Illecito estinto per messa alla prova positiva. Il problema della trasmissione degli atti al Prefetto

Il Tribunale dichiara di non doversi procedere poiché il reato di guida in stato di ebbrezza è estinto per esito positivo della messa alla prova, ma si pone un problema spetta al Tribunale trasmettere gli atti al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie?

Gli Ermellini con la sentenza n. 6947/19, depositata il 13 febbraio, rispondono negativamente poiché sul giudice della cognizione non incombe alcun obbligo di trasmissione degli atti al Prefetto. Mancata trasmissione degli atti al Prefetto. Il Tribunale di Brescia dichiara di non doversi procedere nei riguardi dell’imputato in relazione a diverse violazioni al c.d.s., tra cui il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7, c.d.s., perché gli illeciti si sono estinti per esito positivo della messa alla prova . Il Procuratore Generale della Repubblica p resso la Corte d’Appello propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale per aver omesso la trasmissione degli atti al Prefetto al fine di provvedere all’eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie ossia la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo. Trasmissione degli atti al Prefetto. In primo luogo gli Ermellini ricordano che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato comporta l’estinzione delle sanzioni amministrative accessorie, mentre, se l’estinzione derivi da altra causa, è compito del Prefetto disporre la sorte delle sanzioni suddette. Di conseguenza, nel caso in cui al reato di guida in stato di ebbrezza consegua l’irrogazione della sanzione amministrazione accessoria, la pronuncia di estinzione del reato stesso per cause diverse dalla morte del reo comporta la competenza del Prefetto a provvedere in merito , spettando a quest’ultimo domandare al giudice la trasmissione degli atti. In sede di esecuzione, precisa inoltre la S.C., è il Pubblico Ministero che, quale organo deputato all’esecuzione del provvedimento, può disporre la trasmissione degli atti suddetti formulando al giudice dell’esecuzione una specifica richiesta ex art. 655, comma 2, c.p.p Nella specie, la sentenza impugnata non è ricorribile in Cassazione per difetto di interesse poiché in tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che dichiari con sentenza la estinzione del reato per una causa diversa da quella della morte del reo, di trasmettere gli atti al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca o sospensione della patente ovvero della confisca del veicolo . A ciò può, infatti, provvedere sia il P.M. che, in caso di incertezza, il giudice dell’esecuzione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 febbraio – 13 febbraio 2019, n. 6947 Presidente Fidelbo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha presentato ricorso avverso la sentenza del 22/06/2018 con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato non doversi procedere nei riguardi dell’imputato rumeno P.S.I. in relazione ai reati di cui all’art. 337 c.p. capo a , artt. 582, 585 e 576 c.p., e art. 61 c.p., n. 10 capo b , e art. 186 C.d.S., perché illeciti estinti per esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, per avere il Tribunale omesso la trasmissione degli atti al Prefetto, in relazione al reato di cui al citato art. 186 C.d.S., comma 7 contestato in fatto , al fine di permettere l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, se di proprietà del condannato, giusta la previsione dell’art. 224 C.d.S., comma 3. 2. Con requisitoria del 17/12/2018 il Pubblico Ministero in sede, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione della trasmissione degli atti al Prefetto. 4. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. Come è noto, l’art. 224 C.d.S., comma 3, e art. 224-ter C.d.S., stabiliscono che solo la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria, mentre nel caso di estinzione del reato per altra causa, spetta al prefetto disporre, rispettivamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della revoca della patente di guida, ovvero quella della confisca del veicolo. Ed è pacifico al riguardo che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria la competenza del prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge in questo senso, da ultimo, Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 273088 . Sulla base di tali elementi appare fondato sostenere che la sentenza con la quale il giudice, dopo aver dichiarato la estinzione del reato per una causa diversa da quella della morte del reo abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto per provvedere alla eventuale irrogazione delle indicate sanzioni amministrative accessorie, non sia ricorribile per cassazione per difetto di interesse. E ciò sia perché è discutibile che esista un vero e proprio obbligo del giudice a provvedere, ben potendo lo stesso prefetto domandare la trasmissione di quegli atti sia e soprattutto perché in sede di esecuzione di una siffatta sentenza è il pubblico ministero che, quale organo deputato alla esecuzione ai sensi dell’art. 655 cod. proc. pen., può disporre quella trasmissione degli atti in questo senso Sez. 4, n. 3474/08 del 12/12/2007, P.G. in proc. Leoni, Rv. 23902601 , se del caso formulando una richiesta al giudice dell’esecuzione a mente del comma 2 del predetto articolo, il quale deciderà con un provvedimento opponibile ex art. 667 c.p.p., comma 4, opposizione definibile con una decisione eventualmente ricorribile per cassazione . Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che dichiari con sentenza la estinzione del reato per una causa diversa da quella della morte del reo, di trasmettere gli atti al prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca o sospensione della patente ovvero della confisca del veicolo, potendo a ciò provvedere anche il P.M. o, in caso di incertezza, il giudice dell’esecuzione ne consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione presentato dal P.M. avverso quella sentenza per il fatto che il giudice della cognizione abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto in questo senso anche Sez. 4, n. 6528 del 19/01/2018, P.G. in proc. Parisi, Rv. 272207 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.