A quasi 3 anni dall’entrata in vigore, inferto il primo colpo di incostituzionalità alla legge sull’omicidio stradale

Come si ricorderà, il 25 marzo 2016 è entrata in vigore la L. n. 41/2016 che, nata sotto l’egida di due voti di fiducia, ha recato un percorso turistico-giuridico che ha introdotto nel codice penale le autonome fattispecie di delitto di omicidio stradale art. 589-bis e lesioni personali stradali art. 590-bis , unitamente a una serie di modifiche di coordinamento al codice della strada e al codice di rito penale.

Numerose sono state le criticità e problematiche evidenziate dalla dottrina, in merito all’utilità di generare un diritto penale differenziato” e diseguale” che rievoca il paradigma della colpa d’autore” , in quanto idoneo ad aprire falle di credibilità del sistema, arrivando a ostacolare, più che favorire, la tanto decantata sicurezza. In tal senso, il comunicato della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 4/3/2016, arrivò a definire la nuova conquista” legislativa come una mistificazione, che comporta un arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico-criminale e un assoluto disprezzo per i canoni più elementari della grammatica” del diritto penale . D’altronde, si tratta di episodi in cui è possibile imbattersi - anche per pura casualità - senza essere dei criminali incalliti e che non abbisognano sempre di quella schizofrenica quanto cortocircuitante soluzione necessariamente carcerocentrica, quando in tutto il resto dello scibile penale sono state proposte una serie di iniziative tese a relegare la pena detentiva come extrema ratio . È per questo che, fin da subito, si era osservato che il teorico spirito positivo della legge, lacerato dalle numerose ferite costituzionali, difficilmente sarebbe stato in grado di superare la scure del Giudice delle leggi. E così è stato. Infatti, a seguito di tre questioni di legittimità sollevate, rispettivamente dai Tribunali di Roma, Forlì e Torino, l’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha comunicato in data odierna, 20 febbraio, che la Consulta ha dichiarato la prima illegittimità costituzionale. Prima illegittimità costituzionale. La parte incriminata concerne il IV periodo del comma 2 dell’art. 222 c.d.s., sostituito dalla L. n. 41/2016, nella parte in cui prevede, a corredo dello strumentario sanzionatorio penale, l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Il citato comma 2 prevede, contemporaneamente, come sanzione amministrativa accessoria sia la sospensione, al II e III periodo, che la revoca della patente, al IV periodo, con buona pace della chiarezza. Tanto da costringere la Cassazione a correre in soccorso ermeneutico del distratto legislatore, affermando che la contraddittoria doppia comminatoria per la medesima violazione, costituisce il risultato di un difetto di coordinamento normativo, da risolversi propendendo per una interpretatio arbogans del II e III periodo, a seguito della riformulazione del IV periodo Cass. Pen., sez. IV, 2360/2018 e, più di recente, Cass. Pen., sez. IV, 3247/2019 . Inoltre, i mal formulati nuovi commi 3- bis e 3- ter - che avrebbero potuto recare la miglior e più elegante numerazione di commi 4 e 5 - stabiliscono, in ragione della gravità del reato, le geometriche scansioni temporali che devono intercorrere dal momento della revoca della patente a quello in cui si possa conseguirne una nuova da un minimo di 5 fino a un massimo di 30 anni. In relazione alle stesse, tuttavia, risulta del tutto priva di logica la parificazione delle conseguenze derivanti dall’evento letale base, di cui al comma 1 dell’art. 589- bis , a quelle derivanti da tutte le ipotesi di evento lesivo grave o gravissimo, di cui all’art. 590- bis , indipendentemente dal fatto che sia o meno aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti. E in ordine a questo che si è espressa la Consulta. Non conosciamo ancora le motivazioni della sentenza, ma possiamo, partendo dal testo delle ordinanze di rimessione, ipotizzare il ragionamento portato avanti. Il Tribunale di Forlì, con ordinanza n. 85/2018, ha osservato che applicare la medesima sanzione accessoria a condotte di offensività e di grado di colpa di livello diverso, disattende i criteri di ragionevolezza e di proporzione, quali elementi integratori del principio costituzionale di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Infatti, la discriminazione può essere rappresentata non solo con il trattamento di situazioni uguali in modo diverso, ma anche con il trattamento di situazioni diverse in modo uguale . Ne deriva che nella disparità di trattamento rilevata dall'applicazione della stessa sanzione accessoria a situazioni estremamente diverse, non vi è ragionevolezza ed obiettività. L'equiparazione dell'applicazione della medesima sanzione accessoria a reati così diversi per gravità e disvalore della condotta, inoltre, contrasta con il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, risultando quindi un'abnorme punizione per chi non si metta alla guida ubriaco o drogato con violazione della finalità rieducativa. Anche il Tribunale di Torino, con ordinanza n. 139/2018, ha osservato che la scelta del legislatore travalica i limiti della ragionevolezza laddove sottopone, senza possibilità di graduazione, alla medesima sanzione accessoria situazioni la cui ontologica eterogeneità è attestata dalla differenziazione delle sanzioni penali, previste in modo dettagliato e specifico, graduate in funzione di un diverso disvalore sociale. In tal modo, l'art. 222 c.d.s. non lascia al giudice alcuna possibilità di commisurare la sanzione accessoria alla gravità del danno, alle modalità della condotta, all'intensità della colpa e al concorrere di altri fattori. Il combinato disposto dell'art. 222 ccomma 2 e 3- ter c.d.s. risulta, dunque in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza. In conclusione, i Giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente solo in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti mentre, nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo, riconoscendo al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, la revoca o la, meno grave, sanzione della sospensione della patente. Ha, invece, superato il vaglio di costituzionalità la questione sollevata dal Tribunale di Roma, ufficio G.I.P., con ordinanza n. 144/2017, in relazione al divieto, recato dall’art. 590- quater c.p., di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della responsabilità non esclusiva” dell’imputato di cui al comma 7 di entrambi gli artt. 589- bis e 590- bis c.p., che comporta la diminuzione della pena fino alla metà rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui proprio la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.