Restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale: non basta dedurre l’inidoneità del domicilio eletto

Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, poiché essere consapevole di eleggere un domicilio inidoneo per ricevere le notificazioni rappresenta una rinunzia a partecipare al processo, è necessario che l’istante alleghi le specifiche ragioni sottese alla mancata conoscenza del procedimento regolarmente notificato.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7234/19, depositata il 15 febbraio. Il caso. Il Tribunale, nonostante la contumacia dell’imputata, condanna la stessa per il reato di tentato furto aggravato, statuizione che viene confermata anche dai Giudici del riesame ed eseguita con provvedimento del Procuratore della Repubblica. L’imputata, lamentando non essersi mai volontariamente sottratta alla conoscenza del processo e di non aver mai rinunciato a comparire o a proporre impugnazione , ricorre in Cassazione e chiede la restituzione nel termine di cui all’art. 175 c.p.p. così da poter impugnare la pronuncia della Corte del riesame. In particolare la ricorrente deduce la sussistenza di una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza del procedimento tale da far incombere sul giudice il dovere di accertare tale situazione di non conoscenza, non potendosi, al contempo, desumere l’effettiva conoscenza del procedimento attraverso la notificazione effettuata al domicilio eletto innanzi alla polizia giudiziaria, luogo rilevatosi inidoneo per il procedimento notificatorio. L’onere di allegazione dell’istante. Gli Ermellini ricordano che per l’accoglimento della domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale il giudice è tenuto a verificare che l’interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a fronte dell’allegazione offerta dallo stesso istante infatti, spetta al richiedente allegare le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato . In tale modo, non sorge l’obbligo di verifica da parte del giudice e la richiesta di restituzione nel termine in questione non può trovare accoglimento nell’ipotesi in cui l’interessato ometta di allegare le circostanze che abbiano impedito di conoscere il provvedimento. Infine, in riferimento alla comunicazione di cui all’art. 161, comma 1, c.p.c. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni circa l’elezione di un domicilio presso cui il dichiarante sia pur consapevole di non ricevere le notificazioni, secondo gli Ermellini, è da interpretare come rinunzia a partecipare al processo finalizzata ad impedire il rintraccio dell’imputato dato che quest’ultimo si pone volontariamente nella condizione di aver conoscenza gli atti processuali presso il difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, c.p.p., così da non aver diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione. Per tali ragioni la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 gennaio – 15 febbraio 2019, numero 7234 Presidente Palla - Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1.Con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica di Genova il 25 ottobre 2017 e notificato il 28 maggio 2018, veniva posta in esecuzione - anche - la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 30 maggio 2014, che aveva confermato la decisione del Tribunale in sede del 15 ottobre 2009, con la quale T.S. era stata condannata in contumacia alla pena di un anno di reclusione ed Euro 320,00 di multa per il reato di tentato furto aggravato. 2.Con istanza in data 26 giugno 2018, T.S. , per mezzo del difensore, Avv. Luciano Bason, chiede la restituzione nel temine ex art. 175 c.p.p. per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna indicata, assumendo come l’imputata non si sia mai volontariamente sottratta alla conoscenza del processo, né abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione. Deduce, al riguardo, che sussiste una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza del procedimento, spettando al giudice di accertare la presenza di elementi in contrario rispetto alle allegazioni difensive, non potendosi tale conoscenza inferirsi - in mancanza della prova di una effettiva instaurazione del rapporto difensivo e di comunicazione - dalla notifica effettuata al difensore d’ufficio, né dall’elezione di domicilio eseguita dall’imputata davanti alla polizia giudiziaria. 3. Con requisitoria scritta, depositata in cancelleria il 17 dicembre 2018, il Procuratore Generale della Repubblica in sede ha concluso per l’accoglimento dell’istanza. Considerato in diritto 1.L’istanza di rimessione nel termine per proporre impugnazione non è fondata. 