La afferra per un braccio e pretende chiarimenti sulla rottura della loro relazione: condannato

Nessun dubbio per i Giudici l’imputato è colpevole di violenza privata ai danni della sua ex compagna. Inequivocabile il gesto da lui compiuto e finalizzato a obbligare la donna a dargli spiegazioni sulla chiusura del loro legame.

Difficile accettare la fine di una relazione. Legittimo pretendere delle spiegazioni dall’ex partner. A patto, però, che la domanda sia fatta con modi urbani, e non come una pretesa a cui è dura dire no. Se la richiesta di chiarimenti è caratterizzata anche da un comportamento aggressivo, allora è logico parlare di violenza privata Cassazione, sentenza n. 57431/18, sez. V Penale, depositata oggi . Pretesa. Scenario della vicenda è una discoteca. Lì un uomo e una donna, che da poco hanno chiuso la loro relazione, si incontrano faccia a faccia. L’imputato, che ancora non si dà pace per la rottura del legame, pretende di avere dalla sua ex una spiegazione su ciò che è accaduto tra loro. Il passo successivo gli è però fatale afferra per un braccio la donna per costringerla a recarsi con lui nel locale riservato ai fumatori e così parlare nuovamente della loro relazione. Evidente, secondo i Giudici, la forzatura da parte dell’uomo, che ha ignorato completamente la volontà dell’ex compagna. Legittima, di conseguenza, sancisce anche la Cassazione, la condanna per violenza privata .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 settembre – 19 dicembre 2018, n. 57431 Presidente Fumo – Relatore Stanislao Ritenuto in fatto 1 - Con sentenza del 6 aprile 2016, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva Lu. Fi. dai delitti ascrittigli ai sensi degli artt. 614 e 594 cod. pen., rispettivamente perché il fatto non sussiste e perché non è previsto dalla legge come reato, confermandone la condanna per il solo reato punito dagli artt. 56 e 610 cod. pen., per avere, il 6 dicembre 2008, afferrato per un braccio Gi. To., con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, al fine di costringerla, mentre erano entrambi all'interno di una discoteca, a recarsi con lui nel locale riservato ai fumatori. La Corte territoriale aveva fondato il suo giudizio muovendo dalla ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, la cui attendibilità era confermata dal suo costrutto, logico e coerente, privo di significative contraddizioni. L'assoluzione dell'imputato dall'ipotizzato delitto di violazione di domicilio era derivata dalla considerazione che il prevenuto, in quella occasione, non aveva inteso penetrare nell'abitazione della To. contro la sua volontà ma solo ottenere una spiegazione per l'interruzione della relazione, voluta dalla donna. 2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2 - 1 - Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del delitto, tentato, di violenza privata. La ricostruzione offerta dalla persona offesa, infatti, era contraddittoria non avendo ella affatto chiarito la ragione per cui l'imputato avrebbe inteso costringerla a recarsi nella sala fumatori. La stessa poi aveva ammesso che il Fi., quando non vi era riuscito, si era limitato a schiaffeggiarla e ad allontanarsi. Una ricostruzione che presentava anche chiari caratteri di illogicità. 2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta l'omessa valutazione della totale incapacità di intendere e volere del ricorrente al momento del fatto posto che si era accertato che, solo con la terapia farmacologica, Fi. riusciva a mantenere una condotta corretta. 2 - 3 - Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena. Si trattava di questioni sottoposte al vaglio della Corte territoriale con distinti motivi di appello non si erano individuate nel dettaglio le diminuzioni conseguenti all'applicazione degli artt. 56 ed 89 cod. pen 3 - Il difensore della parte civile ha depositato memoria con la quale chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso perché i motivi che lo sorreggono sono dedotti in fatto, difettano di specificità e il ricorso medesimo non è autosufficiente non essendo state allegate le integrali dichiarazioni dei testimoni citati. Considerato in diritto Il ricorso promosso nell'interesse di Lu. Fi. è manifestamente infondato. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene conto che non rientra nei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali per tutte Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944 tra le più recenti Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 . La Corte territoriale, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa non avesse trovato smentita in alcuna delle ulteriori emergenze di causa e come la stessa fosse dotata di coerenza e logicità, illustrando le condotte del prevenuto che cercava, in vari modi e, quindi, anche cercando di condurla nella sala fumatori della discoteca , di ottenere dalla stessa spiegazioni per la fine della loro relazione a cui, evidentemente, non si era rassegnato. L'assoluzione del prevenuto dal delitto di violazione di domicilio non intaccava l'attendibilità della persona offesa perché era discesa dalla interpretazione, e non dalla smentita, del portato delle sue dichiarazioni Fi. aveva bussato violentemente alla porta dell'abitazione della To. non per entrare nella stessa contro la sua volontà ma, ancora, per ottenere le ridette spiegazioni. 2 - Anche il secondo motivo, sulla presunta incapacità totale del ricorrente di intendere e volere al momento del commesso reato, è inammissibile perché dedotto in fatto e formulato su presupposti ipotetici che Fi., quel giorno, non avesse assunto la terapia farmacologica. La Corte territoriale aveva poi deciso sul punto condividendo le conclusioni del perito ed è argomento che, nella censura difensiva, neppure si affronta. 3 - Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato posto che la diminuzione della pena per il tentativo era stata dalla Corte territoriale, che aveva rideterminato la pena ad esito della parziale assoluzione, incorporata nella misura della pena base ex plurimis Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, Di Figlia, Rv. 270353 la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare, per l'individuazione della cornice edittale la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato e, invece, la diminuzione dovuta alla parziale incapacità di intendere e volere era stata espressamente quantificata in mesi tre di reclusione. 4 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.800, oltre accessori di legge. Il precedente legame personale fra le parti impone l'oscuramento dei dati identificativi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro 1.800,00 oltre accessori di legge. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.