Il reato di guida senza patente fa lo slalom tra le norme

Per incorrere nella sanzione penale non basta circolare senza aver conseguito la patente di guida. Occorre almeno reiterare la condotta nel biennio e non aver pagato in misura ridotta la sanzione amministrativa prevista per la prima violazione.

Lo ha ribadito la Procura della Repubblica di Rovereto con la circolare n. 49/2019 diramata l’11 febbraio. Chiarimenti. La guida senza patente prevista e punita dall’art. 116 c.d.s. è stata depenalizzata dall’art. 1 d.lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016. Ma in caso di recidiva nel biennio scatta la pena dell’arresto fino ad un anno. Per evitare inutili comunicazioni di notizie di reato la Procura ha voluto evidenziare innanzitutto che la recidiva indicata nell’art. 116 c.d.s. è da intendersi come la reiterazione dell’illecito depenalizzato. La reiterazione non opera, prosegue la circolare, nel caso di pagamento in misura ridotta del primo illecito o nel caso in cui il provvedimento che ha accertato la violazione precedentemente commessa non sia divenuto definitivo oppure sia stato sospeso. Non sono neppure valutabili, ai fini della reiterazione, le violazioni amministrative successive alla prima commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. Anche in questo caso, prosegue la Procura, salvo circostanze particolari, non dovrà essere inviata la comunicazione di notizia di reato. Le misure sanzionatorie previste in ipotesi di guida senza patente si applicano anche alla conduzione di macchine operatrici ed agricole, conclude la circolare. E per chi guida in Italia con patente straniera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida o con patente estera scaduta di validità, se residente da oltre un anno.

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