Gli Ermellini sulla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile in caso di patteggiamento

Pronunciandosi sul ricorso di un cittadino svizzero, condannato per guida in stato di ebbrezza, gli Ermellini, oltre a precisare l’illegittimità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente estera, ricordano che per la liquidazione delle spese di costituzione di parte civile il giudice deve applicare i parametri di cui al d.m. n. 55/2014.

Così il Supremo Collegio con la sentenza n. 5053/19, depositata il 1° febbraio chiamato a pronunciarsi sul ricorso avanzato dall’imputato che, essendo stato giudicato per aver guidato in stato di ebbrezza, subiva la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo. Il ricorso. Con il primo motivo di ricorso l’imputato deduce che la statuizione della confisca comporterebbe un pregiudizio di carattere patrimoniale ingiusto alla reale proprietaria dell’autoveicolo infatti, il Giudice aveva omesso di considerare che il veicolo era, in realtà, stato concesso in locazione finanziaria allo stesso imputato e la proprietà rimaneva in capo a una società svizzera cessionaria. Il secondo motivo di ricorso riguarda la revoca della patente di guida la violazione degli artt. 186 e ss. deriverebbe dall’aver disposto la revoca nei confronti di un cittadino svizzero il cui titolo abilitativo alla guida è stato rilasciato dalla motorizzazione del Cantone di residenza. L’ultimo motivo di ricorso è riferito alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile nell’ambito del processo instaurato nelle forme ex art. 444 c.p.p. Applicazione della pena su richiesta poiché, il difensore delle parti civili, dimenticando di depositare le proprie conclusioni, rimetteva al giudice la valutazione, il quale, non poteva discrezionalmente decidere in assenza di una precisa domanda. La confisca del veicolo e la revoca della patente di guida. Sul tema della confisca del veicolo, la S.C. ribadisce che è oramai consolidata l’inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto – privato di un suo bene – al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni con conseguente inapplicabilità della confisca del veicolo di proprietà del concedente nel contratto di leasing se estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso dall’utilizzatore, e correlativa applicazione all’indagato della previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma 2, c.d.s. . Nel caso di specie, l’imputato è privo dell’interesse a impugnare il provvedimento relativo la confisca e dunque, tale punto di ricorso è rigettato. Circa la statuizione inerente la revoca della patente di guida, la S.C. ricorda che l’art. 135, comma 6, c.d.s. prevede il provvedimento prefettizio di inibizione alla guida sul territorio nazionale nel caso di violazioni previste dal codice della strada in luogo dell’ordinaria sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida . Sul tal punto, la S.C. accoglie il ricorso poiché trattasi, nel caso di specie, di revoca di una patente di guida rilasciata dalla motorizzazione del Cantone di residenza nei confronti di un cittadino svizzero. La liquidazione delle spese processuali. Sul tema della rifusione delle spese processuali su richiesta avanzata dalla parte civile, la S.C. ricorda che, nell’ambito del processo instaurato ai sensi dell’art. 444 c.p.p., tale domanda è estranea all’accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l’imputato. Richiesta che necessita di un’adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all’attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell’importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente . Infatti, l’abrogazione delle tariffe professionali prevista dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012 ha svincolato il giudice dai limiti tariffari minimi e massimi, obbligandolo per la determinazione del compenso a far riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri previsti dagli artt. 1, 12, 13 e 14 d.m. n. 140/2012, concernenti l’impiego profuso nelle diverse fasi processuali, la natura, la complessità e la gravità del procedimento e delle contestazioni, il pregio dell’opera prestata, il numero e l’importanza delle questioni trattate, l’eventuale urgenza della prestazione, nonché i risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente . In conclusione la S.C. accoglie il motivo di ricorso in esame poiché il Tribunale ha determinato in via del tutto generica e in un’unica somma le spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 ottobre 2018 – 1 febbraio 2019, numero 5053 Presidente Fumu – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. C.E. , a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. penumero resa dal Tribunale monocratico di Forlì il 12/01/2018 limitatamente al capo della condanna che ha disposto la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo e al capo relativo al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 800 oltre accessori. 2. Solleva al riguardo tre motivi. 