Per concedere il beneficio non rileva l’esigenza di salvaguardia della collettività: sentenza da annullare

Se risultano elementi di fatto già accertati o statuizioni del giudice di merito che depongano in senso favorevole, è possibile che il beneficio della non menzione sia concesso, per la prima volta, direttamente da parte della Corte di Cassazione, a condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto è possibile, per tale autonoma valutazione, considerare gli elementi di giudizio già valorizzati dal giudice di merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 56100/18, depositata il 13 dicembre. Il caso. Un uomo è stato condannato per il reato di pornografia minorile per avere, attraverso sistemi di condivisione di file c.d. peer-to-peer e, comunque, con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, distribuito, divulgato e, in ogni caso, diffuso materiale pornografico realizzato utilizzando minori di diciotto anni e offerto o ceduto ad altri, anche a titolo gratuito, tale materiale pornografico. I giudici di merito hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ma hanno negato il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario. In motivazione, i giudici di merito hanno giustificato il diniego affermando che il beneficio andrebbe contemperato con l’esigenza di salvaguardia della collettività tale giustificazione, però, contrasterebbe con i principi affermati dalla giurisprudenza. Fermo restando che la responsabilità per i fatti ascritti è fuori discussione, il condannato ha proposto ricorso con riguardo al diniego del beneficio della non menzione. La non menzione nel casellario giudiziario. Il beneficio della non menzione è fondato sul principio della emenda perché finalizzato a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato. Richiede un apprezzamento discrezionale del giudice sulla base dei soli criteri indicati dall’art. 133 c.p., ad esclusione, quindi, di altre ragioni comportamento processuale mendace, esigenza di reinserimento sociale, rilevanza esclusiva del danno arrecato, ecc. . L’esistenza di precedenti penali specifici, invece, può rilevare al fine del diniego tanto della concessione delle attenuanti generiche quanto dei benefici di legge nell’ipotesi in cui il giudice, valutando complessivamente il fatto oggetto del giudizio, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva. Non è emerso l’avvio di un processo di ravvedimento. I giudici di merito hanno motivato il diniego sulla scorta del fatto che, nel corso del processo, non è stato manifestato l’avvio di un percorso di ravvedimento. Per la Suprema Corte, tuttavia, la motivazione non è sufficiente perché richiama apoditticamente la finalità del beneficio della non menzione e, inoltre, attribuisce rilievo all’esigenza di salvaguardia della collettività” che è estranea ai criteri indicati dal legislatore. La sentenza, dunque, è da annullare con riferimento al diniego della non menzione. Annullamento con rinvio o senza? Una questione analoga si è posta con riferimento alla sospensione condizionale della pena. Un orientamento è pervenuto alla conclusione che, nell’ipotesi in cui l’imputato ne abbia chiesto, con specifico motivo di appello, la concessione e il giudice di appello non abbia considerato tale richiesta omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio perché la questione riguarda valutazioni di merito. Non mancano pronunce di segno opposto che consentono alla Corte di cassazione di disporre direttamente il beneficio. Tale ultimo orientamento è stato confermato in tempi recenti anche alla luce della sentenza delle Sezioni unite del 2017 Matrone, CED 271831 secondo cui la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio se lo ritiene superfluo e se può decidere alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito non risultando necessari ulteriori accertamenti. Benefici diversi. Il beneficio della non menzione si differenzia dalla sospensione condizionale della pena che ha l’obiettivo di sottrarre il colpevole alla punizione se presenta la possibilità di ravvedimento e costituisce una efficace remora a commettere ulteriori violazioni della legge penale. La non menzione, invece, persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale conseguenza del reato. Ne consegue che non è contraddittorio, stante la diversa finalità, concedere un beneficio e negare l’altro. La Suprema Corte può concedere la non menzione. Se risultano elementi di fatto già accertati o statuizioni del giudice di merito che depongano in senso favorevole, è possibile che il beneficio della non menzione sia concesso, per la