L’atto di impugnazione consegnato ad un servizio di recapito privato si considera presentato il giorno di effettiva spedizione della raccomandata

La sentenza in commento ha dato una risposta al seguente quesito se ai sensi dell’art. 583, comma 2, c.p.p. per la tempestività della presentazione dell’impugnazione deve aversi riguardo alla consegna del plico, contenente l’impugnazione stessa, ad un servizio di recapito privato oppure se si debba aver riguardo alla data di effettiva spedizione dello stesso.

La risposta è stata negativa, in quanto si è chiaramente affermato che ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, è solo alla data di spedizione della raccomandata che deve aversi riguardo e non a quella diversa ed antecedente , di materiale ritiro della stessa da parte dell’agente postale privato, restando a carico dell’impugnante il rischio che l’atto di impugnazione, consegnato o spedito in tempo utile all’agente postale privato e spedito” al giudice dal servizio di recapito privato dopo la scadenza del termine di impugnazione va dichiarata inammissibile per tardività, sia dichiarato inammissibile per tardività . Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 166/19, depositata il 4 gennaio. Le argomentazioni. Al di là della complessa quanto ultronea struttura argomentativa inerente la possibilità del servizio privato di poter spedire la raccomandata in questione, questione pacificamente risolta in senso positivo da alcuni anni, si deve osservare che la decisione in questione è pienamente conforme ad altro precedente, espressamente tenuto in considerazione nella decisione de qua Cass. Pen. Sez. III n. 45697/2015 . Il perno dell’obiter dictum è dato dal fatto che la data di spedizione sarebbe quella nella quale il plico viene effettivamente spedito dall’ufficio postale e non anche la data di spedizione per il difensore. Tale impostazione, a sommesso avviso di chi scrive, è inaccettabile, sia in ragione della ratio legis sia perché crea un inutile quanto pericolosa compromissione del diritto all’impugnazione. Relativamente alla ratio legis , è evidente che l’art. 583 comma 2 c.p.p. è norma di favore per la presentazione dell’impugnazione e deve essere letta ed interpretata in modo da non svilire tale sua fondamentale funzione. Nello stesso modo è innegabile che la data di spedizione, a cui fa riferimento la disposizione in questione, è quella conoscibile e oggettivamente certificabile per il soggetto che spedisce e non per chi è incaricato della spedizione. Se così è, ritenere che la spedizione, ai fini della validità dell’impugnazione, non sia quella nella quale il mittente si è legittimamente affidato al servizio postale, anche privato, ma quello nel quale detto servizio abbia apposto il timbro sulla lettera o abbia certificato la spedizione dall’ufficio, è piuttosto bizantino. Se così fosse, in che modo colui che ha spedito – e non si può negare che si possa parlare di spedizione per chi affida ad un terzo legittimato il trasporto della lettera – conosca la data di effettiva spedizione, se non vale la ricevuta” rilasciatagli? Vi è forse un onere di informazione in tal senso da parte del servizio postale? Ovviamente no. Deve il servizio postale rispondere, ai fini processuali, di eventuale ritardo nella spedizione? Ovviamente no. E, quindi, come poter accettare seriamente una simile impostazione? Si dirà ma la Cassazione espressamente parla di rischio ma, a ben vedere, ne parla in maniera impropria, proprio perché non è e non può essere considerata alla stregua di un gioco d’azzardo la spedizione di una raccomandata con la quale si esercita un diritto fondamentale proprio delle civiltà più avanzate. Al difensore dell’imputato è dato il diritto di impugnare e di presentare l’impugnazione avvalendosi del servizio postale poco importa se privato . La legge sa che tra la data di consegna dell’atto e quella di effettivo recapito possono trascorrere diversi giorni. Inoltre – al di là delle affermazioni di rito – il legislatore sa che non si può predeterminare il termine di consegna delle raccomandate, quand’anche siano prefissate e promesse dal servizio postale vi è sempre la possibilità di un inconveniente o di un ritardo. Il legislatore, volendo così contemperare l’esigenza di certezza con il diritto dell’impugnante di avvalersi del servizio postale, ha deciso che, ai fini della tempestività della presentazione del gravame, si debba prendere in considerazione la data di spedizione. Non è molto complesso comprendere che, alla luce della comune prassi anche quotidiana, la data di spedizione è quella nella quale colui che ha formato la lettera affida il plico e/o la busta a chi deve trasportarlo” a destinazione. Tutto pare semplice e quasi ovvio ed invece ora si afferma che la data di spedizione non