GIP e sospensione del processo: il provvedimento è abnorme?

Il provvedimento che rigetta la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova per mancanza dell’attestazione della richiesta di programma trattamentale non implica il rigetto dell’opposizione alla definizione del processo con decreto penale di condanna.

Il caso. Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero, emetteva decreto penale di condanna nei confronti di una giovane imputata del reato di lesioni personali stradali gravi per avere, alla guida di un’auto, investito sulle strisce pedonali un uomo a piedi. L’imputata, ricevuta la notifica del decreto di condanna, depositava dichiarazione di opposizione al decreto in questione chiedendo la sospensione del processo con messa alla prova secondo un programma che sarebbe stato predisposto successivamente. Il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta di sospensione perché non risultava allegata alcuna attestazione di deposito della richiesta all’UEPE ufficio esecuzione penale esterna , al fine della elaborazione di un programma di trattamento tale attestazione è infatti condizione propedeutica alla valutazione circa la sospensione del processo. Il provvedimento è abnorme? L’imputata ha lamentato che il provvedimento di rigetto sarebbe abnorme perché – in sostanza – avrebbe dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione in un caso non previsto. Ma in realtà – secondo la Corte di cassazione – il giudice per le indagini preliminari si è limitato a rigettare la richiesta di sospensione come formulata senza alcuna statuizione sull’opposizione tout court. L’inammissibilità del rito speciale non equivale a inammissibilità dell’opposizione. La Suprema Corte sottolinea che anche l’opposizione a decreto penale che sia accompagnata dalla richiesta di riti speciali determina l’inammissibilità della richiesta del rito se manca la procura speciale per richiederli, ma ciò non significa che sia inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna. Il provvedimento rientra nella competenza del GIP. In ogni caso, rimarca la Corte, non può ritenersi abnorme la decisione del giudice per le indagini preliminari perché gli appartiene la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova avanzata in sede di opposizione a decreto penale. È infatti di competenza del giudice per le indagini preliminari e non del giudice del dibattimento la decisione sulla richiesta di sospensione con messa alla prova avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, tant’è che l’interessato può chiedere anche un altro rito per il quale non siano ancora maturate preclusioni, in subordine rispetto al possibile rigetto della richiesta. Nessuna violazione del diritto di difesa. Non vi è neanche pregiudizio per la difesa perché in caso di reiezione dell’istanza, la richiesta di messa alla prova può essere riproposta in giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. A ciò va aggiunto che l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione non è immediatamente impugnabile ma appellabile unitamente alla sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 novembre 2018 – 4 febbraio 2019, n. 5449 Presidente Fumu – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. Il G.i.p. del Tribunale di Trani, su conforme richiesta del P.M., il 6 aprile 2018 ha emesso decreto penale di condanna nei confronti della signora N.L. , imputata del reato di lesioni personali stradali gravi art. 590-bis c.p. , per avere, alla guida di un’auto, investito sulle strisce pedonali il pedone M.M. , fatto commesso il omissis . 2. Il 27 aprile 2018 N.L. , cui la condanna inaudita altera parte era stata notificata il 18 aprile 2018, ha depositato in Cancelleria dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna in questione, contestualmente chiedendo la sospensione del processo con messa alla prova art. 168 bis c.p. secondo un programma che sarà successivamente predisposto . 3. Con provvedimento del 19 giugno 2018 il G.i.p. ha rigettato la richiesta di sospensione così come articolata , osservando che risulta essere stato depositato in cancelleria atto di opposizione al decreto penale con richiesta di messa alla prova ritenuto, tuttavia, che non risulta essere stata allegata alcuna attestazione di deposito della richiesta all’ufficio di esecuzione penale esterna, al fine della elaborazione di un programma di trattamento, condizione propedeutica alla valutazione circa la sospensione del procedimento nei termini predetti . 4. Ricorre per la cassazione del provvedimento N.L. , tramite difensore, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 4.1. Con il primo motivo, in particolare, censura il provvedimento per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 461 c.p.p., commi 2, 4 e 5, e per pretesa abnormità dello stesso rispetto ai parametri di cui agli artt. 461 e 464 c.p.p., in quanto, in sostanza, il G.i.p. avrebbe, secondo la ricorrente, con l’impugnato provvedimento dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna in un caso non previsto, richiamando al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente. 4.2. Mediante il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., essendo stato - si ritiene - leso il diritto di difesa con riferimento al contenuto della mancata informazione sulle modalità di presentazione dell’istanza di messa alla prova, in particolare quanto alla ritenuta necessità di allegazione di un programma redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna. 5. Il Procuratore generale della S.C. nella propria requisitoria scritta del 30-31 ottobre 2018 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Con memoria depositata presso il Tribunale di Trani l’8 ottobre 2008 e pervenuta alla S.C. il 17 ottobre 2018, intitolata motivi aggiunti , il difensore di N.L. ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L’impugnazione, infatti, partendo da premesse vistosamente erronee, giunge a conclusioni incondivisibili. Essa prende le mosse dalla - testuale - asserzione secondo cui Preliminarmente è bene rilevare che l’impugnato provvedimento ha di fatto natura decisoria e di implicita dichiarazione di esecutività dell’impugnato decreto penale di condanna esso ha di fatto dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale formulata e la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova così alla p. 4 del ricorso . Tale supposta natura, peraltro dallo stesso ricorrente definita implicita, di dichiarazione di esecutività del decreto penale opposto, non ha, in realtà, fondamento testuale, poiché, come condivisibilmente osservato dal P.G. nella propria requisitoria ex art. 611 c.p.p., il provvedimento impugnato si limita a rigettare la richiesta di sospensione, senza nessuna statuizione in merito alla opposizione in sé. Del resto, si è già precisato, sia pure in fattispecie non totalmente sovrapponibile ma guidata dalla stessa ratio, che Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di riti speciali, la mancanza di procura speciale per il rito richiesto determina l’inammissibilità della richiesta relativa a tale rito, ma non comporta l’inammissibilità dell’intera opposizione a decreto penale. In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, in un caso in cui la procura speciale non indicava, tra i riti alternativi per i quali il difensore era abilitato a proporre l’opposizione, quello disciplinato dall’art. 464-bis c.p.p. . Sez. 4, n. 58015 del 24/11/2017, Fabbro, Rv. 271737 nello stesso senso, cfr. altresì Sez. 3, n. 43818 del 12/03/2015, Arango e altri, Rv. 264964 . Nessun indice letterale induce a ritenere che il G.i.p. nel caso di specie abbia inteso dichiarare inammissibile l’opposizione, essendosi limitato a rigettare, come si è visto, la richiesta di sospensione, contestualmente avanzata, che è istanza concettualmente distinta dalla opposizione, che - solo - presuppone. In ogni caso, essendo l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato disciplinato, dal punto di vista sostanziale, dagli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p. e, dal punto di vista procedurale, dalle disposizioni del titolo 5-bis del libro 6 del codice di rito, quale ultimo dei procedimenti speciali artt. da 464-bis a 464-nonies c.p.p. , non potrebbe ritenersi abnorme la decisione da parte del G.i.p., cui, in effetti, appartiene la competenza decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna infatti, Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento, alla stessa stregua degli altri procedimenti speciali, tra i quali la disciplina della messa alla prova è inserita, con conseguente possibilità per l’interessato di eventualmente chiedere - in via subordinata ovvero in caso di rigetto della richiesta stessa - la definizione mediante riti alternativi rispetto ai quali non siano ancora maturate preclusioni. In motivazione la Corte ha rilevato che l’attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari è confermata dal tenore letterale dell’art. 464-sexies c.p.p., la cui previsione intesa ad attribuire al giudice poteri istruttori urgenti con le modalità stabilite per il dibattimento , non avrebbe senso se la competenza fosse sempre riservata al giudice dibattimentale Sez. 1, n. 53622 del 27/09/2017, confl. comp. in proc. Enea, Rv. 271910 nello stesso senso, Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017, dep. 2018, confl. comp. in proc. Cafiero, Rv. 272409 Sez. 1, n. 30721 del 05/06/2017, confl. comp. in proc. Saraceno, Rv. 270621 Sez. 1, n. 21324 del 02/02/2017, Pini, Rv. 270011 . Ciò senza alcun pregiudizio per la difesa, in quanto l’art. 464-quater c.p.p., comma 9, prevede espressamente che In caso di reiezione dell’istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento . È, dunque, riproponibile al giudice del dibattimento la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis c.p.p., eventualmente dichiarata inammissibile dal G.i.p. Sez. 1, n. 23700 del 23/01/2018, conf. comp. G.i.p. Napoli Nord e Trib. Napoli in proc. Verde, Rv. 27311, secondo cui Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p., riproposta ai sensi del comma 9 della medesima disposizione dopo che la precedente istanza avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è stata dichiarata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari, è competente a decidere il giudice del dibattimento , cfr. spec. punto n 3 del considerato in diritto , ove si richiama peraltro la motivazione di Sez. 1, n. 21234 del 02/07/2017, Pini, cit. . Infine, la soluzione è coerente con il principio, già espresso dalle Sezioni Unite, della non immediata ricorribilità del rigetto della sospensione del procedimento per messa alla prova Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237 L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., in quanto l’art. 464-quater c.p.p., comma 7, nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova . 1.2. L’ulteriore motivo di ricorso è assorbito dalle considerazioni che precedono. 2.Consegue la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.