La posizione del terzo creditore assistito da garanzia reale a fronte del sequestro preventivo del bene

Il creditore assistito da garanzia reale sul bene oggetto di sequestro preventivo non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l’assoggettabilità del bene a vincolo .

È il principio affermato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 57407/18, depositata il 19 dicembre. Il caso. Il Tribunale del riesame di Udine confermava il rigetto della richiesta, avanzata da una società, di revoca del sequestro preventivo della cifra pari ad oltre 700mila euro disposto a carico di un’imputata per il reato di cui all’art. 648 c.p. Ricettazione . Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la società dolendosi, per quanto d’interesse, per l’erronea affermazione del Tribunale circa la carenza di legittimazione ad agire in qualità di titolare di un diritto reale di garanzia, non rientrante tra i soggetti interessati di cui all’art. 321 c.p.p. Oggetto del sequestro preventivo . La posizione del terzo creditore. Il ricorrente richiede sostanzialmente una rivisitazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la legittimazione a richiedere la restituzione del bene da parte del terzo creditore ipotecario durante il giudizio di cognizione, ma il percorso argomentativo non viene condiviso dal Collegio che conclude per l’infondatezza del ricorso. Richiamando un recente arresto giurisprudenziale Cass. pen. n. 26273/18 , il Collegio descrive, da un lato, la posizione del terzo proprietario del bene sequestrato che può esperire la procedura incidentale per ottenerne la restituzione essendo la sua posizione giuridica incompatibile con quella vantata dallo Stato ammettendo quindi una soluzione immediata della questione senza attendere l’esito del processo penale. Dall’altro lato, nel caso del terzo creditore titolare di un diritto reale di garanzia sul bene sequestrato, si configura un potenziale conflitto fra diritto di credito del terzo e diritto di proprietà vantato dallo Stato, seppur all’esito del processo penale con condanna dell’imputato. Il terzo in questo caso ha un diritto reato caratterizzato dal c.d. ius sequelae , che consente l’azione recuperatoria del bene anche nei confronti di coloro che siano susseguiti nel diritto di proprietà dello stesso, ma non può giungere fino a configurare un diritto alla restituzione del bene come diritto allo svincolo dello stesso”. Il terzo creditore ha la possibilità di avviare la procedura esecutiva civile per ottenere l’adempimento del suo diritto di credito con esecuzione sui beni del debitore, senza che tale posizione confligga con quella dello Stato. In conclusione, gli Ermellini cristallizzano il principio di diritto secondo cui in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l’assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca e non attraverso l’immediata restituzione del bene, come invece accadrebbe per il proprietario .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 ottobre – 19 dicembre 2018, n. 57407 Presidente De Crescienzo – Relatore Aielli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20/4/2018 il Tribunale di Udine Sezione del Riesame, decidendo in sede di appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Udine di rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo avanzata dalla Italfondiario S.p.a., ha confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro fino all’ammontare di Euro 767.570,16 a carico di P.L. in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 648 c.p 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione per mezzo di procuratore speciale, la Italfondiario s.p.a. che lamenta i vizi di violazione di legge, avendo il Tribunale di Udine erroneamente ritenuto non legittimato l’Istituto ricorrente in quanto titolare di un diritto reale di garanzia, non rientrante tra i soggetti interessati di cui all’art. 321 c.p.p., confondendo il titolare del diritto di credito, con il titolare di un diritto reale di garanzia, che essendo un diritto assoluto, meriterebbe una tutela equiparata a quella del diritto di proprietà. Aggiunge il ricorrente che, nella specie, data l’instaurazione del procedimento esecutivo immobiliare, non vi sarebbe alcuna disponibilità della res in capo al proprietario del bene nei confronti del quale pende procedimento penale e l’esercizio del diritto da parte del creditore ipotecario, si porrebbe in una situazione di radicale incompatibilità, al pari del diritto del terzo titolare del diritto di proprietà, con la pretesa ablatoria dello Stato. 