Presenza obbligatoria in giudizio dell’avvocato di fiducia: necessario l’avviso di fissazione dell’udienza

Laddove sia obbligatoria la presenza in giudizio del difensore di fiducia, l’omesso avviso di fissazione dell'udienza a quest’ultimo integra un’ipotesi di nullità assoluta, non rilevando né che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio né la presenza in giudizio di un sostituto nominato ex art. 97, comma 4 c.p.p

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 561/19, depositata l’8 gennaio a fronte del ricorso presentato dall’imputato condannato, sia in primo che in secondo grado, per furto ex art. 99, 624, 625 c.p Mancato avviso di fissazione dell’udienza. Il difensore dell’imputato ricorre in Cassazione e, deducendo la violazione del diritto di difesa, eccepisce il vizio in cui incorrerebbe la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza d’Appello. Il ricorrente lamenta che il giudizio del riesame era stato celebrato nonostante la sua assenza. Tale assenza era conseguenza della mancata notifica del relativo avviso di fissazione dell’udienza nei confronti del difensore di fiducia, posto che il biglietto di cancelleria inoltrato tramite PEC all’avvocato recava allegato l’avviso di celebrazione del processo ed era identificato da un numero di registro differente rispetto quello assegnato al procedimento a carico del ricorrente. Nullità assoluta. Sul tema la S.C. precisa che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c e 179, comma 1 c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4 c.p.p. . Poiché in relazione alla deduzione di un error in procedendo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c come motivo di ricorso, il Supremo Collegio è anche giudice del fatto , nel caso di specie, la Corte, accedendo all’esame diretto degli atti processuali, rileva che né l’imputato, né il difensore di fiducia erano presenti all’udienza in conseguenza del vizio in cui incorreva la notifica in questione. Di conseguenza, il riscontro dell’erronea comunicazione ha integrato un’ipotesi di omesso avviso dell’udienza del giudizio di secondo grado al difensore di fiducia e, in conclusione, la S.C. accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 novembre 2018 – 8 gennaio 2019, n. 561 Presidente Miccoli – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. G.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 ottobre 2017, di conferma di quella del Tribunale della stessa città del 10 giugno 2016, che l’aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 99, 624 e 625 c.p 2. L’atto di impugnativa a firma del difensore fiduciario, Avv. Rosanna Vella, denuncia, con un unico motivo, la violazione dell’art. 127 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c , art. 601 c.p.p., sub specie dell’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. La censura investe l’impugnata sentenza per avere la Corte di appello celebrato l’udienza del 16 ottobre 2017, nonostante che al difensore di fiducia dell’imputato non fosse stato notificato il relativo avviso di fissazione, posto che il biglietto di cancelleria inoltrato attraverso la posta elettronica certificata all’Avvocato Rosanna Vella il 15 settembre 2017 recava allegato l’avviso di celebrazione, nella data del 16 ottobre 2017, del processo a carico di D.B.A. ed era identificato da un numero di registro diverso da quello assegnato al procedimento a carico del ricorrente. Donde si eccepisce la violazione del diritto di difesa e relativa nullità di ordine generale ed assoluta. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Invero, risulta dalla documentazione allegata al ricorso ed acquisita da questa Corte avviso di fissazione per il giudizio di appello, relazione di notifica tramite P.E.C. al difensore di fiducia dell’imputato che la comunicazione inviata al difensore di fiducia dell’imputato aveva ad oggetto l’avviso di fissazione del processo a carico di D.B.A. per il giorno 16 ottobre 2017. Dall’esame degli atti processuali e, segnatamente, del verbale di udienza tenutasi in data 16 ottobre 2017 - cui questa Corte ha doverosamente fatto accesso, essendo stato dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , - in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, donde, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 - emerge, peraltro, che né l’imputato, né il suo difensore erano presenti all’udienza. 2. Tanto constatato, occorre fare applicazione del principio di diritto secondo il quale l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 . 3. Poiché l’anzidetta erronea comunicazione integra un’ipotesi di omesso avviso dell’udienza del giudizio in appello al difensore di fiducia, s’impone l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.