Misure di prevenzione personali e obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali

Le Sezioni Unite penali si sono espresse in relazione all’applicabilità dell’art. 80 d.lgs. n. 159/2011 nel caso in cui il provvedimento che ha disposto la misura di prevenzione sia divenuto definitivo in data anteriore all’introduzione di tale obbligo.

Con l’informazione provvisoria n. 2/2019, le Sezioni Unite hanno affermato che l’art. 80 d.lgs. n. 159/2011, relativo all’obbligo per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale ex l. n. 1423/1956 misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, obbligo la cui omissione è penalmente sanzionata ex art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura sia divenuto definitivo in data anteriore all’introduzione di tale obbligo.

Sezioni_Unite_Penali_Informazione_provvisoria_2_2019