Illegittima la sanzione amministrativa accessoria più grave di quella in vigore al momento del reato

La Suprema Corte di cassazione riconosce l’illegittimità della sanzione amministrativa accessoria più grave di quella in vigore al momento della commissione del reato, estendendo il principio di stretta legalità anche all’ambito delle sanzioni amministrative.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 2324/19, depositata il 18 gennaio. La vicenda. Il Tribunale applicava all’imputato per il reato di omicidio stradale la pena di giustizia per il fatto avvenuto prima dell’entrata in vigore della novella normativa di cui alla l. n. 41/2016, disponendo a carico dello stesso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge nell’applicazione della disposizione di cui all’art. 222 c.d.s. visto che il fatto era avvenuto in epoca antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina che avrebbe introdotto l’ipotesi di omicidio stradale di cui all’art. 589- bis c.p. e dunque si doveva applicare la disciplina previgente ossia come sanzione amministrativa accessoria per l’ipotesi di omicidio colposo della sospensione della patente di guida fino a 4 anni. La revoca della patente. Per la Suprema Corte risulta fondato il motivo di ricorso visto che, in violazione del principio di riserva di legge, il giudice territoriale ha applicato al ricorrente una sanzione amministrativa che la disciplina di riferimento, ossia l’art. 222 c.d.s., non prevedeva con riferimento alla commissione del reato, dal quale consegue l’applicazione di una sanzione amministrativa, laddove la previsione della revoca della patente risulta introdotta dalla novella del 2016. Pertanto, gli Ermellini riconoscono l’illegittimità della sanzione amministrativa accessoria più grave rispetto a quella in vigore al momento della commissione del reato, estendendo il principio di stretta legalità anche all’ambito delle sanzioni amministrative. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alla statuizione concernente la revoca della patente di guida.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 novembre 2018 – 18 gennaio 2019, n. 2324 Presidente Izzo – Relatore Bellini Considerato in fatto 1. Il Tribunale di Latina, su richiesta dell’imputato cui aveva prestato consenso l’ufficio del pubblico ministero, applicava a S.U. per il reato di omicidio stracale di cui all’art. 589 bis c.p. la pena di anni uno mesi quattro di reclusione fatto avvenuto peraltro prima della entrata in vigore della novella normativa di CUI alla L. 23 marzo 2016, n. 41 disponendo a carico del S. la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza insorgeva la difesa dell’imputato deducendo violazione di legge nella applicazione del disposto della art. 222 C.d.S., comma 2 atteso che il fatto si era verificato in epoca antecedente alla entrata in vigore della nuova disciplina normativa che aveva introdotto la ipotesi del reato di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis c.p. a fare data dal 25.3.2016 e pertanto doveva essere applicata la disciplina previgente secondo cui la sanzione amministrativa accessoria per le ipotesi di omicidio colposo con inosservanza della disciplina sulla circolazione risultava quella della sospensione della patente di guida fino a quattro anni con una seconda articolazione deduceva altresì violazione di legge per omessa ratifica dell’accordo delle parti anche in relazione alla durata della sanzione amministrativa, in ragione della assimilabilità dei principi che informano il regime giuridico delle sanzioni amministrative rispetto alla sanzione penale, quali differente espressione della pretesa sanzionatoria dell’ordinamento avverso la inosservanza di precetti normativi. Considerato in diritto 1. Il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. Con riferimento al reato di omicidio stradale, cosi come nella ipotesi previgente di omicidio colposo aggravato dalla inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale, incorre in inosservanza di legge il giudice di merito il quale non fa applicazione della disciplina generale, sancita dall’art. 222 C.d.S., anch’essa modificata a seguito della entrata in vigore della legge introduttiva dell’omicidio stradale, la quale prevede la revoca della patente di guida per tutte le ipotesi ivi contemplate. In particolare l’art. 222 C.d.S. prevede al comma 2 quarto periodo che alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. Pacifica poi è la giurisprudenza, formatasi già sotto il vigore del previgente testo dell’art. 222 C.d.S., secondo cui alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria debba provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena, benché le parti dell’accordo processuale non la abbiano considerata, trattandosi di effetto penale della pronuncia sez. 4, 9.12.2003, PG in price, Augusto, Rv. 227910 che in mancanza di tale previsione possa provvedere, a seguito di ricorso del pubblico ministero, lo stesso giudice di legittimità con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente, trattandosi di statuizione priva di profili di discrezionalità sez. 4, 19.11.2015, PG in proc. Greco, Rv. 265431 e che la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie, deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità sez. 4, 26.2.2016, Fama, Rv 267978 . Ne consegue pertanto che non solo il giudice, nell’applicare le pena concordata tra le parti, non era tenuto a rispettare l’accordo in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria, ma era tenuto anche a derogarvi qualora detto accordo fosse risultato in contrasto con la disciplina del codice della strada che determina la natura e la durata della sanzione amministrativa. 3. A tale proposito ha recentemente affermato il S.C. che, in ossequio all’interpretazione dell’art. 7 CEDU adattata dalla Corte di Strasburgo, la sanzione amministrativa di cui si discute revoca della patente di guida non presenta natura sostanzialmente penale in quanto non elude le garanzie del processo penale, essendo la stessa disposta all’esito del relativo giudizio penale, né pone un problema di ne bis in idem non prospettandosi la doppia sottoposizione dell’imputato ad un processo penale e ad uno amministrativo per lo stesso fatto sez. 4, 20.6.2018, Tarini, Rv.273457 , laddove la irrogazione della sanzione amministrativa deriva da una scelta legislativa rientrante nell’esercizio del potere del legislatore, poi volte ritenuta dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, laddove la suddetta sanzione risulta fondata su finalità e natura diverse da quelle della sanzione penale, con marcati profili di prevenzione piuttosto che di repressione sez. 4, 16.5.2017, Tosolind Rv.270819 . 4. Fondato e invece il mimo motivo di ricorso atteso che in violazione del Principio di riserva di legge, applicabile anche alle sanzioni amministrative in base al disposto della L. n. 689 del 1981, art. 1, il giudice territoriale ha applicato a carico del ricorrente una sanzione amministrativa che la disciplina normativa di riferimento art. 222 C.d.S. non prevedeva con riferimento alla commissione del reato, dal quale consegue altresì la applicazione di una sanzione amministrativa, laddove la previsione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida risulta appunto introdotta con la novella L. n. 41 del 2016 con riferimento a tutte le ipotesi di omicidio stradale. 4.1 Peraltro sul punto E pacifico l’orientamento del giudice di legittimità che ha riconosciuto la illegittimità della sanzione amministrativa accessoria più grave di quella in vigore al momento del commesso reato sez. 3, 13.3.2013, Cojocaru, Rv.257260 sez. 4, 21.1.2011, PG in proc. Dian, Rev. 250222 riconoscendo la estensione del principio di stretta legalità anche all’ambito delle sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 1, cui deve essere compresa quella relativa al carattere temporaneo o definitivo della inibizione del titolo abilitativo alla guida, accessoria alla pronuncia di condanna per un reato connesso alla circolazione stradale. 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, statuizione che va eliminata e tenuto conto dei poteri riconosciuti al giudice di legittimità dall’art. 620 c.p.p., lett. l nella nuova formulazione successiva alla introduzione della legge Orlando e non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti di fatto che giustifichino il rinvio al giudice del merito, tenuto conto della gravità del fatto, della pena applicata e del rito prescelto, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida pub essere determinata nella misura di un anno Ndr testo originale non comprensibile . Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la disposta revoca della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone la sospensione della patente di guida a carica dr S.U. per la durata di un anno. Rigetta il ricorso nel resto.