Misure alternative alla detenzione: le forme (non sacramentali) per l’elezione di domicilio

L'istanza di ammissione a misura alternativa alla detenzione deve essere corredata della dichiarazione o della elezione di domicilio . Tuttavia tale indicazione non richiede particolari forme sacramentali essendo sufficiente che emerga chiaramente la volontà dell’istante di ricevere le notifiche nel luogo indicato.

Il Supremo Collegio con la sentenza n. 7098/19, depositata il 14 febbraio. L’istanza. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiara inammissibile l’istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione sul rilevo che l’istante, in relazione a tale richiesta, non ha eletto o dichiarato domicilio, violando l’art. 677, comma 2 -bis , ord. pen Statuizione che, secondo l’avvocato dell’istante è priva di ogni logicità poiché, all’istanza depositata in Tribunale sottoscritta dal difensore medesimo è stato allegato l’atto di nomina con elezione di domicilio sottoscritta , con firma autenticata, dal condannato. Per tale ragione, il difensore ricorre in Cassazione. La forma. In primo luogo, gli Ermellini ricordando che, a pena di inammissibilità, la richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, anche se presentata dal difensore dell’istante, deve essere corredata della dichiarazione o della elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto . Di conseguenza, in riferimento alle forme con cui effettuare l’indicazione dell’elezione o la dichiarazione di domicilio, la S.C. precisa che non è richiesta l’adozione di forme sacramentali essendo sufficiente che tale indicazione esprima con chiarezza la volontà del condannato in ordine al luogo ove egli intende ricevere la notificazione degli avvisi . Nella specie, dagli atti emergenti risulta chiaramente la volontà dell’istante di ricevere le notificazioni degli avvisi nel luogo indicato, quale domicilio dichiarato, appunto, nell’atto di nomina allegato alla richiesta presentata. Per tali ragioni, la S.C.annulla il decreto impugnato con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 gennaio – 14 febbraio 2019, n. 7098 Presidente Di Tomassi - Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata in data 19.12.2017 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da D.G. in quanto priva di elezione di domicilio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D.G. , denunciando la violazione di legge, in quanto alla istanza, sottoscritta dal difensore, era allegato l’atto di nomina con elezione di domicilio, sottoscritta dal D. . 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del decreto con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli, sul rilievo che alla istanza era allegata la nomina del difensore con elezione di domicilio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va perciò annullato il decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. 1. Il decreto impugnato ha dichiarato la inammissibilità della istanza di ammissione a misure alternative, presentata dal difensore di D.G. , sul rilievo che l’istante non aveva eletto o dichiarato domicilio, in violazione dell’art. 677 ord. pen., comma 2-bis. È consolidato l’orientamento secondo il quale La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto Sez. Un., 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720 . Quanto alle forme dell’elezione/dichiarazione di domicilio è stato precisato che non è richiesta l’adozione di formule sacramentali, essendo solo necessario che l’indicazione esprima con chiarezza la volontà del condannato in ordine al luogo ove egli intende ricevere la notificazione degli avvisi. Il ricorrente ha documentato che alla istanza era allegato atto di nomina del difensore con dichiarazione di domicilio in omissis . Si tratta di dichiarazione di domicilio sottoscritta, con firma autenticata, dal condannato ed è allegata alla istanza depositata nella cancelleria del Tribunale inoltre, tramite l’indicazione del numero di procedimento risulta chiaro il riferimento della nomina e della contestuale dichiarazione di domicilio al procedimento esecutivo nel quale è stata presentata l’istanza di misure alternative. Risulta chiaramente espressa la volontà personale del condannato libero di ricevere le notificazione degli avvisi nel domicilio dichiarato nell’atto di nomina allegato alla istanza presentata dal difensore. 2. Va dunque annullato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio che faccia applicazione, quanto alla verifica di ammissibilità della istanza, del principio di diritto sopra affermato. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.