2.1. Con il primo, riguardante l’applicazione della confisca, deduce violazione di legge in relazione all’art. 186 C.d.S., comma 2, art. 7 CEDU, 1 del Protocollo numero 1 della Convenzione. Il giudice ha reputato che il veicolo fosse intestato all’imputato per un errore della polizia municipale nella lettura della licenza di circolazione dell’auto rilasciata dalla Svizzera. In realtà, il veicolo era stato concesso in locazione finanziaria al C. sin dal omissis . Proprietaria è la società svizzera FC CAPITAL SUISSE SA che, per via della disposta confisca, subirebbe un pregiudizio di carattere patrimoniale ingiusto. 2.2. Con il secondo motivo, concernente la revoca della patente di guida, eccepisce la violazione di legge per inosservanza del D.Lgs. numero 285 del 1992, art. 186, comma 2-bis e artt. 136-ter, 222 e 224 per aver disposto la revoca nei confronti di un cittadino svizzero, residente nel Canton , il cui titolo abilitativo alla guida è stato rilasciato dalla motorizzazione del predetto Cantone. 2.3. Con il terzo motivo, infine, relativo alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, si lamenta violazione dell’art. 153 disp. att. cod. proc. penumero e D.M. numero 55 del 2014. Rileva che il difensore delle due parti civili dimenticava di depositare le proprie conclusioni, rimettendosi alla valutazione del giudice che, diversamente da quanto ha fatto, non poteva affatto decidere in assenza di una precisa domanda. Non si comprende, inoltre, se la somma liquidata spetti a ciascuna parte civile o se rappresenti un importo complessivo. Andavano invece applicati i parametri prescritti dal D.M. numero 55 del 2014. 3. In data 19/09/2018 il difensore di C.E. faceva pervenire in cancelleria una memoria integrativa a sostegno del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato unicamente in ordine al secondo e al terzo motivo, dovendosi dichiarare inammissibile nel resto. 2. In ordine al primo motivo si impongono alcune premesse. Con il D.L. 23 maggio 2008, numero 92, art. 4, comma 1, lett. b , come modificato dalla L. di conversione 24 luglio 2008, numero 125 è stato introdotto nell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c , il seguente disposto con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Successivamente, la L. 15 luglio 2009, numero 94, art. 3, comma 45, ha introdotto altra modifica nell’art. 186, comma 2, lett. c , nel senso, in riferimento alla nuova previsione della confisca dell’autovettura, che se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata . Questa previsione è intesa ad evitare elusioni del disposto normativo e comunque ad infliggere una sanzione amministrativa accessoria più grave nel caso di mancata possibilità di confisca dell’automezzo perché appartenente a soggetto estraneo. Nel caso di specie, risulta che il veicolo condotto in stato di ebbrezza dal C. era da questo utilizzato in forza di un contratto di leasing con la società svizzera FC CAPITAL SUISSE SA, persona giuridica estranea al reato. 2.1. In ordine all’interpretazione del disposto contenuto nell’art. 186, comma 2, lett. t , che prevede la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza, le Sezioni Unite di questa Corte Sez. U., sent. numero 14484 del 19/01/2012, Pm in proc. Sforza e altro, Rv. 252030 investite della questione se l’autovettura condotta in stato di ebbrezza dall’indagato e da questo utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa appartenente a persona estranea al reato e se, pertanto, la società di leasing concedente abbia titolo a chiedere la restituzione dell’autovettura sottoposta a sequestro in vista della confisca hanno approfondito la tematica del rapporto che deve intercorrere tra colui che guida in condizioni alterate per l’alcool ed il mezzo da lui usato. Invero, il comma 2 dell’art. 186 esclude la confiscabilità nel caso in cui il mezzo appartenga a persona estranea al reato analoga disposizione è contenuta in generale per la confisca amministrativa nell’art. 213 C.d.S., comma 6 in siffatta ipotesi, viene in rilievo l’altra previsione alternativa, sempre afflittiva, in base alla quale, appartenendo il veicolo a persona estranea al reato, viene raddoppiata per l’autore della contravvenzione la durata della sospensione della patente di guida. La nozione di appartenenza, che presenta un significato generico proprio nella pratica comune, assume nella legislazione civile vigente un significato tecnico più specifico che a sua volta si riverbera in modo essenzialmente ricognitivo in materia penale la norma, presentante maggiore analogia di contenuto rispetto a quella in esame, è il disposto generale sulla confisca ex art. 240 cod. penumero . 