La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica dinanzi al Giudice di Pace

La Corte di Cassazione ribadisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., non si applica nei procedimenti aventi ad oggetto reati che rientrano nella competenza del GdP.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 53400/18, depositata il 28 novembre. La vicenda. Il Tribunale confermava la decisione del GdP che condannava l’imputato per il reato di minaccia nei confronti di una donna. Avverso tale decisione l’imputato ricorre per cassazione denunciando, in particola modo ed in relazione all’art. 131- bis c.p., manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale riteneva non applicabile al procedimento dinanzi al GdP l’istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’istituto. Per la Corte di legittimità il ricorso è dichiarato inammissibile in quanto si pone in contrasto con il principio in precedenza affermato dalle Sezioni Unite sentenza n. 53683/2017 sulla base del quale la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, indicata nell’art. 131- bis c.p., non si applica nei procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del GdP. Ciò perché, prevale la peculiarità del sistema sostanziale e processuale complessivo introdotto in relazione ai reati che rientrano nella competenza del GdP, nell’ambito dei quali la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 maggio – 28 novembre 2018, n. 53400 Presidente Fumo – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza resa in data 19 aprile 2017, il Tribunale di Enna, in funzione di giudice di appello, ha confermato quella del Giudice di pace di Piazza Armerina, che aveva condannato l’imputato T.M.F. alla pena di Euro 51,00 di multa per il reato di cui all’articolo 612 cod. pen., per avere minacciato a B.D. un danno ingiusto proferendo al suo indirizzo le espressioni Tu lo sai chi sono io? Mi conosci? Prima di fare una denuncia informati chi sono le persone, informati pure chi sono i T. a omissis . Per stavolta me la sto pensando così, la prossima volta non so come la penso . 2. Con impugnativa in data 2 maggio 2017, ricorre personalmente l’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza menzionata perché affetta dai vizi denunciati nei motivi che seguono. Per l’effetto deduce 2.1. il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 131-bis cod. pen., e quello di manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non applicabile al procedimento davanti al Giudice di pace l’istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto 2.2. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 612 cod. pen. e 192 cod.proc.pen., e il vizio di motivazione da travisamento delle prove dichiarative, posto che l’espressione riportata nella contestazione difetterebbe del requisito della prospettazione di un danno ingiusto e di essa, comunque, il giudice censurato avrebbe travisato il senso, attribuendole un significato intimidatorio, pur in mancanza di prove della pericolosità del deducente e dei familiari nondimeno il tenore delle dichiarazioni della parte offesa e della testimone D. , allegate al ricorso, sarebbe tale da scardinare la tenuta logica dell’impianto argomentativo della decisione contrastata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587, secondo cui La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace . Il rapporto tra l’articolo 131-bis cod.pen. e l’articolo 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, infatti, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa. 3.2. Il secondo motivo deduce vizi non consentiti nel giudizio di legittimità. 3.2.1. Deve essere preliminarmente ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. riguardanti l’attendibilità dei testimoni dell’accusa non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’articolo 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. - non essendo l’inosservanza della disposizione di cui all’articolo 192 cod. proc. pen. prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza -, ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e dell’articolo 606, comma 1, cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 - dep. 15/09/2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294 , e che il vizio di travisamento della prova - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente - è ravvisabile quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetto doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 . Nondimeno, è jus receptum che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Grancini, Rv. 272406 . Poiché a tali criteri il ricorrente non si è attenuto nell’articolazione del motivo di ricorso esaminato - che si profonde in una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, come tale non sottoponibile allo scrutinio del giudice di legittimità-, lo stesso non è idoneo a costituire un valido rapporto processuale. 3.2.11. Peraltro, non si registra, nella decisione impugnata, neppure la denunciata erronea applicazione dell’articolo 612 cod. pen., atteso che la valorizzazione delle circostanze di contesto in cui la espressione venne pronunciata dall’imputato - in particolare il riferimento alla precedente denuncia sporta dalla parte offesa nei confronti dell’interlocutore e lo stato di forte turbamento accusato dalla destinataria delle espressione, che la aveva interpretata come un invito a riflettere sulle conseguenze di un tale atto in considerazione della possibilità di ricevere ritorsioni - si pone in linea con i parametri ermeneutici elaborati in materia da questa Corte secondo i quali Nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678 4. Dalle considerazioni esposte discende, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.