3. Con il secondo motivo censura il provvedimento per violazione di legge e insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 24, 42, 43 della Costituzione e 321 c.p.p. atteso che nel provvedimento impugnato si ritiene giustificata la lesione della posizione giuridica del cittadino, in nome di un prevalente diritto/aspettativa dello Stato, in violazione dell’art. 24 della Costituzione. Al proposito il ricorrente richiama le recenti disposizioni in tema di procedimento di prevenzione art. 12 sexies come modificato dalla L. 161/2017 , che prevedono la citazione del terzo titolare di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, nel procedimento di cognizione tutela immediata e l’orientamento giurisprudenziale di legittimità delineato dalla sentenza delle Sez. Unite 48126/2017 che hanno stabilito che il terzo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del Riesame , sollecitando la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Sarebbe illogico ad avviso del ricorrente, continuare a perpetuare l’orientamento giurisprudenziale sconfessato dal legislatore che in ambito di maggior allarme sociale ovvero in sede misure di prevenzione, ha ipotizzato una pronta e tempestiva tutela per il terzo in buona fede. Da ultimo il ricorrente evidenzia che il sequestro adottato è correlato alla confisca per equivalente, la quale ha pacificamente natura sanzionatoria con la conseguenza che la non pertinenzialità del bene rispetto al reato, non giustificherebbe il sacrificio del diritto del terzo in buona fede posto che la tutela penale è finalizzata ad assicurare l’effettività di una misura sanzionatoria di natura penale, nel caso di specie, peraltro, del tutto ipotetica. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile -ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 c.p.p. - solo per violazione di legge, e che costituisce di violazione di legge , legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l’omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente Sez. 3, n. 28241/2015, Rv. 264011 Sez. 1, n. 6821/2012, Rv. 252430 Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 . Nel caso di appello cautelare, poi, deve rammentarsi che non possono essere dedotti con l’appello ex art. 322 bis c.p.p., che è mezzo d’impugnazione residuale rispetto al giudizio di riesame, motivi che avrebbero dovuto essere proposti con tale ultimo mezzo. E ciò tanto nel caso che l’istanza ex art. 322 c.p.p. sia stata avanzata senza successo, quanto nel caso in cui non sia stata neppure proposta. 3. Così specificato l’ambito del sindacato del giudice di legittimità in materia cautelare, il ricorso di Italfondiario spa appare infondato sotto tutti i profili devoluti con i due motivi di ricorso che, stante la sostanziale omogeneità delle censure, possono essere apprezzati congiuntamente. Il ricorrente, attraverso la deduzione della violazione di legge, come diffusamente articolata, richiede una rivisitazione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte che esclude la legittimazione a richiedere la restituzione del bene da parte del terzo creditore ipotecario durante il giudizio di cognizione, indirizzo giurisprudenziale seguito dal Tribunale del Riesame di Udine. Il percorso interpretativo esposto non è condivisibile alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato, non ritenendovi ragioni per rivisitarlo né per le considerazioni esposte dalla ricorrente, né per effetto della successiva pronuncia delle S.U. n. 48126/2017 e delle recenti modifiche normative citate nel ricorso. Neppure ricorrono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p 4. Il Tribunale di Udine ha escluso la legittimazione attiva della Italfondiario s.p.a. in quanto trattasi di terzo titolare di un diritto di credito garantito da ipoteca il quale, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio intende dare continuità, non è legittimato a proporre appello cautelare al fine di svincolare il bene e restituirlo alla procedura esecutiva civile già pendente, trattandosi di creditore ipotecario che non può vantare alcun diritto alla restituzione immediata della res oggetto del provvedimento ablativo, difetta cioè l’attualità della pretesa alla restituzione del bene medesimo Sez. 3, n. 42464/2015, Rv. 265392 Sez. 2, n. 10471/2014, Rv. 259346 Sez. 2, n. 22176/2014, Rv. 259573 Sez. 3, n. 26145/2013, Rv. 255559 Sez. 3, Sentenza n. 26273/2018,Rv. 273349 . 5. Ora, il ricorrente censura il provvedimento impugnato e ripropone all’attenzione della Corte di legittimità la questione se sia ammissibile per il terzo titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto di sequestro penale, proporre istanza di revoca del sequestro in via anticipata e cioè quando è ancora pendente il processo penale, al fine di avere la possibilità di iniziare o proseguire nell’azione esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti del debitore senza dover attendere, quindi, l’esito del processo penale con conseguente tutela in via posticipata. La tesi difensiva non è per nulla condivisibile e si infrange di fronte al chiaro tenore delle successive norme di legge art. 322 ter e 325 c.p.p. di cui si deve tenere conto nell’interpretazione sistematica delle regole che governano il procedimento incidentale, norme che chiariscono il portato del riferimento alla persona interessata di cui all’art. 321 c.p.p. e conducono ad escludere che il terzo titolare di un diritto di credito, pur assistito da garanzia ipotecaria, sia assimilabile