Violazione degli obblighi di assistenza del coniuge e del genitore non coniugato

È rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale relativamente agli artt. 2, comma 1, lett. c e 7, comma 1, lett. b e o d.lgs. n. 21/2018, nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con gli artt. 25 e 76 Cost

Così la Corte d’Appello di Trento con ordinanza del 21 settembre 2018. Il caso. L’imputato veniva condannato per il reato di cui all’art. 12- sexies , l. n. 898/1970. Avverso la sentenza proponeva gravame. Nelle more, tuttavia, il suddetto reato veniva abrogato d.lgs. n. 21/2018 Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lettera q , l. n. 103/2017 che, contestualmente, abrogava altresì l’ipotesi prevista dall’art. 3, l. n. 54/2006, recante Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli”, norma che estendeva la previsione dell’art. 12-s exies citato, oltre ai casi di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ai casi di nullità dello stesso, anche alle ipotesi di violazione degli obblighi di natura economica ivi previste nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. La nuova fattispecie di cui all’art. 570-bis c.p Nel rispetto della riserva di codice prevista dalla l. n. 103/2017, si inseriva nel codice penale, di contro, il delitto di cui all’art. 570 -bis c.p. che prevede la Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. La norma punisce con le stesse pene di cui all’art. 570 c.p., il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. Si tratta, come si riscontra immediatamente dalla lettura della norma, di un reato proprio che può essere commesso solo ed esclusivamente dal coniuge. Pertanto, la sua tutela è unicamente nei confronti dei figli di genitori che siano stati uniti in matrimonio. Manca, tuttavia, nella nuova previsione, un’analoga incriminazione a quella prevista dall’art. 3 l. n. 54/2006 che, dunque, allo stato, risulta del tutto abrogata. La giurisprudenza prima della modifica abrogativa. Secondo la Corte di Cassazione, in base ad una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni contenute nella l. n. 54/2006, si doveva equiparare, anche dal punto di vista penale, la tutela apprestata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio. Pertanto, il delitto di cui all’art. 12- sexies l. n. 898/1970 si configurava oltre che nei confronti di genitori separati, divorziati e in caso di matrimoni nulli, anche nel caso di violazioni di obblighi di natura economica nei confronti dei figli dopo la cessazione di una convivenza come peraltro sancito anche da Cass. Pen., sentenza n. 12393/2018 . Tale lettura appare del tutto conforme al dettato normativo, anche alla luce di una interpretazione sistematica che tiene conto dell’introduzione dell’istituto delle unioni civili, pena una inaccettabile diversità di trattamento che avrebbe accordato una tutela penale solo ai figli di genitori coniugati, rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio. Precisa ulteriormente la Corte che tale interpretazione è sicuramente corretta anche alla luce del fatto che gli obblighi dei genitori nascono dal rapporto di filiazione a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto matrimoniale. Questione di legittimità costituzionale. Ebbene, nel caso specifico, la Procura Generale ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. c e 7, comma 1 lett. b ed o d.lgs. n. 21/2018, nella parte in cui si è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato. Ed infatti, come già detto, dalla lettura delle norme suddette si ricava come sia stata esclusa dalla riforma la punizione di tutte quelle violazioni economiche di obblighi disposti, in sede giudiziaria, nei confronti di figli di genitori non coniugati. Pertanto, ad oggi, il genitore di figli avuti con persona non unita in matrimonio che si sottrae ai propri obblighi di mantenimento della prole, diversamente da quanto accadeva nel periodo pre riforma, è esente da ogni responsabilità penale. Art. 570-bis e 570 c.p La Corte di Appello di Trento, nondimeno, nella propria analisi della questione, esclude che l’abrogazione del delitto per la ipotesi suddetta fosse previsto dalla legge delega, atteso che la stessa richiedeva un riordino della materia penale ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore”. E quindi rileva la sussistenza di un palese eccesso di delega. Oltre ciò, evidenzia che, se in linea di principio il delitto previsto dall’art. 12-s exies e 3 citati potrebbe essere inquadrato ai sensi dell’art 570, comma 2, n. 2, c.p., in realtà, la norma richiederebbe, per la sua integrazione, oltre alla violazione dell’obbligo di mantenimento, anche la conseguente mancanza dei mezzi di sussistenza, evento che, invece, nella fattispecie di cui all’art. 570-b is c.p. non è previsto. Infine, con riguardo alle differenze tra le fattispecie, deve rilevarsi che, mentre l’art. 570 c.p. presuppone una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie che si sostanzi in una violazione dei doveri corrispondenti alla propria responsabilità di genitore, l’art. 570- bis c.p., invece, si limita a punire il mero inadempimento di obblighi di natura economica.

