Necessaria la rinnovazione dibattimentale per ribaltare la pronuncia di primo grado

Nel caso di specie, a fronte dell’appello della parte civile, i Giudici del riesame, rivalutando le dichiarazioni rese in primo grado dallo stesso appellante, condannano l’imputato al risarcimento dei danni. Tuttavia, secondo gli Ermellini il giudizio d’appello è da rifare la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in secondo grado è essenziale poiché comporta una valutazione differente della prova dichiarativa.

Così il Supremo Collegio con la sentenza n. 7326/19, depositata il 18 febbraio. La pronuncia. L’imputato, grazie alla pronuncia del Tribunale di Taranto, veniva assolto dai reati di minaccia e lesioni personali a danno della parte civile. Statuizione non del tutto condivisa dalla Corte d’Appello che, adita successivamente dalla parte civile, senza rinnovare l’istruttoria dibattimentale, valutava diversamente le dichiarazioni rese dalla stessa in primo grado e condannava l’imputato al risarcimento del danno. L’imputato ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 6, par. 3, CEDU in tema di equo processo circa la necessità di riesaminare i dichiaranti in caso di appello della parte civile e del PM avverso la sentenza assolutoria e l’art. 603 c.p.p. Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale . Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La S.C. ribadisce che il giudice di secondo grado che, ai soli fini civili, si pronunci in riforma della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio . Sul punto, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, sottolineano ulteriormente gli Ermellini, è assolutamente necessaria ex art. 603, comma 3, c.p.p. poiché trattasi, nella specie, di un ribaltamento avvenuto a fronte di un’impugnazione che contesta la valenza delle dichiarazioni rese nel giudizio precedente che comporta, dunque, una valutazione differente della prova dichiarativa . Nel caso di specie, l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria invocava una diversa valutazione delle prove dichiarative rese in primo grado, deduzione che, venendo condivisa dai Giudici del riesame, ha comportato un ribaltamento , in senso peggiorativo dell’imputato. Questo, secondo la S.C., avrebbe causato l’illogicità della decisione di secondo grado poiché tale pronuncia non è stata preceduta dalla nuova essenziale audizione della parte offesa, rinnovazione obbligatoria ex art. 603 c.p.p Per tali ragioni la Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata per i soli effetti civili e rinvia la causa al giudice civile competente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 ottobre 2018 – 18 febbraio 2019, n. 7326 Presidente Vessichelli - Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice di appello, con il provvedimento impugnato, ha riformato la sentenza emessa dal Giudice di pace in sede, con la quale R.M. era stato assolto dai reati di minaccia e lesioni personali perché il fatto non sussiste. 1.1. La sentenza di secondo grado, in accoglimento dell’appello della parte civile, riconosciuta la responsabilità dell’imputato, lo ha condannato al risarcimento del danno, nei confronti dell’appellante, liquidato equitativamente in Euro 2.000,00 nonché alle spese di costituzione. 2. Avverso la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia procuratore speciale, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di norme processuali e dei principi sovranazionali e costituzionali, nonché vizio di motivazione. Si contesta che il Tribunale ha violato l’art. 6, par. 3 lett. d della CEDU, relativo alla necessità, in caso di appello della parte civile e del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, di riesaminare i dichiaranti in questo caso il querelante, costituito parte civile e il teste di polizia giudiziaria la cui testimonianza è decisiva, ove il ribaltamento fondi sulla diversa valutazione dell’attendibilità dei testimoni. Si tratta, per il ricorrente, di prove che avrebbero dovuto essere ammesse, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3. Si osserva, inoltre, che nella specie le dichiarazioni dei testi sono state raccolte non con verbalizzazione stenotipica ma con verbale manuale, redatto in forma soltanto riassuntiva. 2.2. Con il secondo motivo si contesta inosservanza di legge penale e processuale in tema di valutazione della prova, vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, illogicità e contraddittorietà, sulla qualificazione delle condotte. Si deduce che il ribaltamento non tiene conto - della valutazione dell’attendibilità della parte lesa, operata da giudice di primo grado che, esaustivamente avrebbe sottolineato il livore che aveva animato il denunciante legato all’imputato da relazione sentimentale che il R. aveva deciso di interrompere per i suoi legami familiari con moglie e figli nonché la scarsa credibilità del denunciante il quale aveva, a sua volta, aggredito il R. e che, comunque, pur a fronte delle lesioni subite, era stato capace di persona, di raggiungere il nosocomio alla guida della propria vettura - della discrasia tra le dichiarazioni del denunciante e quelle del teste di polizia giudiziaria sul momento in cui la parte lesa