dei prodotti espressamente e tassativamente indicati dalla norma.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7649/19, depositata il 20 febbraio. La vicenda. Il Tribunale della libertà di La Spezia rigettava l’istanza di riesame avverso il decreto di convalide del sequestro probatorio emesso dal PM ed avente ad oggetto diverse confezioni recanti l’effige della canapa, in relazione alle indagini condotte dalla polizia giudiziaria per l’accertamento del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Il difensore dell’indagato presenta ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ed invocando la liceità della commercializzazione della canapa industriale. Contesto normativo. La pronuncia in commento prende le mosse dal principio cardine per cui la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è illecita. In assenza di autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ex artt. 17 e 26 , la coltivazione rientra infatti nelle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 a prescindere dalla finalità all’uso personale e sempre che il giudice verifichi in concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante. La l. n. 242/2016 reca disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa al fine di incentivarne la coltivazione in vista dei suoi molteplici usi in campo appunto agroindustriale. Resta dunque esclusa la liceità del mercato finalizzato al consumo personale della sostanza che contiene Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-tetraidrocannabinolo THC principio attivo che provoca effetti stupefacenti. Le qualità di canapa di cui è ammessa la coltivazione sono dunque quelle iscritte nel Catalogo comune delle piante agricole caratterizzate da un basso dosaggio di principio attivo non superiore allo 0,2% . La legge citata indica anche gli scopi a cui deve essere diretta la lecita coltivazione della canapa, le condizioni di liceità della coltivazione e i prodotti che possono essere ricavati, i controlli sulle coltivazioni. Dal complesso di tali disposizioni, la Corte afferma dunque che la coltivazione della canapa è lecita se sono congiuntamente rispettati tre requisiti 1 deve trattarsi di una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC 2 la percentuale di THC presente nella canapa non deve essere superiore allo 0,2% 3 la coltivazione deve essere finalizzata alla realizzazione dei prodotti espressamente e tassativamente indicati nell’art. 2, comma 2, l. n. 242/2016 . Quale logico corollario di tale affermazione, deve ritenersi lecita la commercializzazione dei prodotti così realizzati. Posto che nel caso in esame il provvedimento di sequestro riguardava confezioni di canapa light qualificate come prodotto tecnico da collezione, ornamento o profumo per ambiente, non è possibile ricondurre tali oggetti a nessuna delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, cit Inoltre il ricorrente nulla ha dedotto circa l’asserito rispetto dei limiti di THC le cui deduzioni appaiono del tutto generiche perché prive dell’indicazione della percentuale di principio attivo contenuto. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 dicembre 2018 – 20 febbraio 2019, numero 7649 Presidente Lapalorcia – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di La Spezia rigettava l’istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. penumero proposta nell’interesse di F.Y. avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal p.m. in data 26 luglio 2018, ad oggetto 94 confezioni recanti l’effigie della canapa, come specificatamente descritte nel verbale di sequestro eseguito di iniziativa dalla p.g. in data 4 luglio 2018, ipotizzando il reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, art. 73, comma 4. 2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. numero 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4. Il ricorrente censura la motivazione addotta dal Tribunale, che avrebbe optato per un’interpretazione restrittiva della disciplina introdotta dalla L. numero 246 del 2016, escludendone l’applicazione con riferimento all’attività di commercializzazione della canapa industriale - fatti salvi i casi espressamente previsti di cui alla L. numero 242 del 2016, art. 2 - che quindi ricade nella previsione del D.P.R. numero 309 del 1990. Per contro, ad avviso del ricorrente, la liceità della commercializzazione della canapa industriale sarebbe confermata dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 maggio 2018, la quale consentirebbe la vendita e il consumo finale dei prodotti derivati dalla canapa. Sotto altro profilo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che i prodotti sequestrati non rientrerebbero in una delle categorie indicate dalla L. numero 246 del 2016, in quanto si tratterebbe di prodotto tecnico da collezione , come indicato sull’etichetta e sarebbero rispettosi del limite di THC. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 2. In via preliminare, occorre dar conto delle coordinate normative entro cui si inscrive la questione relativa alla coltivazione della canapa. 2.1. Principio cardine è la generale previsione d’illiceità penale della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti senza la prescritta autorizzazione, infatti, la coltivazione è una delle condotte oggetto d’incriminazione da parte del D.P.R. numero 309 del 1990, art. 73, senza che assuma rilevanza, per escludere la sussistenza del reato, la circostanza che essa sia finalizzata al consumo personale tuttavia, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per l’integrazione del fatto occorre che il giudice verifichi in concreto l’offensività della condotta di coltivazione, ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile Sez. U, numero 28605 del 24/04/2008 - dep. 10/07/2008, Di Salvia, Rv. 239921 . 2.2. In via d’eccezione, la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è consentita solo previo rilascio di autorizzazione, che può essere concessa, ai sensi del D.P.R. numero 309 del 1990, artt. 17 e 26, dal Ministero della Salute a enti o imprese interessati alla coltivazione per finalità commerciali, ovvero a istituti universitari o laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, per scopi scientifici, sperimentali e didattici. 