Prova a rubare una felpa e un paio di scarpe: ladra non punibile

Confermata in Cassazione la decisione presa dai Giudici del Tribunale. Riconosciuta la particolare tenuità del fatto compiuto dall’imputata. Decisivo il richiamo al valore della merce, pari a 104 euro.

Ha provato a rubare una felpa e un paio di scarpe. Il colpo non è riuscito, e così si è ritrovata sotto processo per furto. A salvarla, però, la valutazione data all’episodio dai giudici questi ultimi hanno ritenuto legittimo non doversi procedere” per particolare tenuità del fatto”. Decisivo il richiamo al valore della merce Cassazione, sentenza n. 1501/19, sez. IV Penale, depositata il 14 gennaio . Valore. Ricostruito nei dettagli il fattaccio, verificatosi in un negozio. Una ragazza, di origini rumene, è stata beccata a tentare di portar via senza pagare una felpa Adidas e un paio di scarpe Nike per un valore complessivo di 104 euro e 9 centesimi . Ella ha prima asportato le placche antitaccheggio e poi ha oltrepassato le casse, senza pagare il corrispettivo per la merce prelevata. A quel punto, però, è stata fermata, e di conseguenza è finita sul banco degli imputati per tentato furto . A sorpresa, però, alla luce degli elementi probatori a disposizione, i Giudici del Tribunale optano per la dichiarazione di non doversi procedere , evidenziando la particolare tenuità del fatto , anche tenendo presente il trascurabile valore della merce . Questa visione, duramente contestata dalla Procura, viene confermata ora dalla Cassazione. Legittimo, in sostanza, applicare l’articolo 131- bis c.p. anche al tentativo di furto , soprattutto quando, come in questa vicenda, osservano i Giudici, è possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la parte offesa sarebbe stato di rilevanza minima .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 novembre 2018 – 14 gennaio 2019, n. 1501 Presidente Dovere – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia che ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti di Ba. Ir. per il reato di furto tentato di una felpa Adidas e di un paio di scarpe Nike del valore complessivo di Euro 104,09, effettuato asportando le placche antitaccheggio ed oltrepassando le casse senza pagare il corrispettivo, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione, atteso che il pericolo del danno non è stato esiguo, il valore della merce non era trascurabile e che al più si sarebbe dovuta riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. 2. L'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è stata giustificata dal giudice di primo grado in considerazione dell'inesistente incidenza patrimoniale del fatto, stante il valore della merce ed il mero tentativo, ed in considerazione dell'incensuratezza, all'epoca dei fatti, dell'imputata. 3. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in diritto 1. II ricorso non può essere accolto. 2. Occorre premettere che l'art. 131-bis cod.pen. si applica anche al tentativo che è reato autonomo ed, inoltre, è fattispecie di per sé meno grave rispetto al reato consumato. I presupposti indicati dalla norma, ai fini della sussistenza della causa di non punibilità, tra cui l'esiguità del danno o del pericolo, devono, dunque, essere riferiti al tentativo di cui all'art. 131-bis cod.pen., tenendo conto del principio desumibile dalla decisione delle Sez. U, n. 28843 del 28/03/2013 ud. -dep. 28/06/2013, Rv. 255528 - 01, secondo cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. 2. Alla luce di tali premesse non sussiste, dunque, la prospettata violazione di legge, avendo il giudice di merito espresso un giudizio sulla esiguità del danno conformemente a tali principi. Riguardo, invece, al vizio motivazionale, nel ricorso si è contestata la valutazione espressa dal giudice di merito, semplicemente sovrapponendo un diverso giudizio di merito, senza tuttavia denunciare la manifesta illogicità o contraddittorietà del giudizio espresso circa il modesto valore della merce Euro 104,00 e senza chiarire perché la possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. dovrebbe prevalere e, dunque, escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. Si tratta, pertanto, di una contestazione in fatto, inammissibile in questa sede. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.