era stata vista uscire, barcollando, dall’ospedale raccogliendo la dichiarazione di questo che aveva affermato che stava bene - sulla certificazione medica che era in fotocopia e priva di data. A fronte di tale motivazione, quella del provvedimento impugnato è, a parere del ricorrente, apodittica, laddove reputa attendibile il racconto della parte civile, non tiene conto delle discrasie tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del teste di polizia giudiziaria. Né detta motivazione si confronterebbe con il comportamento della parte lesa che, per sfregio, dopo aver lasciato il nosocomio, aveva avuto la forza di acquistare una busta e spedire, a casa del R. , il certificato in copia ciò a dimostrazione dello spirito di rivalsa che animava il denunciante. Infine, per il ricorrente, la sentenza di secondo grado non si confronta con il contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del suo esame dibattimentale, né spiega come mai, a fronte del descritto schiaffo ricevuto dal R. , non ricorra la legittima difesa. 2.3. Con il terzo motivo si contesta vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, illogicità e contraddittorietà, sulla quantificazione del danno morale liquidato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati e, pertanto, deve essere accolto. 1. Si rileva che la sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello della parte civile, ha ribaltato la pronuncia assolutoria di primo grado, fondando detta decisione sulla diversa valutazione, rispetto al giudice di primo grado, delle dichiarazioni dell’U. , rese sia nella querela che al dibattimento, circa la genesi dei rapporti tra le parti e in merito alla ricostruzione dell’intera vicenda. Si assume, da parte del giudice di appello, che, diversamente dal giudice di primo grado che le aveva considerato in contrasto, le due dichiarazioni rese dalla parte civile si presentavano precise, circa la dinamica dell’aggressione, circa i rapporti tra il R. e lo stesso U. , nonché puntuali e conformi al contenuto del referto medito acquisito in atti. 2. Si osserva che il pronunciato ribaltamento non è stato preceduto da nuova audizione della parte lesa e che, dunque, è fondato il motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l’omessa rinnovazione, ai sensi dell’art. 603 c.p.p Ciò rende la sentenza viziata, necessitando il nuovo esame dibattimentale del dichiarante, come sancito dall’indirizzo di questa Corte di legittimità nella sua composizione più autorevole Sez. U, n. 27620, 28/04/2016, dep. 2017, Dasgupta, Rv. 267486 nel senso che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787 , trattandosi di impugnazione proposta dalla parte civile, contro una sentenza assolutoria, fondata su prove dichiarative, nella quale il ribaltamento, in senso peggiorativo per l’imputato, si basa proprio sulla diversa valutazione di attendibilità e credibilità delle medesime dichiarazioni. Si tratta, nella specie, di rinnovazione istruttoria, assolutamente necessaria, ex art. 603 c.p.p., comma 3, in conformità ai principi espressi da questa Corte regolatrice sopra indicati e dalla Corte EDU, trattandosi di ribaltamento avvenuto a seguito di impugnazione con la quale veniva contestata la valenza proprio di quelle dichiarazioni e, dunque, imposta al giudice di merito di secondo grado, trattandosi di dichiarazioni decisive, sia nel giudizio assolutorio che in quello di secondo grado. Richiamando, infatti, l’operatività del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Patalano, va ribadito che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è nella specie essenziale, trattandosi di valutazione differente, non di mero travisamento, della prova dichiarativa difformità che cade sul significante e non sul significato per omissione, invenzione o falsificazione. Il giudice di secondo grado, infatti, non può prescindere dall’interlocuzione diretta con la fonte di prova in un caso, come quello in esame, in quanto il diverso epilogo scaturisce proprio dalla differente valutazione ed interpretazione del dato conoscitivo. Perché, infatti, il cd. l’overturning si traduca in una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del convincimento oltre ogni ragionevole dubbio, secondo le pronunce delle Sezioni Unite, Patalano e prima ancora della Dasgupta, non si può fare a meno dell’oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive. La motivazione risulterebbe, altrimenti, viziata, tenuto conto che il ribaltamento della pronuncia assolutoria, operato sulla scorta di una valutazione cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene in sé l’implicito dubbio ragionevole, determinato dall’avvenuta adozione di decisioni contrastanti. 2.1. Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale gli altri devono essere considerati assorbiti, la sentenza impugnata va reputata affetta da vizio motivazionale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , per il mancato rispetto del canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all’art. 533 c.p.p., comma 1. 3. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al giudice civile competente, per valore, in grado di appello, per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.