2.3. Va, infine, ricordato che la detenzione di sostanza stupefacente per consumo personale non è lecita, essendo punita, come violazione amministrativa, dal D.P.R. numero 309 del 1990, art. 75. 3. In questa cornice si inserisce la L. 2 dicembre 2016, numero 242, recante Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa , che sono state introdotte con la finalità, espressamente dichiarata dall’art. 1, comma 1, di sostenere e promuovere la coltivazione e la filiera della canapa Cannabis sativa L. quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione . La finalità della legge, quindi, è quella di incentivare e di sostenere la coltivazione della canapa in vista dei suoi molteplici utilizzi in ambito agro-industriale, senza, quindi, interferire con il mercato illecito finalizzato al consumo personale di quella sostanza, la quale contiene Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo di seguito THC , principio attivo che, se superiore a un determinato dosaggio, provoca effetti stupefacenti e psicotropi, ciò che comporta la configurabilità dell’indicato delitto previsto dal D.P.R. numero 309 del 1990, art. 73. 4. L’art. 1, comma 2, delimita l’ambito applicativo della legge, la quale occorre da subito evidenziarlo - si riferisce alle coltivazioni non di qualsivoglia tipo botanico di canapa, ma solo delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309 . Orbene, le varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole si caratterizzato per il basso dosaggio di principio attivo, tale da non superare lo 0,2%. Invero, il rispetto di tale limite, per un verso, è imposto per l’importazione dei semi di canapa nei Paesi dell’U.E. dal Regolamento UE numero 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - recante organizzazione comune dei mercati agricoli, e che abroga i regolamenti CEE numero 922/72 CE numero 234/79, CE b, 1037/2001 e CE b. 1234/2007 del Consiglio - che, all’art. 189, fissa, appunto, all’0,2% il tenore massimo di THC della canapa greggia, di cui al codice NC 5302 10 00, dei semi di varietà di canapa destinati alla semina, di cui al capo NC ex 1207 99 20, nonché dei semi di canapa diversi da quelli destinata alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, che possono essere importati solo da importatori dello Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina per altro verso, è necessario per ottenere, da parte del coltivatore, i sussidi stanziati dall’U.E. nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal regolamento delegato UE numero 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento UE numero 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento, cosi come modificato dal Regolamento delegato numero 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017. Il successivo comma 3 dell’art. 1 individua gli scopi cui è diretta la lecita coltivazione della canapa, che deve essere finalizzata a alla coltivazione e alla trasformazione b all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali c allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale d alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori e alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca . 5. Di particolare importanza è l’art. 2 perché stabilisce le condizioni di liceità della coltivazione . Il comma 1 consente la coltivazione delle varietà di canapa di cui all’art. 1, comma 2 ossia, come detto, quelle con percentuale di THC non superiore allo 0,2% senza necessità di autorizzazione, a differenza di quanto previsto dal D.P.R. numero 309 del 1990, artt. 26 e ss. per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di THC sul coltivatore è imposto solo l’obbligo di conservare sia i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi, sia le relative fatture di acquisto per il periodo previsto dalla normativa vigente, come stabilito all’art. 3, rubricato Obblighi del coltivatore . Il comma 2 indica i prodotti ricavabili dalla lecita coltivazione della canapa, che sono i seguenti a alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori b semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico c materiale destinato alla pratica del sovescio d materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia e materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati f coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati g coltivazioni destinate al florovivaismo . 6. La legge regola altresì i controlli sulle coltivazioni. Oltre a prevedere che la misurazione della percentuale di THC deve avvenire secondo metodiche previste da norme Europee e nazionali, l’art. 4, al comma 5, stabilisce che qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge . La disposizione assume una particolare rilevanza perché implicitamente afferma che la coltivazione di canapa avente una percentuale di THC ricompresa in quella forbice può risultare illecita, laddove sia accertata un’efficacia drogante diversamente, non si spiegherebbe la necessità di prevedere in maniera espressa l’esclusione di responsabilità dell’agricoltore nel caso in cui detta percentuale di THC sia superiore a quella soglia. In altri termini, la ratio del rispetto del limite pari allo 0,2%, che caratterizza la coltivazione di canapa incoraggiata e incentivata sia in ambito Europeo, sia dalla L. numero 242 del 2016, è di intuitiva evidenza, in quanto, se rispettato, quella soglia individua una percentuale di THC così esigua, da risultare concretamente inidonea a provocare qualsivoglia effetto stupefacente o psicotropo. Infine, ai sensi del comma 7, il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall’autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell’agricoltore . Anche il tal caso, la noma prevede il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa nel caso in cui la percentuale di THC sia superiore allo 06% una percentuale idonea a provocare un’efficacia drogante rilevabile anche in tal caso, si prevede espressamente la non punibilità del coltivatore, a condizione che abbia rispettato le prescrizioni imposte dalla legge in esame. 