Corte d’Appello di Trento, ordinanza 21 settembre 2018 Presidente/Estensore Spina Rilevato che la Corte è stata investita del processo penale a carico di , nato a il 1972, in ordine al reato di cui all’articolo 12- sexies della Legge 1° dicembre 1970 numero 898, come richiamato dall’articolo 3 della legge 8 febbraio 2006 numero 54, su appello del difensore dell’imputato, il quale ha impugnato la sentenza di data . 2016 numero 1/16 in ordine al capo con cui il Tribunale di ha dichiarato la colpevolezza del prevenuto per il contestato delitto e lo ha condannato - riunito il reato in continuazione con quello per il quale è intervenuta sentenza del Tribunale di Rovereto numero del 6.3.2014 - alla pena di mesi due di reclusione, con rideterminazione della pena finale in mesi cinque di reclusione considerato che nelle more del proposto gravame è entrato in vigore il Decreto Legislativo 1° marzo 2018 numero 21, il quale, in attuazione della Legge 23 giugno 2017 numero 103, contenente, tra l’altro, la delega al Governo ad attuare il principio della riserva di codice nella materia penale, ha espressamente abrogato gli articoli 12 sexies della Legge 1° dicembre 1970 numero 898 e 3 della legge 8 febbraio 2006 numero 54, inserendo contestualmente nel codice penale l’articolo 570 bis e che nella nuova previsione incriminatrice risulta esclusa la condotta illecita del genitore non coniugato Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli” vista la richiesta preliminare del Procuratore Generale di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 comma 1 lettera c e 7 comma 1 lettere b e o della decreto legislativo 1° marzo 2018 numero 21 nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato sentite le parti, all’esito della discussione la Corte ha deciso come da dispositivo. Osserva La questione di costituzionalità sollevata appare non manifestamente infondata. Con la Legge 23 giugno 2017 numero 103, intesa ad operare incisive modifiche del codice penale, di quello di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, veniva, fra l’altro, attribuita, nel comma 82, delega al Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina di varie materie, tra cui quella dell’ordinamento penitenziario e, in particolare, nel successivo comma 85, venivano individuati i profili e i relativi principi e criteri direttivi cui attenersi. Nella lettera q del comma da ultimo citato era indicato il profilo della attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale” mentre principio e criterio direttivo da seguire erano espressamente indicati nella finalità di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena”. Nell’esercizio delle deleghe attribuite dalla Legge 103/2017 il Governo emanava, tra gli altri, il Decreto Legislativo 21/2018 per l’attuazione della riserva di codice nella materia penale e, in particolare, trasferiva” in unico articolo del codice penale le già esistenti previsioni incriminatrici della sottrazione agli obblighi di assistenza familiare. Tale operazione veniva realizzata a. abrogando, con l’articolo 7, comma 1, lett. b e o , del decreto legislativo - l’articolo 12-sexies della Legge 1° dicembre 1970 numero 898 c.d. Legge sul divorzio , che applicava le pene previste dall’articolo 570 del codice penale al coniuge divorziato che si sottraeva all’obbligo di corresponsione, all’altro ex coniuge e ai figli, dell’assegno stabilito dall’autorità giudiziaria in sede di pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio - l’articolo 3 della Legge 8 febbraio 2006 intitolata Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli , che estendeva con l’articolo 3 la previsione incriminatrice del citato articolo 12-sexies alle violazioni degli obblighi di natura economica in essa previsti, precisando nell’articolo 4 comma 2 che tale disposizione si applicava, oltre che nelle già previste ipotesi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche in caso di nullità del medesimo, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati b. inserendo nel codice penale, con l’articolo 2 comma 1 lett. c del medesimo decreto legislativo - l’articolo 570-bis c.p. intitolato Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che, per esplicito suo dettato, incrimina e punisce con le pene previste dall’articolo 570 c.p. le violazioni dell’obbligo di natura economica stabilito in sede giudiziaria nei casi di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio nonché in quelli di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Sul punto, deve rilevarsi che con riferimento alla previgente disposizione normativa di cui all'articolo 3 della legge numero 54/2006, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, secondo una lettura combinata, sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni normative contenute