è quella che è valida per chi spedisce, ma quella successiva ed aleatoria di chi è incaricato della spedizione. Pertanto, chi presenterà l’impugnazione al servizio postale in prossimità del giorno di scadenza dei termini, rischia, in base alla maggiore o minore inefficienza del servizio o dell’ufficio a cui si rivolge, di essere comunque in ritardo, anche se si è attivato tempestivamente, come avvenuto nel caso di specie. E’ chiaro che nella decisione in commento si manifesta un’evidente insofferenza verso il diritto di impugnazione e si vuole rinvenire, tramite oggettive forzature del testo normativo, un ulteriore strumento per ridurre il carico dei ricorsi. Allo stato, non resta che prendere atto di tale atteggiamento e invitare chi è chiamato a presentare l’atto di impugnazione a tenere conto di tale indirizzo giurisprudenziale, indirizzo che probabilmente avrà qualche momento di vitalità, ma che oggettivamente non può essere seriamente condiviso. Non è, infatti, possibile che non vi sia effettiva chiarezza nelle norme relative all’impugnazione, norme che hanno decenni di storia e di dignità, rappresentando il frutto di difficili conquiste di libertà, ma che oggi stanno divenendo le più nebulose dell’intero codice di procedura penale. Ma, forse, non si deve demonizzare oltremodo il tutto dopo tutto, non si finisce mai di imparare Inoltre, è necessario – come accennato - che tale data sia innanzi tutto certa per chi spedisce, posto che da tale data incombono delicatissimi effetti giuridici, primo fra tutti, la decadenza dal diritto ad impugnare.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 settembre 2018 – 4 gennaio 2019, numero 166 Presidente Paoloni – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’impugnazione proposta nell’interesse di A.A. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, che aveva condannato l’imputato per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 582, 583, 585 e 591 cod. proc. penumero e vizio di motivazione la impugnazione non sarebbe stata tardivamente proposta. Considerato in diritto 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Sotto un primo profilo è inammissibile il motivo di ricorso relativamente alla parte in cui si è dedotto il vizio della motivazione. La Corte di Cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che non sono denunciabili con il ricorso per cassazione i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito Sez. 5, numero 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993 , in quanto o le medesime sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese motivatamente o meno dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, ovvero sono infondate, ed in tal caso il provvedimento con cui il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 cod. proc. penumero , che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta Sez. 1, numero 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emanuele, Rv. 271451 . La questione di diritto proposta con il ricorso in esame, dunque, deve essere valutata al fine di verificare se la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l’impugnazione, abbia fatto corretta applicazione della legge. 3. Quanto alla ipotizzata violazione di legge, dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del motivo sollevato, emerge che la sentenza di primo grado fu emessa il 6/10/2015 e depositata nel termine di quindici giorni il 12/10/2015. In considerazione del termine per impugnare, ex art. 585 cod. proc. penumero , comma 1, lett. b , di trenta giorni, decorrente dal 22/10/2015, l’impugnazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 20/11/2015, mentre, invece, l’atto di appello fu spedito, mediante raccomandata di Poste Italiane, il 7/12/2015 e pervenne nella cancelleria del giudice a quo il 14/12/2015. Secondo la Corte di appello non sarebbe rilevante ai fini della verifica della tempestività dell’atto la circostanza che l’atto fu consegnato il 19/11/2015 ad una impresa privata autorizzata alla spedizione, atteso che nella specie la spedizione sarebbe stata comunque compiuta attraverso Poste Italiane con raccomandata, come detto, del 7/12/2015. Assume invece il ricorrente che la Corte avrebbe errato nel non considerare che l’atto fu consegnato tempestivamente 19/11/2015 ad una impresa autorizzata alla spedizione e che quindi non potrebbe essere imputata all’appellante la circostanza che l’atto fu spedito dalla ditta privata con raccomandata di Poste italiane solo, come detto, il 7/12/2015. Ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, si sostiene, si dovrebbe avere riguardo alla data di consegna dell’atto alla impresa privata autorizzata. 4. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La questione attiene innanzitutto al se l’impugnazione possa essere spedita attraverso privati. Il tema dell’inoltro tramite privati dell’impugnazione è stato risolto in senso negativo in diverse pronunce civili è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che ha chiarito che il D.Lgs. 22 luglio 1999, numero 261, art. 4, comma 1, lett. a , emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale cioè a Poste Italiane S.p.A. i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, numero 890 e successive modificazioni Cfr., Sez. 4 civ., 19/02/2014, numero 5873 Sez. 5 civ., 06/06/2012, numero 9111, Rv. 622973 . Si è affermato che il D.Lgs. 22 luglio 1999, numero 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale l’Ente Poste , gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l’art. 1 del citato D.Lgs. numero 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati e devono, pertanto, considerarsi inesistenti. Sez. 4 civ., 31/01/2013. M. 2262, Rv. 625082 . In applicazione dei principi indicati, è stato ritenuto inammissibile l’atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che il D.Lgs. numero 261 del 1999, art. 1, lett. i ricollega alla nozione di invii raccomandati Sez. 6 civ., 19/12/2014, numero 27021 . Le stesse Sezioni Unite civili di questa Corte hanno ancora, in generale, rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, numero 890 e successive modificazioni Sez. U. civ., numero 13452 - 13453 del 29/05/2017 . In tale contesto, la L. 4 agosto 2017, numero 124, all’art. 1, comma 57, lett. b ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, numero 261, art. 4. Si è evidenziato in maniera condivisibile come tale abrogazione espressa comporti la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. numero 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. numero 285 del 1992, art. 201. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017, cioè in un momento successivo in cui i fatti dell’odierno processo si verificarono. Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione. Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come la L. numero 124 del 2017, art. 1, comma 57 abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma. Il comma 57 succitato, prevede, infatti, che alla D.Lgs. numero 261 del 1999, art. 5, comma 2, è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, numero 890 deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi , stabilendo ancora il successivo comma 58 che Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cioè dal 29 agosto 2017 l’autorità nazionale di regolamentazione di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, numero 261, art. 1, comma 2, lett. u-quater , determina, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del predetto D.Lgs. numero 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’art. 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo D.Lgs. numero 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi. Ciò induce fondatamente indurre ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, innanzi citato In tal senso, Sez. 6 civ., numero 23887 del 20/07/2017 . 5. La giurisprudenza di legittimità penale ha a sua volta chiarito, prima della entrata in vigore della L. numero 124 del 2017, cioè quando ancora era in vigore il D.Lgs. 22 luglio 1999, numero 261, art. 4, che, in tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, l’effetto anticipatorio di cui all’art. 583 c.p.p., comma 2, secondo il quale l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata , può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore del D.Lgs. 22 luglio 1999, numero 261, art. 4, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale, identificato in Poste Italiane s.p.a., la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie . Sez. 3, numero 20380 del 06/11/2014, Panichi, Rv. 263643 Sez. 3, numero 38206 del 03/05/2017, D’Aversa, Rv. 270967 . Si è spiegato che, a seguito del D.Lgs. 22 luglio 1999, numero 261 e delle modifiche apportate dal D.Lgs. numero 58 del 2011, di recepimento della direttiva 2008/6/CE, 1 la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale art. 1, comma 1 2 è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all’utenza, dovendo tale servizio necessariamente comprendere a la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg b la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 Kg c i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati 3 debba essere definito fornitore del servizio universale il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione art. 1, comma 2, lett. o 4 il servizio universale sia affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. numero 58 del 2011 di attuazione della direttiva 2008/6/CE art. 23, comma 2 5 l’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale sia soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del ministero dello sviluppo economico art. 5 6 siano affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, per esigenze di ordine pubblico a i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, numero 890 e successive modificazioni b i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, art. 201 art. 4, comma 1, nel testo in vigore dal 30/04/2011 . Si è precisato tuttavia che, mentre originariamente il D.Lgs. numero 261 del 1999, art. 4 prevedeva, al comma 5, che fossero riservati al fornitore del servizio universale, gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie , dal 30/04/2011, per effetto appunto delle modifiche apportate dal D.Lgs. numero 58 del 2011 all’art. 4, la riserva è stata circoscritta alle notificazioni di atti connesse con le notificazioni di atti giudiziari. Sulla base di tale dato di presupposizione si è affermato che tra i servizi ancora oggi riservati in via esclusiva a Poste Italiane, secondo quanto previsto dal D.Lgs. numero 261 del 1999, già più volte menzionato art. 4, non possa rientrare il servizio di spedizione con raccomandata dell’atto di impugnazione di cui all’art. 583 c.p.p. invero, premesso che il principio del favor impugnationis comporta che le ipotesi di riserva esclusiva in oggetto debbano essere tassativamente interpretate con esclusione di ogni possibile estensione in via anche solo analogica, va rilevato come la spedizione di cui all’art. 583 c.p.p. sia atto concettualmente diverso da quello della notificazione a mezzo posta di atti giudiziari , risolvendosi, appunto, in una spedizione sia pure a mezzo posta volta a far pervenire non ad una controparte, bensì all’ufficio giudiziario nella specie il giudice a quo l’atto di gravame. Una conferma di ciò, del resto, la si può trarre dal fatto che la notificazione della impugnazione , disciplinata dal successivo art. 584 c.p.p., riguarda unicamente il caso in cui l’atto di impugnazione, una volta pervenuto presso il giudice della sentenza impugnata, viene, appunto, notificato alle parti private senza ritardo, da ciò derivando come la distinzione tra spedizione della impugnazione e notificazione della impugnazione sia ben presente anche allo stesso legislatore così, Sez. 3, numero 2886 del 28/11/2013 deo. 2014 , Padovano, Rv. 258397, in la Corte ha ritenuto tempestivamente proposto un atto di appello spedito con raccomandata fornita da un servizio di recapito privato nel termine di legge, ma pervenuto in cancelleria dopo la scadenza normativamente prevista . 6. Dunque, secondo l’impostazione in parola, pur volendo ritenere ammissibile, in considerazione della distinzione tra spedizione e notificazione dell’atto, l’impugnazione spedita attraverso un servizio di recapito privato, è necessario tuttavia che l’atto sia spedito nel termine di legge. Nel caso di specie, l’atto di appello fu consegnato, vigente ancora il D.Lgs. 22 luglio 1999, numero 261, art. 4, ad un servizio di recapito privato che, a sua volta, utilizzò Poste Italiane per spedirlo alla cancelleria del giudice a quo l’atto di spedizione alla cancelleria del giudice fu tuttavia compiuto dopo la scadenza del termine per impugnare. Nella giurisprudenza di legittimità è del tutto incontroverso che, ai sensi dell’art. 583 c.p.p., comma 1, costituisce valida modalità di presentazione dell’atto di impugnazione la spedizione a mezzo del servizio postale e che in tal caso la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione Cfr., Sez. 4, numero 26460 del 10/03/2016, Ferri, Rv. 267732 . In tal senso è condivisibile il principio secondo cui, in tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, ove l’impugnazione sia presentata a mezzo di servizio postale privato, la stessa - in base al disposto dell’art. 583 c.p.p., comma 2, - si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione ne consegue che, ai fini della valutazione della tempestività dell’ impugnazione, è solo alla data di spedizione della raccomandata che deve aversi riguardo e non a quella diversa ed antecedente , di materiale ritiro della stessa da parte dell’agente postale privato, restando a carico dell’impugnante il rischio che l’atto di impugnazione, consegnato o spedito in tempo utile all’agente postale privato e spedito al giudice dal servizio di recapito privato dopo la scadenza del termine di impugnazione, sia dichiarata inammissibile per tardività Sez. 3, numero 45697 del 27/10/2015, Chessa, Rv. 265260 . Ne consegue che, pur volendo ritenere ammissibile la spedizione della impugnazione attraverso un servizio di recapito privato, nondimeno, correttamente la Corte di appello di Palermo ha ritenuto tardiva l’impugnazione proposta dall’odierno imputato. 7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila Euro in favore della Cassa delle ammende.