L’applicabilità della pena accessoria nel reato di atti sessuali con un minorenne

In materia di pene accessorie, l’art. 609-nonies, comma 2, c.p. prevede che alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p., per il delitto di cui all’art. 609-quater c.p. consegue la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 7163/19, depositata il 15 febbraio. Il caso. A seguito della sentenza di patteggiamento del Tribunale che condannava l’imputato per il reato di atti sessuali con minorenne, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello propone ricorso per cassazione sostenendo che il Tribunale aveva omesso di applicare le pene accessorie di cui all’art. 609- nonies , comma 2, c.p. secondo cui all’applicazione della pena su richiesta delle parti consegue l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o in altre strutture frequentate da minori. Per il P.G. le pene accessorie sono sempre obbligatorie. L’applicabilità della pena accessoria. Per i Giudici del Palazzaccio il ricorso del P.G. è fondato dato che l’art. 609- nonies , comma 2, c.p. prevede che alla condanna su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p., consegue la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, da ogni ufficio o servizio in istituzioni ovvero in altre strutture pubbliche o private frequentate in modo prevalente da minorenni. La sentenza, dunque, deve essere annulla senza rinvio con irrogazione diretta della pena accessoria.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 novembre 2018 – 15 febbraio 2019, n. 7163 Presidente Sarno – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bari con sentenza di patteggiamento 25 ottobre 2017 ha applicato a R.M. la pena concordata di anni 2 di reclusione, per il reato di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4. Commesso il omissis . 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge art. 609 nonies c.p., comma 2 per avere il Tribunale omesso di applicare le pene accessorie previste dall’art. 600 nonies c.p., comma 2, secondo il quale alla all’applicazione della pena su richiesta delle parti consegue l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Secondo il P.G. ricorrente le pene accessorie sono sempre obbligatorie, anche nelle ipotesi di pena inferiore ai due anni, in deroga alla regola generale dell’art. 445 del cod. proc. pen 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, in persona del Sostituto procuratore Generale Paola Filippi, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza con l’applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. L’art. 609 nonies c.p., comma 2, prevede che alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. consegue la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Questa disposizione, specifica per il delitto in oggetto art. 609 quater c.p. , prevale sulla generale disposizione dell’art. 445 c.p.p., comma 1 L’art. 609-nonies c.p. deroga alla regola generale di cui all’art. 445 c.p.p., rendendo obbligatoria per i reati di violenza sessuale, anche in caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, l’irrogazione delle pene accessorie ivi indicate Sez. 3, n. 17189 del 02/03/2016 - dep. 27/04/2016, M, Rv. 26663501 . La sentenza deve, quindi, annullarsi senza rinvio, con la diretta irrogazione, da parte di questa Corte, della pena accessoria, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. L , Vedi, Sez. 6, n. 3253 del 21/01/2016 - dep. 25/01/2016, P.G. in proc. Rebai, Rv. 26650101 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, che dispone. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.