Il termine prescrizionale per la sospensione della patente disposta dal giudice penale

Per il reato commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da parte del giudice penale è obbligatoria e non è consentito svincolarla” neppure sotto il profilo della prescrizione.

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 2618/19, depositata il 21 gennaio. La vicenda. L’imputato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del GIP limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida disposta per 6 mesi in ordine all’investimento di un pedone che attraversava sulle apposite strisce pedonali, cagionando la morte di questi. Il termine prescrizionale. Con il motivo di ricorso, il difensore dell’imputato sostiene che il Giudice aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nonostante l’intervenuta prescrizione della stessa. Al riguardo, il giudice di legittimità ricorda che non è consentito svincolare la sanzione accessoria del reato neanche sotto il profilo della prescrizione. Questo perché, nel caso in esame, il fatto che aveva comportato l’applicazione della sospensione della patente è stato accertato al giudice penale quindi non poteva valere per tale sanzione amministrativa un termine prescrizionale diverso da quello previsto per il reato cui essa accedeva. Sulla base di tali ragioni, la S. C. dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 ottobre 2018 – 21 gennaio 2019, n. 2618 Presidente Izzo – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. M.G. , a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., emessa dal Gip del Tribunale di Venezia in data 01/03/2018, limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disposta per mesi sei. 2. Al M. era ascritto il reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2, perché per colpa generica e per violazione dell’art. 191 C.d.S., non arrestandosi e non concedendo la dovuta precedenza al pedone S.E. che attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali, la investiva cagionandole gravi lesioni dalle quali derivava la morte. L’incidente si era verificato il omissis , la morte era intervenuta il omissis . 3. Con l’unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 222 e 209 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 28 per avere il Giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonostante l’intervenuta prescrizione della stessa. Non diversamente che per la sanzione amministrativa pecuniaria anche per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida opera il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 209 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 28. In assenza di una norma espressa sul regime della prescrizione delle sanzioni amministrative accessorie, deve farsi ricorso, sostiene il ricorrente, ad un’interpretazione sistematica delle norme che non può non condurre che ad applicare anche alla sanzione amministrativa accessoria della patente di guida le norme valevoli per tutte le sanzioni amministrative accessorie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Il Gip del Tribunale di Venezia, nell’impugnata sentenza, ha ritenuto che le sanzioni amministrative accessorie non soggiacciano al termine prescrizionale di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 209, e L. n. 689 del 1981, art. 28. L’art. 209 C.d.S. stabilisce che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo codice debba essere regolata dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 che stabilisce un termine quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Correttamente il Giudice di Venezia sostiene che quest’ultima disposizione si riferisce inequivocabilmente alle sole sanzioni amministrative pecuniarie, non già alle sanzioni amministrative accessorie, non potendo la relativa disciplina essere oggetto né di interpretazione estensiva né di applicazione analogica. Nella specie, la sospensione della patente di guida, disposta nei confronti del M. , è una sanzione amministrativa accessoria che è strettamente legata al reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2 commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. In quanto tale, l’applicazione della stessa da parte del giudice penale è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, non potendo che conseguire all’esito del giudizio e nei tempi di definizione dello stesso. Non è consentito, invero, svincolare la sanzione accessoria dal reato neppure sotto il profilo della prescrizione, creandosi altrimenti un inammissibile doppio binario, con conseguenze abnormi proprio in tema di prescrizione, potendo essere diverso il termine per l’una e per l’altro Sez. 3, sent. n. 30545 del 23/06/2011 . Né a diverse conclusioni può, certo, pervenirsi sulla base della pronuncia della Corte costituzionale. Questa, infatti, era stata investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, 187 e 22 C.d.S Secondo il Giudice remittente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria anche con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sarebbe stata in contrasto, tra l’altro, con l’art. 3 Cost., per l’irragionevole mancata previsione di un regime di caducabilità della sanzione amministrativa, analogo al regime della pena inflitta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. soggetta all’estinzione di cui all’art. 445 c.p.p., comma 2. In relazione alla questione così come prospettata con riferimento cioè all’estinzione del reato prevista dall’art. 445 c.p.p., comma 2 , e solo in relazione ad essa, il Giudice delle leggi, nel dichiarare, con ordinanza n. 25 del 27 gennaio 1999, la manifesta infondatezza della stessa, rilevava che il rapporto di accessorietà rispetto alla pena inflitta escludeva che il giudice penale potesse applicare la sanzione amministrativa senza limiti di tempo, secondo quanto viceversa prospettato . 3. Il termine di prescrizione quinquennale opera solo con riguardo al provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ove consegua per legge alla sanzione pecuniaria principale per violazione di determinate norme del codice della strada non integranti un reato, e ciò anche in caso di contestazione differita, e quindi di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale che già conteneva i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente. La prescrizione amministrativa quinquennale opera pure nei casi previsti dall’art. 224 C.d.S., comma 3, di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato perché in tali ipotesi è il Prefetto che procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 4. Nella specie, invece, il fatto che aveva comportato l’applicazione della sospensione della patente è stato accertato dal giudice penale sicché non poteva valere per tale sanzione amministrativa un termine prescrizionale diverso da quello previsto per il reato cui essa accedeva. 5. In conclusione, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso cui consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.