2.2. L’orientamento giurisprudenziale consolidato fa riferimento, in sede penale, ad una nozione di appartenenza di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà e che ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene. La Corte di legittimità, ricordano le Sezioni Unite, ha escluso, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene. Superfluo appare ricordare che, per escludere la confiscabilità del bene è imprescindibile l’estraneità al reato del soggetto cui appartiene il veicolo. Il terzo, innanzitutto, per considerarsi estraneo deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Né egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito della cosa. 2.3. Nelle due tipologie principali del contratto di leasing, cosiddetti finanziario e traslativo, il trasferimento della proprietà del bene dal concedente all’utilizzatore ha luogo con il pagamento dell’ultima rata e del residuo prezzo di acquisto. Le caratteristiche speciali dell’istituto, con l’atipica connotazione delle posizioni del concedente e dell’utilizzatore in ordine alla circolazione del veicolo, non appaiono consentire la configurazione di una deroga e di una ridotta tutela del diritto di proprietà del concedente sul bene, in mancanza di un’espressa disposizione normativa in tal senso. Come detto, la nozione di appartenenza della cosa, sopra esposta, non ammette un’estensione illimitata di essa a posizioni generiche di disponibilità e godimento del bene. Le previsioni di specialità dell’istituto del leasing vanno mantenute nell’ambito delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di più ampie generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale. 2.4. D’altro canto, appare assumere rilevanza, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale ha riconosciuto alla confisca, anche se di natura amministrativa secondo la configurazione di diritto interno, la qualifica di pena ai sensi dell’art. 7 CEDU, in quanto non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma ad impedire la reiterazione dell’inosservanza di prescrizioni. Essa presenta caratteristiche ad un tempo preventiva e repressiva, e quest’ultima è una qualificazione che contraddistingue le sanzionì penali, per cui tale misura è applicabile solo in presenza di un illecito penale previsto dalla legge nel rispetto dei principi generali. Sul punto deve aggiungersi che la Corte EDU applica il principio di cui all’art. 7 CEDU all’intera materia penale ricomprendendo in questa tutte le infrazioni e sanzioni che, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata da ciascun Stato membro, risultano caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente afflittiva. L’illecito punitivo amministrativo viene configurato come un’entità diversa dal reato per grado ma non per sostanza v. Corte EDU, 08/06/1976, Engel c. Olanda Corte EDU, 25/08/1987, Lutz c. Germania . Ne consegue che l’art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l’irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale coscienza e volontà che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale v. Corte EDU, 09/02/1995, Welch c. Regno Unito Corte EDU, 30/08/2007, Sud Fondi srl c. Italia Corte EDU, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia Corte EDU, 17/12/2009, M. c. Germania . La Corte EDU, sempre in materia di applicazione della confisca, ha evidenziato che il disposto ex art. 1 del Protocollo numero 1 della Convenzione Protezione della proprietà consente una diminuzione patrimoniale del soggetto solo nelle condizioni previste dalla legge, per cui anche l’applicazione di una misura comportante un pregiudizio patrimoniale, al di fuori delle previsioni normative, configura un’illecita ingerenza nella sfera giuridica ed economica del singolo. Detto inquadramento degli istituti in esame, nell’interpretazione della Convenzione proveniente dalla Corte di Strasburgo, esclude la legittimità della confisca dell’autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza per uso di alcool se la stessa risulta concessa in leasing e quindi di proprietà del concedente nel corso del contratto stesso, qualora il concedente sia pure estraneo al reato. Una diversa interpretazione della normativa interna, qualora pure prospettabile, comporterebbe la violazione dell’art. 7 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo numero 1 della Convenzione. 2.5. In conseguenza e in conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato l’inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto privato di un suo bene al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni con conseguente inapplicabilità della confisca del veicolo di proprietà del concedente nel contratto di leasing se estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso dall’utilizzatore, e correlativa applicazione all’indagato della previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186 C.d.S., comma 2. 2.6. In considerazione di quanto esposto sinora, il C. è dunque privo dell’interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un veicolo di cui non è proprietario e, pertanto, il primo motivo è inammissibile. 3. Il secondo motivo è fondato e deve pertanto essere accolto, trattandosi di revoca della patente rilasciata dalla motorizzazione del predetto Canton XXXXXX nei confronti di un cittadino svizzero, residente nel predetto Cantone. Invero, l’art. 135 C.d.S., comma 6, richiamato peraltro dall’art. 136-ter, comma 2 prevede il provvedimento prefettizio di inibizione alla guida sul territorio nazionale nel caso di violazioni previste dal codice della strada in luogo dell’ordinaria sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 4. Quanto al terzo motivo, il ricorrente, fondatamente, si duole che il Tribunale monocratico di Forlì abbia indistintamente liquidato, in assenza di nota spesa, Euro 800 per le spese sostenute dalla parte civile e senza specificare alcunché in relazione al quantum di tale liquidazione, tenuto altresì conto che con un unico atto, col ministero dello stesso difensore, si erano costituite due persone. 