7. Orbene, dal complesso delle disposizioni richiamate, si può affermate che la coltivazione di canapa è lecita se sono congiuntamente rispettati tre requisiti 1 deve trattarsi di una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo Europeo delle varietà delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC 2 la percentuale di THC presente nella canapa non deve essere superiore allo 0,2% 3 la coltivazione deve essere finalizzata alla realizzazione dei prodotti espressamente e tassativamente indicati nella L. numero 242 del 2016, art. 2, comma 2. Rispettate queste condizioni, ne deriva che è lecita non solo la coltivazione ma, quale logico corollario, anche la commercializzazione dei prodotti da essa derivati. 8. Per quanto riguarda la posizione del coltivatore, se la percentuale di THC contenuta nella piante oscilla tra 0,2% e 0,6% egli non avrà diritto ai finanziamenti Europei ma ciò non comporta, nei suoi confronti, alcuna responsabilità penale nel caso in cui il THC abbia un effetto drogante, sempre che abbia rispettato le condizioni previste dalla legge ove la percentuale di THC superi la soglia dello 0,6%, ciò che comporta l’effetto drogante, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione della coltivazione, ma, anche in tal caso, è esclusa la responsabilità dell’agricoltore , purché, anche in tale evenienza, abbia scrupolosamente rispettato le disposizioni di legge. La ratio di tali disposizioni è di intuitiva evidenza non può essere addebitato all’agricoltore un fatto di cui non ha il dominio, non potendo egli né controllare né prevedere che le sementi acquistate, sebbene appartenenti alle varietà aventi un basso contenuto di THC non superiore allo 0.2% , durante la coltivazione sviluppino una percentuale di principio attivo idoneo a produrre un effetto drogante rileva bile. 9. Per quanto riguarda il commerciante di prodotti a base di canapa, egli va esente da responsabilità penale ricorrendo le condizioni sopra indicate al par. 7. In applicazione dei principi generali, può configurarsi nei suoi confronti, dal punto di vista oggettivo, il reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, art. 73, comma 4, solo se la percentuale di THC rinvenuta nei prodotti è tale da provocare un effetto stupefacente o psicotropo, e ferma restando l’indagine in ordine all’elemento soggettivo del reato. La previsione espressa di esonero di responsabilità nel caso di superamento del limite dello 0,2% di THC presente nelle piante riguarda solamente l’agricoltore purché, si ribadisce, abbia osservato le prescrizioni di legge, prima fra tutti l’acquisto di semi certificati , sicché nei confronti del commerciante di prodotti a base di canapa trovano applicazione i principi generali. Lo stesso dicasi per i limiti all’esercizio dei poteri di polizia in ordine alla possibilità di procedere al sequestro dei prodotti derivati dalla canapa, nel senso che il provvedimento ablativo reale è ammissibile se sussiste il fumus del delitto di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, art. 73, comma 4, ossia quando sia accertata una percentuale di THC tale da produrre un effetto stupefacente o psicotropo. Va, peraltro, precisato, che ove il prodotto a base di canapa non rientri tra quelli espressamente contemplati dall’indicato art. 2, comma 2 - fatta salva un’eventuale responsabilità di tipo civile e/o amministrativo - ciò non è di per sufficiente per la configurabilità del delitto punito dal D.P.R. numero 309 del 1990, art. 73, comma 4, dovendosi accertare l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. 10. Va, infine, osservato che la circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 maggio 2018, indicata dal ricorrente, si limita a introdurre dei meri chiarimenti alla L. numero 242 del 2016, specie in relazione all’attività di coltivazione destinata al florovivaismo, senza incidere non potendolo fare, trattandosi di fonte secondaria - sulle condizioni di liceità della coltivazione previste dalla L. numero 242 del 2006. La circolare, in particolare, chiarisce che le infiorescenze della canapa, pur non essendo citate espressamente dalla L. numero 242 del 2016, né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito dell’art. 2, comma 2, lett. g , rubricato, Liceità della coltivazione, ossia nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti . Ne segue che, anche in relazione alle infiorescenze, valgono i principi sopra indicati sussisterà, nei confronti del florovivaista, il fumus del reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, art. 73, comma 4, se il quantitativo di THC in esse contenuto è idoneo a produrre un effetto drogante rilevabile. 11. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha confermato il i sequestro riguardante confezioni di canapa light presentate come prodotto tecnico da collezione, ornamento o profumo per ambiente , - che, quindi non rientrano in nessuna delle ipotesi specificate nella L. numero 242 del 2016, art. 2, comma 2, -, al fine di effettuare le analisi chimico tossicologiche sui campioni sequestrati. Deve pure osservarsi che le deduzioni difensive, incentrate sull’asserito rispetto dei limiti di THC, appaiono del tutto generiche, in quanto, per un verso, non viene indicata la percentuale di THC che si assume essere stata rispettata, e, per altro verso, non è dato verificare la corrispondenza tra i campioni analizzati per conto della difesa, individuati con numero di lotto, e i prodotti sequestrati, che sono invece identificati mediante il tipo merceologico Liberty Trade , Orang Lion , L’Erba di Grace , ecc. . Va, infine, ricordato che, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria Sez. 2, numero 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 267007 Sez. 3, numero 15254 del 10/03/2015 - dep. 14/04/2015, Previtero, Rv. 263053 . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.