La condizione della “quasi flagranza” richiesta per procedere all’arresto

Come più volte affermato dalla Suprema Corte, è illegittimo l’arresto in flagranza effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base delle sole informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 54588/18, depositata il 6 dicembre. Il caso. Il Tribunale non convalidava l’arresto degli imputati per il reato ascrittogli perché mancava lo stato di flagranza di cui all’art. 382 c.p.p., in quanto l’arresto stesso era stato effettuato solo sulla base delle informazioni fornite da terzi. Il PM impugna l’ordinanza assumendo che il Giudice aveva errato nell’escludere lo stato di flagranza degli imputati. L’arresto in flagranza. Per la Suprema Corte, nel caso in esame il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui è illegittimo l’arresto in flagranza effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base delle sole informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, posto che, in tali casi, non ricorre la condizione della quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato . E nel caso in esame, l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, relative alle generalità dell’aggressore. Per tale motivo, gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso formulato dal PM.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 maggio – 6 dicembre 2018, n. 54588 Presidente Lapalorcia – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 5.7.2017 il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord non ha convalidato l’arresto di M.H. e Mr.Ai. , per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256-bis, d. Lgs. 152/2006, perché mancava lo stato di flagranza di cui all’art. 382 cod. proc. pen., siccome la Polizia giudiziaria aveva arrestato i prevenuti esclusivamente sulla scorta di informazioni di terzi ed ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l’incensuratezza dei prevenuti e le modalità rudimentali della condotta che escludevano una prognosi di recidiva, essendo sufficiente l’efficacia special-preventiva del procedimento in corso, nonché per difetto di elementi a sostegno del concreto ed attuale pericolo di fuga, siccome entrambi avevano collaborato con la Polizia giudiziaria operante, né il pericolo poteva trarsi sic et simpliciter dalla loro condizione di clandestinità. 2. Il Pubblico ministero impugna l’ordinanza per violazione di legge con riferimento agli art. 381-391 cod. proc. pen. Assume che il Giudice aveva errato nell’escludere lo stato di flagranza o quasi flagranza degli imputati, perché dagli atti era emerso che il 3.7.2017 i Carabinieri avevano ricevuto una telefonata del Comandante pro tempore della Polizia locale di San Marcellino, il quale aveva riferito che presso il suo ufficio erano stati portati due extracomunitari sorpresi precedentemente in un terreno vicino ad una fossa, scavata a regola d’arte, di mt 2x2,50 e profonda mt 3, nella quale erano stati inceneriti dei rifiuti di cui era ancora in corso la combustione intorno alla fossa v’erano buste di colore bianco, contenenti cassette di plastica e cassette di legno, oltre ulteriori elementi di plastica. Era evidente quindi che i Carabinieri erano intervenuti, recandosi negli uffici della Polizia municipale, pochi minuti dopo che i prevenuti erano stati bloccati dagli Operanti della Polizia municipale, nell’atto di incendiare materiale plastico, allertati dalla segnalazione di privati. Ritiene che, nel caso di specie, vi fosse stata l’immediata ed autonoma percezione, da parte di chi aveva proceduto all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. I Carabinieri, dopo aver avuto le delucidazioni del caso dalla Polizia locale, si erano recati in sito verificando la combustione. Chiede pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, essendo stata mal interpretata la norma sulla flagranza o quasi flagranza. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto che si ricava dalla pronuncia a Sezioni unite n. 39131/16, PM in proc. Ventrice, Rv 267591, secondo cui è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza , la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato nella specie l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore. Nelle successive sentenze si è ribadito il medesimo principio. Si vedano ex plurimis Sez. 2, n. 20867/17, Paunov, Rv. 270360, che ha precisato che in caso di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato richiede l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le cose o le tracce del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce caso in cui è stata ritenuta immune da censure la convalida dell’arresto, nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata, eseguita da una pattuglia della polizia che, a seguito di telefonata al 113, dopo aver inseguito l’auto segnalata, aveva bloccato uno dei malviventi e rinvenuto nell’auto la refurtiva appena trafugata, oltre agli strumenti utilizzati per la commissione del reato Sez. 4, n. 23162/17, PM in proc. Visonà, Rv. 270104, per la quale è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza , la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato caso di fuga dopo un incidente stradale, per il quale la Corte ha ritenuto esente da censure l’ordinanza di non convalida dell’arresto in quanto eseguito all’esito di investigazioni durate circa ventuno ore, con assunzione di sommarie informazioni e verifiche sui veicoli coinvolti Sez. 4, n. 53553/17, PM in proc. Kukiqi e altro, Rv. 271683, secondo cui non è necessario che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato caso in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i Carabinieri avessero proceduto all’arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sorpresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell’autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l’altro presso l’ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate. Nella specie, è pacifico che il verbale di arresto sottoposto alla convalida del Giudice è stato redatto dai Carabinieri e non dalla Polizia municipale, la quale aveva chiamato i Carabinieri riferendo che si era recata sul terreno da cui provenivano odori nauseabondi come da segnalazione dei cittadini ed aveva constatato l’attività di combustione in corso di materiale vario tra cui plastica e legno oltre alla presenza di due algerini vicino al fossato che avevano dichiarato di lavorare per altro soggetto e di ricevere la paga giornaliera di Euro 25,00. È vero quello che afferma il Pubblico ministero nel suo ricorso, e cioè che i Carabinieri erano intervenuti pochi minuti dopo che gli indagati erano stati già bloccati dagli Agenti della Polizia municipale e portati al loro Ufficio, ma dal verbale di cui il Pubblico ministero ha riportato un ampio stralcio si desume che i Carabinieri non avevano constatato di persona i fatti ed avevano proceduto all’arresto sul narrato della Polizia municipale. Il Pubblico ministero sostiene che i Carabinieri, appresi i fatti nel Comando della Polizia municipale, si erano recati sul terreno ove avevano verificato la combustione ancora in corso. Ma tale circostanza è irrilevante perché i Carabinieri non hanno potuto verificare di persona il collegamento tra gli algerini arrestati e la combustione, fatto del quale, invece, hanno saputo dalla Polizia municipale. Si è pertanto al di fuori del caso della quasi flagranza che presuppone pur sempre un’autonoma percezione dei fatti, ivi compresa la riferibilità all’autore, da parte di chi procede all’arresto. Il Pubblico ministero non si è confrontato con la giurisprudenza delle Sezioni unite citata dal Giudice, ma si è limitato a segnalare una risalente pronuncia del 2007 la n. 21172/07, PM in proc. Riaviz, Rv 236671 relativa alle conseguenze dell’accoglimento del suo ricorso in termini di annullamento senza rinvio. Nulla per le spese trattandosi di ricorso del Pubblico ministero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.