prima volta, direttamente da parte della Corte di cassazione, a condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Per tale autonoma valutazione è possibile considerare gli elementi di giudizio già valorizzati dal giudice di merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena. Annullamento con rinvio. Nel caso di specie gli elementi indicati ai fini della concessa sospensione condizionale della pena non possono essere autonomamente considerati dalla Corte di cassazione anche al fine della concessione del beneficio della non menzione, pertanto, l’annullamento è con rinvio, non potendo la Corte effettuare accertamenti di fatto. In altri termini, implicando una valutazione discrezionale da parte del giudice di merito, anche nell’ipotesi di ingiustificato diniego della non menzione nel certificato penale è necessario un annullamento con rinvio della sentenza che non giustifichi adeguatamente le ragioni del diniego e ciò anche quando il giudice di merito abbia concesso la sospensione condizionale perché la finalità e i presupposti da valutare sono diversi .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 novembre – 13 dicembre 2018, n. 56100 Presidente Di Nicola – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’11 dicembre 2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 3 novembre 2016, il Tribunale di Trani aveva affermato la responsabilità penale di M.G. per il reato di cui all’art. 600-ter, comma 3 cod. pen., perché, attraverso sistemi di condivisione di file cosiddetti peer-to-peer e, comunque, con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, distribuiva, divulgava e, in ogni caso, diffondeva materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e, comunque, offriva o cedeva ad altri, anche a titolo gratuito, il suddetto materiale pornografico. Fatto commesso in omissis , in esso assorbito il reato di cui all’art. 600-quater cod. pen., pure originariamente contestato. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, nel negare il richiesto beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario, non avrebbe, in primo luogo, spiegato le ragioni per le quali la sentenza di primo grado non sarebbe nulla sul punto, avendo il Tribunale, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della condanna, omesso ogni pronuncia in merito alla ulteriore richiesta della non menzione. Aggiunge, poi, che la Corte d’Appello, nel giustificare il proprio diniego, avrebbe fatto ricorso ad una motivazione illegittima, carente ed illogica, sostenendo che l’istituto della non menzione andrebbe contemperato con l’esigenza di salvaguardia della collettività e ciò in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza, la quale indica in quelli descritti dall’articolo 133 cod. pen. i criteri ai quali il giudice deve attenersi nel valutare la concedibilità o meno del beneficio. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Va premesso che l’impugnazione prospetta la sola questione della mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale, mentre nessuna censura viene mossa alla sentenza impugnata in punto di responsabilità, che resta, pertanto,definitivamente affermata. 3. Ciò premesso, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il beneficio della non menzione, fondato sul principio dell’ emenda , essendo finalizzato a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, richiede per la sua applicazione, secondo quanto disposto dall’art. 175 cod. pen., un apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., in tal senso, Sez. 3, n. 37152, 16/7/2013, Maraschioni, non massimata Sez. 4, n. 34380 del 14/7/2011, Allegra, Rv. 251509 Sez. 6, n. 383 del 28/4/1990 dep.1991 , Acampora, Rv. 186197 , senza che sia peraltro necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 dep.2017 , Cattaneo, Rv. 268971 Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009 dep. 2010 , Ammendola e altri, Rv. 246183 . Il riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. esclude, conseguentemente, che il beneficio possa essere negato per ragioni diverse, quali, ad esempio, il comportamento processuale mendace dell’imputato, al quale l’ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli Sez. 5, n. 57703 del 14/9/2017, G, Rv. 271894 , l’esigenza di reinserimento sociale Sez. 6, n. 48948 del 7/10/2016, Taroni, Rv. 268257 , la necessità di un monito a non reiterare la condotta delittuosa Sez. 3, n. 35731 del 26/6/2007, Toletone, Rv. 237542 , la rilevanza esclusiva della gravità del danno arrecato, che va invece valutato unitamente agli altri elementi in grado di esprimere l’idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo Sez. 4, n. 31217 del 16/6/2016, Colombo, Rv. 267523 . Per contro, si è ritenuto che l’esistenza di precedenti penali specifici possa rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva Sez. 6, n. 38780 del 17/6/2014, Morabito, Rv. 260460 . 4. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato il diniego osservando che l’istituto della non menzione è volto a favorire il percorso di ravvedimento del condannato, del cui avvio, tuttavia, non ha ritenuto manifestati i segni nel corso del processo, rilevando che lo stesso deve essere contemperato con l’esigenza di salvaguardia della collettività che, in presenza di reati quali quello ascritto all’imputato, viene in particolare rilievo, concludendo quindi per l’insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Ciò posto, osserva il Collegio che la motivazione offerta dalla Corte territoriale a giustificazione del diniego non può ritenersi sufficiente, in quanto, da un lato, si limita ad un sostanziale richiamo alle finalità dell’istituto e, dall’altro, attribuisce rilievo all’esigenza di salvaguardia della collettività , estranea a criteri di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen Tale evenienza impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della non menzione. 5. Occorre, a questo punto, stabilire se l’annullamento della sentenza impugnata debba avvenire con o senza rinvio, essendo questa Corte pervenuta, nel tempo, a conclusioni non perfettamente concordanti. È opportuno ricordare come analoga questione si sia posta con riferimento alla sospensione condizionale della pena talvolta domandata unitamente alla non menzione , rispetto alla quale si è affermato che, nel caso in cui l’imputato ne abbia chiesto, con specifico motivo d’appello, la concessione ed il giudice d’appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione procedere ad annullamento senza rinvio, involgendo la questione valutazioni di merito anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell’art. 164 cod. pen. ex pl. Sez. 4, n. 41988 del 6/7/2017, Tipaldi, Rv. 270932 Sez. 3, n. 31349 del 9/3/2017, Diop, Rv. 270639 Sez. 3, n. 35989 del 10/1/2017, Filannino e altri, Rv. 270829 Sez. 2, n. 46981 del 12/10/2016 - dep. 09/11/2016, Grigoroi e altro, Rv. 268402 Sez. 6, n. 26539 del 9/6/2015, Ciancio, Rv. 263917 Sez. 5, n. 41006 del 13/05/2015, Fall, Rv. 264823 Sez. 3, n. 19082 del 17/4/2012, Vitale, Rv. 252651, cui si rinvia anche per i richiami agli ulteriori precedenti conformi e difformi . In altre occasioni, sempre con riferimento alla sospensione condizionale, si è ritenuto che, in situazione analoga, il beneficio possa essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge ex pl. Sez. 5, n. 52292 del 15/11/2016, Spinelli, Rv. 268747 Sez. 5, n. 25625 del 25/02/2016, Candido, Rv. 267217 Sez. 5, n. 44891 del 24/09/2015, Marchi, Rv. 265481 Sez. 4, n. 38972 del 11/06/2014 - dep. 23/09/2014, De Colombi, Rv. 261407 . Più recentemente, tale ultimo orientamento è stato confermato, con esplicito richiamo all’art. 620, lett. I , cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 Sez. 2, n. 18742 del 06/04/2018, Gadaleta e altro, Rv. 272991 Sez. 5, n. 18797 del 25/1/2018, Jicu, Rv. 272857 , per la lettura del quale deve peraltro tenersi conto del fatto che le Sezioni Unite hanno specificato come la Corte di cassazione debba pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 dep. 2018 , Matrone, Rv. 271831 . Va peraltro rilevato come, per lo più, le sentenze che aderiscono a tale indirizzo interpretativo specificano che l’annullamento senza rinvio va disposto quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto per essere già disponibili elementi di valutazione acquisiti nel giudizio di merito. Quanto al beneficio della non menzione, va considerato che lo stesso si differenzia dalla sospensione condizionale della pena, perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, tanto che non si ritiene contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell’altro Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269638 Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484 Sez. 4, n. 34380 del 14/7/2011, Allegra, Rv. 251509 Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137 . Anche la non menzione, tuttavia, implica, come si è detto, una valutazione discrezionale da parte del giudice del merito, sicché si è conseguentemente ritenuto che anche in caso di ingiustificato diniego della non menzione della condanna nel certificato penale sia necessario l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in tal senso, Sez. 3, n. 37152, 