al titolare del diritto di proprietà che può esperire la procedura incidentale per ottenere la restituzione, diritto che, se sussistente, confligge con l’analogo diritto dello Stato sul vincolo cautelare e comporta l’immediata restituzione a quest’ultimo del bene. Come osservato dall’ultima pronuncia in tema della Sezione terza di questa Corte di legittimità sentenza n. 26273/2018 sopra citata , le due situazioni sono profondamente diverse. Il terzo che assume di essere proprietario del bene sequestrato, fa valere un diritto quello di proprietà che, in quanto caratterizzato dall’assolutezza, si pone in una situazione di giuridica incompatibilità con quello vantato dallo Stato che, attraverso il sequestro finalizzato alla confisca, tende a conseguire lo stesso risultato e cioè di divenire proprietario - a titolo derivativo SSUU civ. n. 10532/2013 Rv. 626570 - dello stesso bene rivendicato dal terzo. È chiaro, quindi, che la suddetta situazione può essere risolta immediatamente senza attendere l’esito del processo penale perché due diritti assoluti proprietà sullo stesso bene sono giuridicamente inconcepibili quel determinato bene o è del terzo o è dell’indagato/imputato. Di conseguenza, ove all’esito della procedura di riesame, si accerti che quel bene è di proprietà del terzo, in buona fede e non colluso, il sequestro non può che essere revocato proprio perché, a quel punto, diventa del tutto irrilevante attendere l’esito del processo penale perché, quand’anche l’imputato fosse condannato definitivamente, il giudizio non potrebbe avere alcun effetto sul bene di proprietà altrui. Diversa è, invece, la posizione del terzo creditore assistito da un diritto reale di garanzia. In questa ipotesi, il conflitto non è fra due soggetti, e cioè il terzo e lo Stato, che reclamano lo stesso diritto di proprietà sullo stesso bene, ma, al contrario, fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprietà, seppure all’esito di un processo penale che si concluda con la condanna dell’imputato. Il creditore è assistito da un diritto reale di garanzia caratterizzato dal cd. ius sequelae che ha una diversa valenza rispetto al diritto del proprietario, e ciò per la semplice ragione che la titolarità del diritto di garanzia reale consente di iniziare o proseguire l’azione recuperatoria sul bene, su cui grava il diritto reale, anche nei confronti di coloro che si sono succeduti nel diritto di proprietà del bene che tuttavia rimane, in capo al titolare, il quale, avendone la disponibilità, ben può effettuare su di esso negozi giuridici. Ne discende che il conflitto, dunque, è, pur sempre fra un titolare di un diritto di credito, sebbene assistito da garanzia reale, ed il titolare di un diritto assoluto, e cioè il diritto di proprietà, che non sono affatto incompatibili fra di loro. A tale riguardo, del tutto priva di pregio è l’argomentazione difensiva secondo cui il titolare del diritto di credito avrebbe diritto alla restituzione del bene intesa come diritto allo svincolo dello stesso ed alla sua restituzione alla procedura esecutiva civile già pendente . La procedura esecutiva civile è un procedimento di parte su istanza del creditore per ottenere l’adempimento del suo diritto di credito con esecuzione sui beni del debitore, situazione che non confligge con i principi sopra ricordati nel senso che non legittima, come argomenta la ricorrente, l’azione esecutiva in via anticipata sul bene oggetto del vincolo, rimanendo pur sempre un conflitto tra diritto di credito assistito da garanzia reale e un diritto di proprietà. Tale situazione, non di meno, non comporta alcuna compressione/estinzione del diritto reale non essendo in discussione l’ormai pacifico e consolidato principio secondo il quale il terzo titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale non può essere pregiudicato dalla confisca penale eseguita su quei beni. Sul punto, occorre ricordare quanto statuito dalle SSUU n. 9/1999 Rv. 213511, Bacherotti, e cioè che, da un lato, nessuna forma di confisca può determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito e che, dall’altro, i terzi che vantano diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi del diritto , e che la tutela del diritto reale e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l’estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall’attività criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all’art. 1203 cod. civ., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perché destinate al creditore munito di diritto reale nella fattispecie delle S.U. di prelazione pignoratizia . In tale contesto, a tutela del futuro diritto ablatorio a favore dello Stato, il legislatore ha previsto proprio il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 comma 2 c.p.p. che è una misura temporanea tipicamente cautelare che tende ad impedire che l’imputato, nelle more del processo, possa disperderlo frustrando, dunque, l’interesse dello Stato a divenirne proprietario. Da cui la evidente conclusione che se si consentisse al terzo creditore di anticipare la tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro è stato disposto con la richiesta di restituzione del bene, la pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustrata, a monte, determinando inammissibili effetti giuridici incompatibili con la natura di quella pretesa. Del resto, deve rammentarsi che è non è previsto da alcuna norma di legge che non si possa disporre il sequestro preventivo su beni gravati da garanzie reali operando, per determinare la destinazione del bene stesso in caso di conflitto tra i diversi titoli, i generali principi in tema di rapporti tra creditori Sez. 3, n. 26145/2013, Rv. 255559 . 