No alla sospensione della patente di guida per l’omicidio stradale in bicicletta

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non può essere applicata a colui che, guidando un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcun tipo di abilitazione, sia imputato per omicidio stradale.

Un individuo veniva accusato di omicidio stradale ex art. 589 -bis c.p., e per questo veniva condannato dai Giudici del riesame alla pena di anni uno di reclusione con sospensione della patente di guida. Sulla vicenda la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1495/19, depositata il 14 gennaio a fronte del ricorso presentato dall’imputato. Applicabilità della sospensione della patente di guida. Il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sottolineava come nella realizzazione del sinistro non verrebbe in considerazione la guida di mezzi per cui sia necessario un titolo abilitativo , trattandosi nel caso di specie di circolazione stradale avvenuta con un velocipede sicché, non doveva ripercuotersi nessuna conseguenza sanzionatoria sul titolo abilitativo della conduzione di autoveicoli. Nessuna abilitazione per la guida del velocipede, nessuna sospensione della patente di guida. La S.C. evidenzia che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è conseguente a illeciti realizzati in violazione alle norme sulla circolazione stradale e dunque, non può essere applicata a colui che guida un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. Per questo, la S.C. accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata senza predisporre il rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida poiché, per la rimozione della stessa, provvede direttamente tale Corte.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 novembre 2018 – 14 gennaio 2019, n. 1495 Presidente Izzo – Relatore Bellini Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. G.C. ricorre avverso la sentenza in epigrafe che su richiesta del ricorrente e con il consenso del pubblico ministero ha applicato, in relazione a ipotesi di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis c.p., la pena di anni uno di reclusione con sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto. 2. Il ricorrente con una prima articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità a suo carico assumendo una inadeguata valutazione da parte del giudice di eventuali ipotesi di proscioglimento ovvero di cause di non punibilità. Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge in relazione alla applicazione ufficiosa della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, evidenziando come nel determinismo del sinistro in esame non viene in considerazione la guida di mezzi per cui sia necessario un titolo abilitativo, trattandosi di circolazione stradale avvenuta con velocipede, di talché nessuna conseguenza sanzionatorio doveva ripercuotersi sul titolo abilitativo alla conduzione di autoveicoli. 3. Orbene il primo profilo di doglianza risulta inammissibile in quanto precluso quale motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena a seguito della introduzione, con decorrenza dal 3 Agosto 2017, dell’art. 448 c.p.p., comma 2 bis ove è previsto che il pubblico ministero e l’imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Invero nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a reclamare l’assolvimento di un maggiore onere motivazionale a fondamento del mancato proscioglimento, laddove la pur sintetica motivazione appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135 Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270 sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637 . 3. Fondato risulta invece il secondo motivo di ricorso essendo pacifico approdo del giudice di legittimità che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione Fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa alla guida di un velocipede per la cui circolazione non era richiesta la patente sez. 4, 29.3.2013, Cologna, Rv.255081 sez. U, 30.1.2002, Fugger, Rv. 221093 . 4. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione alla cui eliminazione può provvedere il giudice di legittimità ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l. Il ricorso va invece rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina rigetta nel resto il ricorso.