Ubriaco in bici: salva la patente di guida

Condanna confermata per l’imputato beccato in condizioni psico-fisiche precarie in sella a una bicicletta. La violazione compiuta, ossia aver guidato in stato di ebbrezza, non è però sufficiente a comportare la sospensione della patente decisivo il fatto che l’uomo sia stato fermato mentre utilizzava in strada un velocipede, mezzo che non richiede alcun titolo abilitativo per la guida.

Condanna inevitabile per un uomo – di oltre 80 anni di età – beccato a guidare la propria bici in condizioni psico-fisiche inadeguate, cioè ancora sotto gli effetti di sostanze alcoliche da lui ingerite poco tempo prima. Illegittima, invece, la sospensione della sua patente di guida. Tale sanzione non è applicabile, spiegano i Giudici, perché la violazione al codice della strada è stata realizzata in sella a una bicicletta Cassazione, sentenza n. 54032/18, sez. IV Penale, depositata oggi . Abilitazione. Facilmente ricostruito l’episodio, l’uomo fermato perché guidava in maniera discutibile la propria bici finisce sotto processo con l’accusa di guida in stato di ebbrezza . E dinanzi ai Giudici del Tribunale sceglie di patteggiare la strada del patteggiamento, con condanna penale e sanzione accessoria, ossia sospensione della patente di guida per dodici mesi . Quest’ultimo provvedimento viene mal digerito dall’uomo, che, nonostante l’età avanzata – oltre 80 anni –, vuole poter continuare a guidare la propria automobile. Ecco spiegato il ricorso in Cassazione, ricorso con cui viene evidenziato che il Codice della strada è stato sì violato ma alla guida di una bicicletta, mezzo per il quale non è previsto il rilascio di alcuna abilitazione . Questo dettaglio è ritenuto decisivo dai Giudici del Palazzaccio, i quali, difatti, ritenendo fondata l’osservazione proposta dai legali dell’uomo, cancellano il provvedimento con cui è stata stabilita la sospensione della patente di guida . E ora l’anziano ciclista potrà tranquillamente mettersi al volante della propria vettura.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 ottobre – 3 dicembre 2018, n. 54032 Presidente Piccialli – Relatore Bruno Motivi della decisione 1. I difensori di fiducia di Cu. Lu. propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia in data 21/2/2018 nei confronti del ricorrente, con cui è stata applicata la pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b e 2- bis cod. strada, con sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. Al Cu. era contestato di avere circolato a bordo di una bicicletta in stato di ebbrezza. Il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 186 cod. strada, avendo il Tribunale disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante che il fatto sia stato commesso alla guida di una bicicletta, mezzo per il quale non è previsto il rilascio di alcuna abilitazione. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve premettersi che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale così Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Rv. 262038 . Costituisce tuttavia orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede così Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cotogna, Rv. 255081 conforme Sez. 4 n. 20364 dell'11/1/2017 n.m. . Nel caso in esame, poiché il fatto è stato commesso alla guida di una bicicletta, per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo, il Giudice ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. 2. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte di Cassazione può provvedere direttamente alla sua eliminazione, in forza dell'art. 620, comma 1, lett. I cod. proc. pen. che consente di adottare i provvedimenti necessari ove sia superfluo il rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.