6. Tale conclusione mantiene validità e non confligge con la recente pronuncia delle S.U. n. 48126/2017 citata dalla ricorrente nella memoria difensiva. La decisione assunta dalle citate Sezioni Unite riguardava la questione di diritto, su cui si registrava un contrasto giurisprudenziale nelle sezioni semplici, circa la possibilità per il terzo proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, di chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Soluzione positiva nel senso che è stato affermato il principio di diritto secondo cui il terzo è legittimato a chiedere la restituzione del bene in fase di cognizione, senza attendere il passaggio in giudicato della confisca e, nel caso di rigetto, può proporre appello cautelare, ma tale pronuncia si pone, all’evidenza, su un piano diverso da quello in scrutinio e non autorizza a ritenere che il terzo titolare di un diritto di garanzia sul bene già in sequestro possa chiedere la restituzione nel corso del giudizio di cognizione. La pronuncia assunta dalle citate S.U. vale per il terzo proprietario restando a valle il tema della legittimazione del terzo titolare di un diritto di garanzia sul bene già in sequestro a chiedere la revoca del decreto di sequestro, tematica rispetto alla quale mantengono piena validità i principi espressi dalla giurisprudenza constante delle sezioni semplici della Corte di cassazione. 7. Neppure le recenti modifiche legislative segnalate nella memoria difensiva conducono ad una rivisitazione dello ius receptum. Il progressivo inserimento di disposizioni normative tese ad introdurre nel processo di cognizione il contraddittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di godimenti sui beni in stato di sequestro, che devono essere citati, come recita il comma 4 dell’art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992, inserito con la riforma del Codice Antimafia, nel procedimento di cognizione, ovvero l’art. 240 bis c.p. Confisca in casi particolari e l’art. 104 comma 1 quinquies delle disp. att. c.p.p., la cui ratio è quella di consentire una anticipata interlocuzione con i titolari di siffatti diritti già nella fase di merito si pensi agli accertamenti per verificare l’anteriorità del credito vantato e la buona fede , non autorizza a ritenere che per il solo fatto che devono essere citati nel giudizio, costoro siano legittimati ad una anticipazione della tutela dei loro diritti reali o di godimento prima della definizione delle statuizioni di merito, ivi compresa la confisca sui quei beni dell’imputato e oggetto di sequestro preventivo in funzione della confisca, beni sui quali insistono diritti reali e o di godimento di terzi e rispetto a quali dovrà essere regolato, secondo le norme civilistiche, il conflitto tra il diritto di proprietà dello Stato su quei beni e l’anteriore diritto di credito dei terzi di buona fede e, dunque, solo dopo la stabilità della decisione sulla confisca attraverso cui lo Stato diviene proprietario del bene. 8. Date le su esposte conclusioni, ritiene il Collegio, che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite. Non è richiamabile, nel caso in scrutinio, l’art. 610 c.p.p. disposizione normativa che fa inequivocabilmente riferimento ai poteri del Presidente della Corte di Cassazione nella fase di assegnazione dei procedimenti. Residua, pertanto, il disposto dell’art. 618- 618 bis c.p.p. che regola l’attività delle Sezioni. Quest’ultime norme, tuttavia, a differenza della prima, prevede la rimessione alle Sezioni Unite unicamente delle questioni che abbiano o possano dar luogo a un contrasto giurisprudenziale e nella specie che, come si è esposto, non sussiste. Non vi sono ragioni di contrasto con l’orientamento in precedenza affermato che, anzi, va, in questa occasione, ribadito, e non vi sono ragioni di contrasto con le S.U. n. 48126/2017, che hanno regolato il diverso caso della tutela del terzo proprietario del bene in sequestro nella fase di cognizione, sicché alcun contrasto giurisprudenziale, anche potenziale, è ravvisabile. Conclusivamente va ribadito il principio di diritto secondo cui In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l’assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca e non attraverso l’immediata restituzione del bene, come invece accadrebbe per il proprietario . 9. Il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.