L’estinzione del diritto di proporre querela nel caso di sopravvenuta morte della persona offesa

Sulla base di quanto disposto dall’art. 126, comma 1, c.p. il diritto di proporre querela si estingue con la morte della persona offesa. Nel secondo comma l’articolo in esame esclude, poi, la rilevanza estintiva della morte del querelante che si verifichi successivamente all’avvenuto esercizio del diritto di querela.

Sul tema è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 557/19, depositata l’8 gennaio. Il caso. Il GdP dichiarava doversi procedere nei confronti di due imputati in danno per aver colpito la persona offesa con pugni e calci cagionandogli lesioni e per averlo minacciato perché mancava la condizione di procedibilità, dopo il decesso della persona offesa querelante, comunicato dal difensore senza che però nessun erede avesse reso l’intenzione di proseguire il giudizio. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello propone ricorso denunciando violazione dell’art. 126 c.p La mancata comunicazione degli eredi. La mancata comunicazione degli eredi della persona deceduta si considera del tutto irrilevante a fronte della querela proposta dalla persona offesa prima del decesso. Al riguardo, ai sensi dell’art. 126 c.p. il diritto di proporre querela si estingue con la morte della persona offesa ed inoltre al secondo comma l’articolo esclude la rilevanza estintiva della morte del querelante che si verifichi successivamente all’avvenuto esercizio del diritto di querela. Pertanto, nel caso in esame, non vi era necessità che gli eredi del querelante manifestassero la loro intenzione di proseguire il giudizio, come invece affermato erroneamente dal GdP. Ed è per questo che gli Ermellini annullano la sentenza impugnata con rinvio al GdP per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 novembre 2018 – 8 gennaio 2019, numero 557 Presidente Morelli – Relatore Scotti Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Atri con sentenza del 22/6/2017 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.G.A. , imputato di lesioni personali ex art. 582 in danno di R.M. , per averlo colpito con pugni e schiaffi, cagionandogli lesioni guaribili in giorni sette, e di L.A. , imputato, fra l’altro, di minaccia ex art. 612 c.p., per aver a sua volta minacciato lo stesso R. , perché era venuta a mancare la condizione di procedibilità, in seguito al decesso della persona offesa querelante, comunicato dal difensore in data 29/9/2016, senza che nessun erede avesse reso nota l’intenzione di proseguire il giudizio. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila denunciando con unico motivo, proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , violazione della legge penale in relazione all’art. 126 cod. penumero . La mancata comunicazione degli eredi della persona deceduta era del tutto irrilevante a fronte di querela proposta dalla persona offesa prima del suo decesso il Giudice avrebbe semmai dovuto porsi il diverso problema dell’eventuale volontà degli eredi della persona offesa querelante di esercitare il diritto di remissione in base alla sentenza della Corte Costituzionale numero 151 del 1975, che ha dichiarato illegittima la mancata attribuzione del diritto di remissione agli eredi tutti consenzienti, e, in difetto di alcuna manifestazione in di volontà in tal senso, procedere nel giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è evidentemente fondato, stante la palese erroneità della decisione impugnata che ha ascritto rilievo alla sopravvenuta morte del querelante. Ciò integra palese violazione dell’art. 126 c.p., che, dopo aver previsto nel primo comma che il diritto di proporre querela si estingue con la morte della persona offesa, nel secondo comma esclude espressamente la rilevanza estintiva della morte del querelante che si verifichi dopo l’avvenuto esercizio del diritto di querela. Non vi era quindi alcuna necessità che gli eredi del querelante che peraltro non risulta neppure che fossero stati interpellati confermassero l’intenzione di proseguire il giudizio, come erroneamente affermato dal Giudice di Pace di Atri. Semmai, come correttamente osserva il Procuratore ricorrente, gli eredi del querelante avrebbero potuto rimettere la querela, in forza della sentenza 19/6/1975 numero 151 della Corte Costituzionale, cosa peraltro non accaduta. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Atri per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Atri per il giudizio.