16/7/2013, Maraschioni, non massimata Sez. 6, n. 383 del 28/4/1990 dep.1991 , Acampora, Rv. 186197 , ciò anche nel caso in cui il giudice abbia già concesso la sospensione condizionale, stante la diversità dei due istituti Sez. 3, n. 20264 del 3/4/2014, Cangemi e altro, Rv. 259667 . Si registrano tuttavia, anche con riferimento al suddetto beneficio, opinioni contrastanti, che ritengono lo stesso direttamente applicabile nel giudizio di legittimità alle condizioni di legge, quando ciò sia possibile per la disponibilità di elementi fattuali significativi ex p1. Sez. 3, n. 792 del 25/5/2017 dep. 2018 , C, Rv. 271829 Sez. 5, n. 25625 del 25/2/2016, Candido, Rv. 267217 Sez. 4, n. 38972 del 11/6/2014, De Colombi, Rv. 261407 Sez. 2, n. 24742 del 26/3/2010, Bica, Rv. 247747 Sez. 5, n. 21049 del 18/12/2003, Maurelli, Rv. 229233 . 6. Ritiene il Collegio che, ai fini della soluzione della questione in esame, debba, in primo luogo, tenersi conto della richiamata modifica legislativa e dell’attuale contenuto dell’art. 620, lett. l cod. proc. pen., laddove è stabilito che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio. Anche nel caso in esame deve, ovviamente, tenersi conto di quanto affermato dalle Sezioni Unite Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 dep. 2018 , Matrone, Rv. 271831, cit. , le quali hanno evidenziato come la modifica legislativa fosse evidentemente finalizzata ad estendere le ipotesi di annullamento senza rinvio, in un’ottica deflattiva dei casi di nuovo giudizio di merito a seguito di annullamento in cassazione e che il riferimento alla non necessità di ulteriori accertamenti in fatto deve essere attribuita non solo la funzione, esplicitamente prevista dalla norma, di escludere la possibilità di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato ove tale necessità sia presente, ma anche quella di indicare negli accertamenti già effettuati dal giudice di merito gli elementi in base ai quali si esercita il potere di decidere il ricorso senza rinvio in sede di legittimità , osservando, poi, che la disposizione, nell’attuale formulazione, affida al giudice di legittimità una deliberazione che costituisce il risultato di valutazioni discrezionali, pur trattandosi, nella fattispecie, di discrezionalità il cui esercizio resta vincolato dalle statuizioni del giudice del merito e, segnatamente, dalla loro esistenza, dall’adeguatezza a sostenere una decisione senza rinvio in sede di legittimità, dal delimitare esse stesse il perimetro del materiale utilizzabile per la decisione della Corte di cassazione e, infine, dal determinare entro questi limiti il contenuto di tale decisione. Aggiungono le Sezioni Unite che l’applicazione di tali criteri implica che il giudice di legittimità possa disporre di elementi sufficientemente definiti, che consentano di decidere il ricorso senza rinvio, senza tuttavia implicare la consultazione di atti processuali diversi da quelli accessibili alla Suprema Corte, dovendosi conseguentemente fare ricorso alla motivazione del provvedimento impugnato ed eventualmente di quello di primo grado. Le Sezioni unite hanno dunque affermato il principio secondo il quale la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto . 7. Ciò considerato, è evidente che, anche con riferimento alla non menzione della condanna, deve ritenersi possibile la diretta applicazione del beneficio nel giudizio di legittimità sulla scorta di elementi di fatto già accertati o di statuizioni adottate dal giudice di merito, pervenendo alla decisione anche attraverso valutazioni discrezionali che non richiedano altri accertamenti in fatto. Ritiene peraltro il Collegio che, ferma restando la più volte rilevata diversità tra il beneficio in esame e quello della sospensione condizionale, gli elementi di giudizio già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione di tale ultimo beneficio possano essere suscettibili di autonoma valutazione anche ai fini della non menzione. 8. Applicando i principi appena affermati al caso di specie, deve rilevarsi che, per le ragioni già dette, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha giustificato il diniego del beneficio è del tutto carente e riferita a dati fattuali non rilevanti. Avuto poi riguardo alla motivazione della decisione di primo grado, non può ritenersi che gli elementi apprezzati dal Tribunale ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena possano essere autonomamente considerati anche ai fini della concessione dell’ulteriore beneficio della non menzione negato dai giudici dell’appello. Da ciò consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.