nella legge numero 54/2006, di equiparare, anche dal punta di vista penale, la tutela apprestata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio. E’ quindi da considerare diritto vivente il principio secondo il quale il reato di omesso versamento l'assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell'articolo 12-sexies Legge 1 dicembre 1970, numero 898 richiamato dall'articolo 3 della Legge 8 febbraio 2006 numero 54 , è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che, alla luce di un'interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla legge 20 maggio 2016, numero 76 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 numero 154, che ha inserito l'articolo 337-bis c.c., l'articolo 4, comma secondo, legge numero 54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere interpretato con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio cfr. Cass. numero 25267/2017 . In tal caso la Cassazione ha valorizzato l'indirizzo normativo volto a perequare la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, sottolineando come gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio. In quest'ottica, si è ritenuto che l'interpretazione sistematica degli artt. 3 e 4 legge numero 54 del 2006 doveva deporre nel senso della totale equiparazione anche della disciplina penalistica posta a presidio dell'esatto adempimento delle obbligazioni statuite a carico dei genitori in favore del figli all'esito della cessazione della convivenza. Tale indirizzo è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza numero 12393/2018, che ha precisato che In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell'articolo 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, numero 898 richiamato dall'articolo 3, legge 8 febbraio 2006 numero 54 , è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza. In motivazione, la Corte ha precisato che gli artt. 337-bis. e ss. cod. civ., richiamati dall'articolo 155 cod. civ., integrano il precetto penale riempiendo di contenuto gli obblighi di assistenza in esso menzionati in virtù di un meccanismo applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, legge numero 54 del 2006 ”. Dalla combinata lettura delle norme denunciate di incostituzionalità si desume, invece, che sono stati esclusi dalla punizione penale le omissioni di obblighi economici disposti, in sede giudiziaria, in favore di figli nati fuori del matrimonio. Ogni eventuale dubbio in proposito è superato dalla testuale individuazione del soggetto attivo del reato di nuova formulazione, che è il coniuge. Infatti, mentre l’abrogata normativa stabiliva che colpevole del reato poteva essere chiunque fosse onerato del contributo di mantenimento in favore dei figli, la riforma in questione introduce un reato proprio, che, può essere commesso solo da chi sia, o sia stato, unito in matrimonio con l’altro genitore del figlio beneficiato dall’assegno di mantenimento. Conseguentemente, il genitore di figli avuti con persona non unita in matrimonio va ora esente da ogni responsabilità penale in caso di sua sottrazione agli obblighi di mantenimento della prole, né è possibile alcuna interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione, nella parte censurata, contrariamente a quanto era possibile effettuare rispetto alla previgente formulazione dell'articolo 3 della legge numero 54/2006, per il chiaro tenore letterale della stessa. Risulta, dunque, essere stata operata dal Legislatore delegato una abrogazione, non solo formale e funzionale alla realizzazione della riserva di codice, ma sostanziale di una parte della previgente previsione incriminatrice. E’ da escludersi che siffatto potere fosse attribuito dalla Legge delega, non solo in considerazione dell’inequivocabile mandato di mero trasferimento nell’unicità organica del codice penale di fattispecie criminose disseminate in leggi speciali, ma anche, come già osservato, in virtù della esplicitata finalità di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni in funzione dell’effettività della funzione rieducativa della pena in conformità ai principi costituzionali. Il riscontro al rilievo da ultimo svolto è costituito dalla medesima relazione illustrativa dello Schema del Decreto Legislativo in questione. In essa è affermato che lo Schema è stato basato sui lavori della Commissione Marasca, istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 3 maggio 2016, in esito ai quali era stato predisposto un progetto che prevedeva un riordino della materia penale ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore” dovendosi escludere che l’attività delegata possa consistere in modifiche alle fattispecie criminose vigenti, contenute in contesti diversi dal codice penale”. Osserva ancora la Corte che, in linea teorica, il fatto rubricato originariamente