Il ruolo di Equitalia Giustizia nel processo che vede coinvolto il Fondo Unico Giustizia

Le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla l. n. 575/1965 o di irrogazione di sanzioni amministrative anche di cui al d.lgs. n. 231/2001 , affluiscono al Fondo Unico Giustizia e sono soggette alla gestione di Equitalia Giustizia S.p.a. in via esclusiva, il che impone il coinvolgimento di tale soggetto giuridico nelle procedure che incidono sulla consistenza patrimoniale del Fondo, nelle sue diverse articolazioni .

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 54899/18, depositata il 7 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione decideva sull’istanza proposta dalla vittima di un reato e relativa alle modalità di realizzazione del risarcimento del danno derivante dalla decisione di cognizione ormai passata in giudicato. L’istante risultava infatti destinatario di statuizione risarcitoria definitiva posta, ex art. 12- sexies l. n. 356/1992, in correlazione con la confisca definitiva dei beni del condannato con destinazione al soddisfacimento della vittima. La Corte meneghina aveva preso atto della comunicazione dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ANBSC relativa all’avvenuta destinazione dei beni confiscati a finalità istituzionali e sociali non reversibili, ponendo dunque a carico del Fondo Unico Giustizia la liquidazione della somma spettante all’istante. Equitalia Giustizia S.p.a., in qualità di ente gestore del FUG, proponeva opposizione avverso tale decisione. Il gravame veniva però dichiarato inammissibile per tardività. La questione giunge alla Corte di legittimità. L’impugnazione di Equitalia Giustizia. Il Collegio coglie l’occasione per precisare le caratteristiche del rapporto esistente tra Equitalia Giustizia e Fondo Unico Giustizia. Sulla base del contesto normativo vigente in particolare d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008 , risulta che il Fondo Unico Giustizia è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalità di cui all’art. 61, comma 23, d.l. n. 112/2008. Secondo tale fonte, le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla l. n. 575/1965 o di irrogazione di sanzioni amministrative anche di cui al d.lgs. n. 231/2001 affluiscono ad un unico fondo. Tali somme sono soggette alla gestione della predetta Equitalia Giustizia S.p.a. in via esclusiva, il che impone – precisa il Collegio – il coinvolgimento di tale soggetto giuridico nelle procedure che incidono sulla consistenza patrimoniale del Fondo, nelle sue diverse articolazioni . Applicando tali principi al caso di specie, la sentenza in oggetto precisa che il provvedimento della Corte d’Appello di Milano che poneva a carico del FUG la liquidazione della somma spettante all’istante avrebbe dovuto essere notificato a Equitalia Giustizia, non potendo ipotizzarsi che il contraddittorio riguardasse la sola ANBSC e la parte privata posto che la decisione determinava un onere a carico di un soggetto terzo, Equitalia Giustizia appunto. Ove tale terzo non sia stato citato ex art. 666 c.p.p., è evidente che debba essere ritenuto titolare della facoltà di opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p. con termine decorrente dalla notifica del provvedimento da parte della cancelleria del giudice. In conclusione, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte d’Appello per l’ulteriore trattazione della causa.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 ottobre – 7 dicembre 2018, n. 54899 Presidente Rocchi – Relatore Magi Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano quale giudice della esecuzione con provvedimento emesso de plano previo parere del P.G. in data 29 novembre 2017 decideva su una istanza proposta da B.B. , relativa alle modalità di realizzazione del risarcimento del danno derivante dai contenuti della decisione emessa in cognizione in data 20 luglio 2007. B.B. è destinatario di statuizione risarcitoria definitiva posta ai sensi dell’art. 12 sexies legge n. 356 del 1992 in correlazione con la confisca definitiva dei beni di C.R. , con destinazione della confisca al soddisfacimento della pretesa della vittima. Nella decisione del 29 novembre 2017 la Corte di Appello, in particolare, prende atto della comunicazione della Agenzia Nazionale per la amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ANBSC relativa alla avvenuta destinazione dei beni del C. a finalità istituzionali e sociali non reversibili ed afferma che il pagamento della somma, spettante al B. , va posto a carico del Fondo Unico Giustizia FUG , autorizzando tale liquidazione e pagamento. 1.1 In data 21 marzo 2018, con il provvedimento qui impugnato, emesso in contraddittorio, la Corte di Appello ha dichiarato la inammissibilità della opposizione avverso la decisione predetta, proposta ai sensi dell’art. 667 co. 4 cod.proc.pen. da Equitalia Giustizia s.p.a Il motivo della declaratoria di inammissibilità è ravvisato nella tardività del deposito della opposizione, che risulta avvenuto il 25.1.2018. Premesso che l’ordinanza del 29.11.2017 risulta notificata dalla cancelleria al FUG di Milano in data 5.12.2017, la Corte di Appello osserva che tale atto assicura la conoscenza in capo all’ente Equitalia e determina la pendenza del termine idoneo alla opposizione, pari a giorni quindici. Si rappresenta, inoltre, nella decisione che la difesa del B. ha inviato copia dell’ordinanza al FUG in realtà ad Equitalia Giustizia, nde in data 9.1.2018, tramite posta certificata. Anche in rapporto a tale invio l’opposizione è tardiva la successiva notifica ad Equitalia Giustizia s.pa. operata dalla cancelleria in data 12.1.2018 che renderebbe tempestiva, in ipotesi, l’opposizione non vale a modificare la decorrenza del termine, che resta fissata alla notifica fatta al FUG, essendo pacifica la legittimazione dello stesso FUG. