Offese a sfondo razziale: niente condanna grazie alla depenalizzazione del reato di ingiuria

Cancellata l’accusa mossa a un uomo, finito sotto processo e condannato sia in primo che in secondo grado per avere rivolto epiteti offensivi e razzisti nei confronti di una ragazzina. Revocate anche le statuizioni civili decise nei giudizi di merito in favore della parte offesa.

Sporca negra e marocchina di m a un uomo è accusato di essersi rivolto così a una ragazzina di colore. Consequenziale il processo per ingiurie” aggravate dalla discriminazione e dall’odio razziale . Esclusa, invece, la possibile condanna, grazie alla depenalizzazione stabilita nel gennaio 2016 col decreto legislativo numero 7. Azzerato anche il risarcimento civile stabilito in Appello in favore della ragazza. Cassazione, sentenza n. 2461/2019, Sezione Quinta Penale, depositata il 18 gennaio scorso . Rilevanza. Scenario della vicenda è un agriturismo in Toscana. Sotto i riflettori il comportamento tenuto nel locale dal compagno della proprietaria. Pesanti le accuse mossegli da una giovanissima cameriera marocchina la ragazza sostiene che l’uomo l’abbia apostrofata più volte con epiteti come Sporca negra e marocchina di m a . Inevitabile il processo, che si conclude, prima in Tribunale e poi in Appello, con la condanna dell’uomo, ritenuto colpevole di ingiuria aggravata dalla discriminazione razziale . I Giudici fissano la pena in 900 euro di multa , obbligando anche l’uomo a risarcire la ragazza, versandole, innanzitutto, una provvisionale di 2mila euro. A far cadere l’accusa provvede ora la Cassazione, alla luce della corretta obiezione proposta dal legale dell’uomo. Decisivo è il richiamo al decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, con cui è stato abrogato il reato di ingiuria. Inevitabile prendere atto che la condotta attribuita all’uomo non ha più rilevanza penale . A corredo, poi, deve anche essere disposta, concludono i Giudici del ‘Palazzaccio’, la revoca delle statuizioni civili adottate in favore della parte civile nel giudizio di merito .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 dicembre 2018 – 18 gennaio 2019, numero 2461 Presidente Sabeone – Relatore Sessa Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 23 ottobre 2013, che aveva riconosciuto la responsabilità di Co. Fa. in ordine al reato di ingiuria, aggravato dalla finalità della discriminazione e dell'odio razziale, commesso in danno di El Id. Kh 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del proprio difensore, deducendo che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett e , D.Lgs. numero 15 gennaio 2016, numero 7, l'art. 594 cod. penumero è stato abrogato, col conseguente venir meno della rilevanza penale della condotta imputata al Co. e per la quale è intervenuta condanna. 3. La Corte rileva che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett e , D.Lgs. numero 15 gennaio 2016, numero 7, l'art. 594 cod. penumero è stato abrogato il reato di ingiuria, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annullamento che, come statuito da Sez. U, numero 46688 29/09/16 - dep. 07/11/2016, Sc., si riverbera anche sui capi concernenti gli interessi civili, ossia sull'intervenuta condanna al risarcimento del danno, determinando il venir meno del nesso sostanziale tra un fatto penalmente rilevante e l'accusato la preclusione a decidere in merito agli effetti civili, in considerazione della regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili del giudice penale, della tassatività della deroga prevista dall'art. 578 cod. proc. penumero e della diversa disciplina sancita dall'art. 9 del D.Lgs. numero 8 del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di abolitio criminis dal D.Lgs. numero 7 del 2016, né ad esse applicabile in via analogica cfr. Sez. U, Sentenza numero 46688 del 29/09/2016, In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, numero 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile . 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto di ingiuria non è previsto dalla legge come reato e, conseguentemente, deve essere disposta la revoca delle statuizioni civili adottate in favore della parte civile nel giudizio di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il delitto ascritto non è previsto dalla legge come reato elimina le statuizioni civili.