4.1. Ritiene il Collegio che vada qui riaffermato il condivisibile orientamento già affermato da questa Corte di legittimità Sez. 4, numero 6538 del 09/01/2018, Calderan, Rv. 272342 Sez. 4, numero 44342 del 30/9/2016, Spinelli e Sez. 4 numero 7989 del 10/2/2015, Rotellini, entrambe queste non massìmate . Le Sezioni Unite Sez. Unumero , numero 40288 del 14 luglio 2011, Tizzi e altro, Rv. 250680 , peraltro, hanno fugato ogni dubbio sul fatto che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell’ambito del processo instaurato nelle forme di cui all’art. 444 cod. proc. penumero è estranea all’accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l’imputato e che il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna , soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo, con un capo della sentenza rispetto al quale la parte interessata imputato o parte civile è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione. Correlativamente, pertanto, sussiste il dovere del giudice di fornire, pur nell’ambito di una valutazione discrezionale, un’adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all’attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell’importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente. L’osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla parte civile, è preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all’osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione delle singole voci di spesa fra le tante, anche Sez. 5, numero 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101 . Una determinazione globale, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non consente alle parti di verificare il rispetto dei parametri normativi di riferimento e di controllare l’eventuale onerosità, necessaria per consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai criteri di determinazione fissati dalla normativa di riferimento v. Sez. Unumero , numero 6402 del 30 aprile 1997, Dessimone, in motivazione, nonché Sez. 4, n 10920/2007 del 29 novembre 2006, Velia, Rv. 236186 . 4.2. Il giudice, pertanto, nel liquidare dette spese, ha il dovere che nel caso che cì occupa non è stato minimamente adempiuto di fornire adeguata motivazione sia sull’individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all’importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive Sez. 5, numero 39208 del 28 settembre 2010, Filpi, Rv. 248661 . 4.3. Occorre altresì ribadire, ancorché con le precisazioni rese necessarie dal mutamento del quadro normativo di riferimento, che tali consolidati principi non hanno peraltro perduto il loro significato a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. numero 1 del 2012, art. 9, comma 1 convertito con modificazioni dalla L. numero 27 del 2012 . Se infatti il giudice non è più vincolato, come per il passato, ai limiti minimi e massimi fissati dalle medesime, nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve ora comunque fare riferimento ai parametri stabiliti nel D.M. 20 luglio 2012, numero 140 e, pertanto, fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione. Più volte questa Corte ha, condivisibilmente, affermato che, in tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dal D.L. numero 1 del 2012, art. 9, comma 1, del predetto ha svincolato il giudice dai limiti tariffari minimi e massimi, obbligandolo per la determinazione del compenso a far riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri previsti dal D.M. 20 luglio 2012 numero 140, artt. 1, 12, 13 e 14, concernenti l’impegno profuso nelle diverse fasi processuali, la natura, la complessità e la gravità del procedimento e delle contestazioni, il pregio dell’opera prestata, il numero e l’importanza delle questioni trattate, l’eventuale urgenza della prestazione, nonché i risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente Sez. 5, numero 14335 del 12/2/2014, Castano, Rv. 259100 Sez. 5, numero 29934 del 27/5/2014, Volpe, Rv. 262385 . 4.4. Nel caso di specie, il Tribunale di Forlì ha provveduto a determinare in via equitativa e in maniera globale l’entità delle spese sostenute dalla parte civile, senza specificare, come invece necessario alla luce di quanto testè osservato, la ripartizione delle somme riconosciute in relazione all’attività defensionale svolta nelle diverse fasi del procedimento e le modalità di calcolo seguite. In particolare, ha liquidato in via del tutto generica un’unica somma. Risulta, pertanto, evidente il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente. 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria ed alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile con rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio sui predetti punti. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria ed alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile con rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio sui punti. Dichiara inammissibile nel resto.