2. Nella disamina delle questioni introdotte con il ricorso, va premesso come la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell’art. 175 c.p.p., nel testo anteriore alla L. 28 aprile 2014, numero 67, fonda sulla mancata effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario e presuppone la regolarità formale della sua notificazione Sez. 1, numero 52477 del 17/10/2017, Introini, Rv. 273066, N. 36357 del 2016 Rv. 268251, N. 44721 del 2016 Rv. 268574, N. 14254 del 2017 Rv. 269794, N. 19219 del 2017 Rv. 270029 . 2.1. Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175 c.p.p., comma 2, nella formulazione precedente alla modifica intervenuta con la L. numero 67 del 2014 citata, è necessario che sussistano, simultaneamente, le due condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia ad impugnare Sez. 1, numero 57650 del 29/09/2017, Bartolelli, N. 8410 del 2006 Rv. 233692, N. 8414 del 2006 Rv. 233694, N. 9104 del 2006 Rv. 233611, N. 9104 del 2006 Rv. 233611, N. 837 del 2009 Rv. 242161, N. 20862 dei 2010 Rv. 247403, N. 32984 del 2010 Rv. 248008, N. 43452 del 2013 Rv. 256822 . 2.2. In riferimento ai predetti postulati, sull’istante grava un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza. Ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia compiutamente adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione Sez. 4, numero 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427, N. 138 del 2016 Rv. 265558, N. 139 del 2016 Rv. 265678, N. 23322 del 2016 Rv. 267223, N. 26884 del 2016 Rv. 268045, N. 35443 del 2016 Rv. 267875, N. 51107 del 2016 Rv. 268855, N. 3882 del 2017 Rv. 271944, N. 20820 del 2017 Rv. 270041, N. 57646 del 2017 Rv. 271912 . 2.3. L’onere di deduzione gravante a carico dell’istante non si sostanzia in un onere probatorio - che finirebbe per condizionare negativamente l’effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo Sez. 6, numero 18084 del 21/03/2013, Yaqini, Rv. 272922 - ma si specifica, comunque, nella necessaria allegazione delle ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento, di guisa che, nel caso in cui l’interessato ometta di indicare le circostanze che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria e la richiesta non può trovare accoglimento Sez. 4, numero 22509 del 04/05/2018, Varsalona, Rv. 273400, N. 22247 del 2011 Rv. 250054, N. 3882 del 2017 Rv. 271944 . 3. Nel caso in esame, l’istante si è limitata ad affermare di non avere avuto conoscenza del procedimento, omettendo anche solo di rappresentarne le ragioni. Non risulta, in particolare, dedotto alcunché riguardo la dichiarazione di domicilio effettuata dall’imputata nel procedimento iscritto a suo carico che, resasi inidonea per la notificazione del decreto di citazione nel giudizio di primo grado, ha reso necessaria l’esecuzione dell’adempimento presso il difensore d’ufficio ex art. 161 c.p.p., comma 4, il quale ha, altresì, impugnato la sentenza di primo grado. Di guisa che non risulta introdotto alcun elemento dal quale evincere un difetto di effettiva conoscenza del procedimento, altrimenti invocabile - in assenza di specifiche deduzioni - da qualsivoglia imputato dichiarato contumace in seguito al regolare completamento del procedimento di notificazione ex art. 161 c.p.p., comma 4. 3.1. Va, peraltro, rilevato come l’imputata avesse indicato alla polizia giudiziaria un proprio domicilio per le notificazioni, con i conseguenti obblighi di leale collaborazione processuale che derivano dalla disposizione di cui all’art. 161 c.p.p., comma 1, non versandosi, pertanto, in ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio che, invece, non assicura ex se né la conoscenza del procedimento, né l’instaurazione di un reale ed effettivo rapporto comunicativo V. Sez. 1, numero 6479 del 11/10/2017 - dep. 2018, Tulan, Rv. 272401, N. 8225 del 2010 Rv. 246630, N. 19781 del 2013 Rv. 256229, N. 991 del 2014 Rv. 257901 . 3.2. In tal senso, va ulteriormente specificato il principio per cui la comunicazione, resa ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 1, di un domicilio presso cui il dichiarante sia consapevole di non poter ricevere le notificazioni va interpretata come rinunzia a partecipare al processo, essendo finalizzata ad impedire il rintraccio dell’imputato, che si pone volontariamente nella condizione di avere conoscenza degli atti processuali mediante la consegna al difensore di fiducia ex art. 161 c.p.p., comma 4, onde deve ritenersi che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione cfr. Sez. 3, numero 11940 del 10/11/2016 - dep. 2017, Gaino Rv. 270351 . L’istanza non può, pertanto, essere accolta. 4. A rigetto dell’istanza consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.