Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: quando ricorre il fumus del reato

L’art. 392 c.p. punisce chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose . Violenza sulle cose per mutamento della loro destinazione che si evince ogniqualvolta si impedisca l’uso delle stesse con ostacoli permanenti.

Sul tema torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 56448/18, depositata il 14 dicembre. Il caso. Il Tribunale confermava la decisione con cui era stato riconosciuto in capo all’imputato il fumus del reato di cui all’art. 392 c.p. esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose posto alla base del provvedimento cautelare e il relativo periculum in mora . Avverso tale decisione l’imputata propone ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione del summenzionato art. 392 c.p La non sussistenza del reato. Il Supremo Collegio ribadisce che, per la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si ha la violenza sulle cose per mutamento della loro destinazione quando ne viene impedito l’uso con ostacoli permanenti. E nel caso in esame, siccome la vicenda riguardava l’ostruzione con un furgone del passaggio ad un cantiere in relazione ad un contenzioso tra la ricorrente ed un altro soggetto in riferimento ai lavori da porre in essere nel cantiere, non si ravvisa il fumus , poiché non vi è una condotta violenta, non essendo stato realizzato un ostacolo permanente. Per tali motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 novembre – 14 dicembre 2018, n. 56448 Presidente Fidelbo – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di L’Aquila, a seguito di istanza di riesame nell’interesse di P.M.S. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 1.6.2018 dai GIP dello stesso Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stato ritenuto il fumus del reato di cui all’art. 392 cod. pen. posto a base del provvedimento cautelare ed il correlativo periculum in mora. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la P. , in proprio e quale legale rappresentante della Servizi Integrati s.r.l. unipersonale di P.M.S. , deducendo 2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 392 cod. pen. in quanto la fattispecie in esame appare configurarsi come il contemporaneo esercizio della medesima facoltà in re aliena da parte di più soggetti, tutti facoltizzati dai proprietari dei terreni sui quali fu aperto il varco inteso al passaggio dei mezzi meccanici ad accedervi, transitare e parcheggiare, così dovendosi escludere qualsiasi forma di violenza. 2.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 393 cod. pen., dovendosi escludere, per le medesime superiori considerazioni, anche la prospettata limitazione della libertà di locomozione e di spostamento delle maestranze del querelante D.C. , titolare della CO. VIT. S.r.l 2.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 120 cod. pen., 1144 e 1168 cod. civ. e 325 cod. proc. pen La facoltà di transito e parcheggio era stata accordata dai concedenti all’appaltante Consorzio San Rocco e quella vantata dal D.C. va considerata di mera tolleranza, non avendo egli mai avuto alcun rapporto giuridico diretto con l’area di cui si discute. Pertanto, deve escludersi che il D.C. fosse titolare del diritto di querela, non essendo titolare di un diritto reale assoluto sulla res oggetto di violenza né di un legittimo jus possessionis. Quanto alla fattispecie alternativa di cui all’art. 393 cod. pen., destinatari della compressione della libertà di autodeterminazione sono gli operai del D.C. che, pertanto non può esercitare il diritto di querela in loro sostituzione. 2.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 125 comma 3, 322 e 324 cod. proc. pen. in relazione all’interesse esclusivo della Servizi Integrati s.r.l. unipersonale alla restituzione del mezzo sequestrato, del quale è titolare. Il Tribunale non ha motivato alcunché rispetto alla rivendicata dominicalità del bene ablato. Ritenuto in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo e secondo motivo. Il Collegio intende ribadire il risalente orientamento - espresso in caso del tutto analogo a quello sottoposto al presente giudizio - secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si ha violenza sulle cose per mutamento della loro destinazione quando ne viene impedito l’uso con ostacoli permanenti. Sez. 6, n. 4640 del 10/03/1983, Petrolini, Rv. 159128 . Quanto al riferimento, pure espresso dalla ordinanza al reato di cui all’art. 393 cod. pen., deve essere condiviso quanto è stato affermato pure in analoga fattispecie - ancorché in relazione alla ipotesi di cui all’art. 610 cod. pen. relativamente al blocco di un’autovettura da parte di un trattore parcheggiato intenzionalmente in modo tale che la parte lesa non poteva in alcun modo spostare la macchina, e in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della violenza - che per integrare detto reato non è sufficiente una condotta che abbia determinato una situazione di costrizione essendo necessario che tale condotta sia stata posta in essere con violenza o minaccia Sez. 5, n. 11875 del 30/09/1998, Carletti, Rv. 211927 . Nella presente vicenda riguardante l’ostruzione con un furgone del passaggio ad un cantiere in relazione ad un contenzioso tra la ricorrente ed altro soggetto in relazione proprio ai lavori da porre in essere nel cantiere non può ravvisarsi il fumus - secondo i richiamati indirizzi di legittimità - del reato di cui all’art. 392 cod. pen. - difettando la condotta violenta non essendo stato realizzato un ostacolo permanente né del reato di cui all’art. 393 cod. pen. - difettando la condotta violenta o minacciosa. 2. L’accoglimento dei predetti motivi assorbe ogni altra questione proposta. 3. Ne consegue, in difetto non emendabile altrimenti del fondamentale presupposto cautelare del fumus delicti, l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso in data 1.6.2018 dal G.I.P. del Tribunale dell’Aquila, dovendosi disporre la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 626 cod. proc. pen P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale dell’Aquila in data 1.6.2018 e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen