Motociclista investe un pedone mentre attraversa la strada: è sempre responsabile il conducente?

Nel caso di investimento di un pedone che attraversi la strada, la responsabilità del conducente si esclude solo quando lo stesso si trovi nella oggettiva impossibilità di notare il pedone stesso, così da non poterne osservare tempestivamente i movimenti.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 57353/18, depositata il 19 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che riconosceva la responsabilità dell’imputato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme del c.d.s. per aver investito un pedone, stando alla guida di un motoveicolo. Avverso tale decisione, l’imputato, tramite difensore, ricorre per cassazione denunciando violazione di legge nella valutazione della prova della colpa del prevenuto. La responsabilità del conducente. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del conducente si esclude, nelle ipotesi di investimento del pedone che attraversi la strada, solo qualora lo stesso si trovi nella impossibilità oggettiva di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile . Ebbene, nel caso in esame, la Corte capitolina aveva adeguatamente motivato la sentenza, poi impugnata, che appare logica e corretta in punto di diritto dato che la condotta di guida del conducente era improntata a distrazione, atteso che la presenza del pedone era agevolmente percepibile da un attento conducente della strada. Per questi motivi, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 ottobre – 19 dicembre 2018, n. 57353 Presidente Piccialli – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma la quale riconosceva la responsabilità di G.G. , alla guida di motoveicolo, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina della circolazione stradale, per avere investito L.S. , che era intento all’attraversamento della sede stradale in Via omissis in prossimità di accesso ad ospedale omissis , da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo, provocandogli lesioni personali da cui era conseguita la morte. 2. Il giudice di appello evidenziava che sulla base degli accertamenti acquisiti agli atti e dell’esame testimoniale del figlio della persona offesa il mancato tempestivo avvistamento del pedone, intento nell’attraversamento della sede stradale era senz’altro attribuibile a colpa del conducente, a prescindere dall’inosservanza da parte del pedone dell’obbligo di avvalersi degli appositi passaggi pedonali, trattandosi di operazione agevolmente percepibile in quanto realizzata su strada rettilinea, adeguatamente illuminata, in prossimità di nosocomio, tenuto altresì conto che il pedone era prevenuto al’impatto dopo aver percorso oltre metà della sede stradale, impiegando un tempo di alcuni secondi, da ritenersi assolutamente sufficiente per consentire al conducente del veicolo una adeguata perlustrazione della strada e per predisporre una manovra di emergenza, così da potersi ritenere che la condotta del pedone non era né eccezionale né imprevedibile, anche perché non era risultato dimostrato che il pedone avesse accelerato il passo in prossimità dell’incrocio con il motoveicolo. 3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa del G. affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale deduceva violazione di legge anche processuale nella valutazione della prova della colpa del prevenuto. Considerato in diritto 1. Ritiene il collegio che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto teso ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, laddove le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali che, la condotta di guida del G. era certamente improntata a distrazione e mancata perlustrazione della sede stradale, atteso che la presenza del pedone era agevolmente percepibile da un attento utente della strada, sia in ragione della lunghezza dell’attraversamento pedonale oltre dieci metri la lunghezza complessiva della carreggiata , sia del fatto che il pedone aveva intrapreso l’attraversamento con largo anticipo alcuni secondi rispetto all’istante della collisione, dopo avere percorso circa i due terzi dell’attraversamento, sia del fatto che il G. , nonostante una andatura non eccessiva, aveva omesso del tutto di apprestare qualsivoglia manovra di salvataggio, sia infine in ragione del fatto che il teste oculare, figlio della persona offesa, aveva escluso che il padre, ottantenne, si fosse avventurato in un attraversamento incauto o repentino. 2. Sotto questo profilo pertanto il giudice di appello ha svolto buon governo delle risultanze processuali escludendo la ricorrenza di elementi eccezionali perturbatori che potessero avere precluso all’imputato la possibilità di percepire la presenza della persona offesa intento nell’attraversamento pedonale, laddove la giurisprudenza del S.C. esclude la responsabilità del conducente, in ipotesi di investimento del pedone che attraversi la sede stradale, solo allorquando lo stesso si trovi nella oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile sez. IV, 2.7.2013 n. 33207, Corigliano, Rv. 255995 16.4.2008 n. 20027 . In particolare in ipotesi assolutamente sovrapponibile alla presente è stato affermato dalla Suprema Corte che per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l’investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili sez. IV, 20.2.2013, Calarco, Rv. 255288 . 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila Euro in favore della cassa delle ammende.