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Andrea Salustri con allegata nomina , Equitalia Giustizia s.p.a., nella qualità di ente gestore del FUG ai sensi dell’art. 61 co. 23 d.l. n. 112 del 2008 conv. con mod. in legge n. 133 del 2008. Dopo la esposizione dei fatti contenente talune precisazioni il ricorso introduce le doglianze che seguono 1 nullità della notificazione operata in data 5.12.20217 dalla cancelleria della Corte di Appello al FUG e comunque mancata conoscenza dell’atto da parte di Equitalia Giustizia. Si rappresenta che l’Ufficio FUG presso la Corte di Appello di Milano non costituisce una articolazione organizzativa di Equitalia Giustizia s.p.a. quanto, piuttosto, una articolazione organizzativa della medesima Corte di Appello. Si tratta di una articolazione organizzativa priva di autonoma soggettività giuridica. Si precisa che in ogni caso l’Ufficio FUG di Milano, anche in via di fatto, nulla ha comunicato ad Equitalia Giustizia, restituendo gli atti alla Corte di Appello per l’inoltro alla ANBSC, come risulta dalla nota FUG del 18.12.2017. Essendo il titolare esclusivo dei poteri di gestione Equitalia Giustizia s.p.a., la notifica del provvedimento del 29.11.2017 non poteva essere operata al FUG ma alla società di gestione, avente unica sede in XXXX. Ciò avveniva soltanto in data 12.1.2018, come risulta pacificamente dagli atti. Da ciò la erroneità della decisione impugnata. 2 vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Si evidenzia che dagli stessi contenuti della decisione non emerge che Equitalia Giustizia abbia avuto conoscenza del provvedimento prima della notifica a mezzo cancelleria del 12.1.2018. 3 nullità della notifica operata dalla difesa di B.B. ad Equitalia Giustizia s.pa. in data 9 gennaio 2018. Si rappresenta che nessuna validità ha la comunicazione realizzata dalla parte privata, ad Equitalia Giustizia, a mezzo pec, dovendo il provvedimento giudiziario essere trasmesso, in sede penale anche ai sensi dell’art. 666 cod.proc.pen. , dalla Cancelleria dell’Ufficio giudiziario. 3. Va dato del deposito di atti successivi al ricorso, sia da parte della società ricorrente Equitalia Giustizia che da parte del difensore di B.B. . 3.1 Equitalia Giustizia con motivi aggiunti e memoria di replica ribadiva i contenuti dell’atto di ricorso in particolare per quanto riguarda il terzo motivo e rappresentava l’assenza di procura speciale nell’atto difensivo del controinteressato. 3.2 B.B. , a mezzo dei difensori, nel prospettare la infondatezza del ricorso contesta la qualità di parte di Equitalia Giustizia s.p.a. in sede esecutiva, essendo stato il provvedimento originario emesso nei confronti della ANBSC. La notifica al FUG assicurava le finalità del provvedimento giurisdizionale in sede esecutiva. Si riafferma, in ogni caso, la notifica effettuata ad Equitalia Giustizia a mezzo PEC in data 9 gennaio 2018. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 1.1 Occorre qualificare, in via preliminare, il rapporto esistente sulla base delle norme che lo prevedono tra Equitalia Giustizia e Fondo Unico Giustizia. Viene in rilevo l’art. 2 del d.l. n. 143 del 2008 secondo cui Il Fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato Fondo unico giustizia , è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23. Viene altresì in rilievo l’art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 comma 23 23. Le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all’articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. Dunque va ritenuto che soltanto Equitalia Giustizia s.p.a. è il soggetto giuridico gestore del Fondo Unico Giustizia, il che impone il coinvolgimento di tale soggetto giuridico nelle procedure che incidono sulla consistenza patrimoniale del Fondo, nelle sue diverse articolazioni. 2. Ciò posto, la soggettività giuridica di Equitalia Giustizia s.p.a. imponeva la notifica a tale ente di un provvedimento come quello emesso dalla Corte di Appello di Milano in data 29.11.2017, Con tale decisione, infatti, è stata variata la soggettività giuridica dell’ente tenuto al soddisfacimento della pretesa risarcitoria vantata da B.B. , originariamente individuato nella ANBSC. Non può ipotizzarsi, pertanto, che il contraddittorio riguardasse la sola ANBSC e la parte privata, posto che il tenore della decisione determina il sorgere di un onere a carico di un terzo e tale terzo è, senza dubbio alcuno, individuabile in Equitalia Giustizia s.p.a Ove tale terzo non sia stato citato ai sensi dell’art. 666 cod.proc.pen. aspetto che esula dalla presente trattazione, dato l’oggetto del ricorso è evidente che, quantomeno, tale soggetto va ritenuto titolare della facoltà di opposizione ai sensi dell’art. 667 co.4 cod.proc.pen., con termine per l’esercizio di tale facoltà derivante dalla notifica del provvedimento operata dalla cancelleria del giudice, nel caso in esame avvenuta solo in data 12.1.2018, atto non surrogabile da iniziative della parte privata, atteso che la disposizione processuale azionata non prevede tale modalità alternativa. 3. Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per la trattazione ulteriore della procedura di opposizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per la trattazione ulteriore.