quale violazione degli artt. 12-sexies e 3 citati potrebbe essere riqualificato quale reato previsto dall’articolo 570 comma 2 numero 2 dell’articolo 570 c.p., che può essere commesso da chiunque”, ma, per la sua integrazione, oltre alla condotta omissiva del mantenimento, occorre l’evento della conseguente mancanza dei mezzi di sussistenza, evento non necessariamente correlato agli inadempimenti in questione e che, dunque, deve essere, oltre che verificato in fatto, contestato dal Pubblico Ministero contestazione che non è avvenuta nel caso di specie e ritenuto dal Giudice. Deve essere poi evidenziata l'assenza di una querela in atti sporta dalla persona offesa quale esercente la potestà sui due figli minori, al fine di ritenere integrata l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 570, comma 1 c.p. per aver eventualmente l'imputato violato i doveri corrispondenti alla propria responsabilità genitoriale, anche se deve comunque evidenziarsi la diversità ontologica tra tale fattispecie incriminatrice che presuppone una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie” e l’ipotesi dell’articolo 570-bis c.p., come era per l’abrogata ipotesi di cui all’articolo 12-sexies che punisce il mero inadempimento di obblighi di natura economica , diversità che è confermata dal mantenimento nell’ordinamento giuridico del citato articolo 570 c.p., nonostante l’introduzione dell’articolo 570-bis c.p. In tale contesto, per quanto riguarda il denunciato eccesso di delega, rileva la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale il difetto di delega, se esistente, comporta un esercizio illegittimo da parte del Governo della funzione legislativa” e l’abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si porrebbe in contrasto con l’articolo 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell’intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante” cfr. Corte Cost. numero 5/2014 . La citata sentenza precisa che, in tal caso, la normazione adottata in sede delegata si pone in specifico contrasto con l’articolo 76 Cost. che ammette l’esercizio della funzione legislativa da parte del Governo ma solo su delega del Parlamento per oggetti definiti e nell’ambito dei principi e criteri direttivi fissati dal delegante. Lo stesso Giudice delle leggi ha attribuito a sé medesimo il potere di verifica sull’esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata quale strumento di garanzia del rispetto del principio della riserva di legge in materia penale La questione di costituzionalità è anche rilevante nel presente processo. Per le considerazioni operate in ordine all’addebito rivolto in fatto all’imputato omesso versamento di contributi di mantenimento in favore di figli minori nati fuori del matrimonio e alla più riduttiva previsione incriminatrice contenuta nell’articolo 570-bis c.p. non applicabile ai genitori non coniugati – esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata - è evidente come le norme qui impugnate abbiano rilevanza giuridica. Nel caso di caducazione delle disposizioni abrogative del reato di cui all’articolo 12-sexies, si pone peraltro il problema della ammissibilità di una questione di costituzionalità che comporterebbe pronuncia in malam partem, tanto più in campo penale. Osserva sul punto il Collegio che è la stessa sentenza numero 5 del 2014 della Corte Costituzionale ad affrontare e risolvere la problematica. Tale pronuncia, richiamando la precedente sentenza numero 28 del 2010, pone la distinzione tra controllo di legittimità costituzionale ed effetti delle sentenze di accoglimento nel processo principale. Quanto al primo tema, la Corte ha escluso che il predetto controllo possa soffrire limitazioni purché la norma impugnata sia applicabile nel processo d’origine. Quanto al secondo profilo, si ricorda che la Corte, con la sentenza numero 294 del 2011, ha espressamente affermato essere ininfluenti gli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge ai fini della valutazione sulla rilevanza nel processo a quo, salvo restando che spetterà al giudice del merito valutare le eventuali conseguenze applicative che potranno derivare da una eventuale pronuncia di accoglimento. P.Q.M. Visto l'articolo 23, legge 11 marzo 1953, numero 87 Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente agli articoli 2 comma 1 lettera c e 7 comma 1 lettere b e o del decreto legislativo 1° marzo 2018 numero 21 nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con gli artt. 25 e 76 della Costituzione, nei termini e per le ragioni indicate nella parte motiva Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale Dispone che la presente ordinanza, unitamente alla motivazione, sia notificata all'imputato, al difensore dell’imputato, al P.M. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.