L’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento non rientra nel concetto di abnormità

Si parla di abnormità dell’atto processuale quando essa riguardi sia il profilo strutturale, qualora l’atto stesso si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso comporti la stasi del processo, pur se non estraneo al sistema normativo.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 53791/18, depositata il 30 novembre. La vicenda. Il Tribunale per i minorenni accoglieva l’istanza di differimento dell’udienza, motivata dall’insorgenza di un contemporaneo impegno professionale, presentata dal difensore della parte nell’ambito di un procedimento, rinviando l’udienza. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo l’abnormità del provvedimento poiché il difensore istante aveva comunicato il proprio impedimento tardivamente pur essendone a conoscenza da molto tempo prima. L’abnormità dell’atto processuale. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, l'abnormità dell’atto processuale può riguardare sia il profilo strutturale, qualora si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso comporti la stasi del processo, pur se non estraneo al sistema normativo. Questo non ricorre nel caso in esame dato che il potere di rinviare il processo per la sussistenza di un legittimo impedimento del difensore, anche di natura professionale, non si pone al di fuori del sistema processuale ed inoltre l’eventualità che tale potere sia stato esercitato pur non essendoci tutti i presupposti enunciati dal codice di rito o dall’elaborazione giurisprudenziale, costituisce vicenda valutabile in altre sedi, ma comunque non idonea a determinare una situazione di stasi del processo. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 ottobre – 30 novembre 2018, n. 53791 Presidente Diotallevi – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 06/06/2018, il Tribunale per i Minorenni di Campobasso ha accolto un’istanza di differimento dell’udienza, motivata dall’esistenza di un contemporaneo impegno professionale, presentata dal difensore di M.F. e P.S. nel procedimento a carico anche di A.N. , rinviando la causa all’udienza del 24/10/2018. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, deducendo l’abnormità del provvedimento in quanto, il difensore istante aveva comunicato il proprio impedimento solo in data 24/05/2018, pur essendone a conoscenza sin dal 11/04/2018 inoltre, trattavasi di impegno successivo a quello indicato nell’istanza infine, nessuna indicazione era contenuta nell’istanza circa l’impossibilità di nominare sostituti per fronteggiare il contemporaneo impegno. Si ritiene configurabile l’abnormità della decisione avendo il Tribunale motivato l’accoglimento dell’istanza solo attraverso una valutazione comparativa dei due impegni, senza prendere in considerazione i predetti parametri rispetto ai quali la valutazione comparativa dei due impegni doveva assumere valenza meramente sussidiaria. 3. Con requisitoria depositata il 14/09/2018, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non potendo l’ordinanza di rinvio del procedimento per legittimo impedimento professionale essere considerata espressione di un potere non riconosciuto al giudicante ancorché non correttamente esercitato nella specie , e non avendo tale provvedimento causato la irrimediabile stasi processuale che caratterizza l’atto funzionalmente abnorme. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve invero convenirsi con l’ottica ricostruttiva del Procuratore Generale, imperniata sull’elaborazione giurisprudenziale in tema di atto abnorme si è infatti chiarito, anche sulla scorta di un noto intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo così, tra le tante, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275 . 3. Tale situazione non ricorre nella situazione denunciata. Per un verso, il potere di rinviare il processo per la sussistenza di un legittimo impedimento del difensore, anche di natura professionale, non si pone evidentemente al di fuori del sistema processuale, essendo anzi espressamente previsto dal codice di rito per altro verso, l’eventualità che tale potere sia stato esercitato pur non ricorrendo tutti i presupposti enucleati dal codice e/o dall’elaborazione giurisprudenziale, costituisce vicenda eventualmente valutabile in altre sedi, ma certamente inidonea a determinare Una situazione di irrimediabile stasi processuale, che costituisce - come appena ricordato - il tratto caratterizzante dell’atto abnorme sotto il profilo funzionale. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.