Requisiti per la nomina ad avvocato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia

La designazione quale difensore d’ufficio dell’imputato, in sostituzione di quello di fiducia, di un avvocato non iscritto all’apposito elenco dei difensori d’ufficio, non configura un’ipotesi di nullità.

Il fatto. Così la sentenza della Suprema Corte n. 53402/18, depositata il 28 novembre, decidendo sul ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Palermo confermava la condanna dell’imputato per lesioni personali e minaccia. Il ricorrente deduceva la nullità della pronuncia per violazione di norme processuali in tema di nomina del difensore d’ufficio. Ricostruendo la vicenda era emerso che il difensore di fiducia del ricorrente aveva depositato rinuncia al mandato difensivo, alla quale seguiva la designazione da parte del Presidente della Corte d’Appello di un altro difensore immediatamente reperibile disponendo la notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio del difensore d’ufficio. Non però stata formalizzata la nomina dell’avvocato immediatamente reperibile come difensore d’ufficio, essendosi i giudici limitati alla sostituzione del difensore di fiducia rinunciatario. Sottolineava inoltre il ricorrente che l’avvocato designato non era neppure iscritto all’elenco dei difensori d’ufficio. Designazione del difensore d’ufficio. Il Collegio ricorda che, secondo la costante giurisprudenza, la designazione quale difensore d’ufficio dell’imputato, in sostituzione di quello di fiducia, di un avvocato non iscritto all’apposito elenco dei difensori d’ufficio, non configura un’ipotesi di nullità ai sensi degli artt. 178, lett. c e 179 c.p.p E’ stato inoltre precisato che non costituisce causa di nullità del giudizio la designazione in udienza, quale difensore d’ufficio in sostituzione di altro difensore d’ufficio, di un avvocato occasionalmente presente in aula e non iscritto all’apposito elenco. L’art. 97, comma 4, c.p.p. infatti nel prevedere l’obbligo di nominare un sostituto iscritto nell’elenco, fa riferimento ad un difensore immediatamente reperibile, senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d’ufficio e senza comminare alcuna nullità nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo stesso . In conclusione, la Corte sottolinea come la giurisprudenza ritenga preminente un criterio sostanziale incentrato sulla necessità della presenza di un’assistenza tecnica in ogni fase del procedimento. Nel caso di specie, pur assumendo come esatte le premesse del ricorrente, i Supremi Giudici affermano che non si è verificata alcuna nullità insanabile e dichiarano dunque inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 giugno – 28 novembre 2018, n. 53402 Presidente Fumo – Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza, emessa in data 3/11/2015, il Tribunale di Palermo condannava C.S. , previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione, oltre al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in Euro 1.000,00, e alle spese sostenute dalla parte civile, per i reati di lesione personale e minaccia aggravata, unificati dal vincolo della continuazione, commessi in danno di S.G. , presidente del collegio sindacale della Italiacom spa, durante una riunione, nel corso della quale l’imputato, nella veste di socio, per contrasti insorti, aveva minacciato di morte la parte lesa, aggredendola con pugni e procurandole lesioni giudicate guaribili in giorni 27 fatti avvenuti in omissis . Con sentenza, emessa in data 9/06/2017, la Corte d’Appello di Palermo confermava la predetta sentenza, condannando l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. 2. C.S. , tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, allegando un unico motivo. 2.1 Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c , c.p.p., per inosservanza di disposizioni processuali, stabilite a pena di nullità assoluta, ex art. 97, 107, 161, 178 e 179 c.p.p In data 14/02/2017, il difensore di fiducia del C. , avv. Antonio Sottosanti, aveva depositato rinuncia al mandato difensivo, dopo di che il Presidente della Corte d’Appello aveva designato l’avv. Tiziana Monterosso, odierno difensore, quale difensore prontamente reperibile, disponendo che la notifica del decreto di citazione a giudizio fosse effettuata presso il domicilio del difensore d’ufficio. Successivamente era emerso che i giudici non avevano proceduto alla nomina del difensore d’ufficio, con conseguente violazione del disposto di cu all’art. 97, comma 4, c.p., limitato alla sostituzione del difensore di fiducia tramite un difensore prontamente reperibile. Ciò tanto più considerato che la rinuncia del difensore di fiducia non ha effetto, ai sensi dell’art. 107 c.p.p., fino alla nomina di un nuovo difensore di fiducia. L’irritualità della procedura sarebbe confermata dal fatto che l’avv. Monterosso non risulta iscritta all’albo dei difensori d’ufficio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo gli orientamenti di legittimità, ormai consolidati, la designazione quale difensore d’ufficio dell’imputato, in sostituzione del difensore di fiducia, regolarmente citato e non comparso, di un avvocato non inserito nell’apposito elenco dei difensori d’ufficio art. 97, comma secondo, c.p.p. , non configura alcuna nullità ai sensi degli art. 178, lett. c , e 179 c.p.p. Sez. 1 n. 22934 del 9/05/2006 . Sulla stessa scia, è richiamabile la pronuncia, secondo la quale non è causa di nullità del giudizio la designazione in udienza, quale difensore di ufficio in sostituzione di altro difensore d’ufficio, di un legale occasionalmente presente in aula non iscritto nell’elenco del Consiglio dell’ordine forense di cui all’art. 97, comma 2, cod. procomma pen., in quanto il comma quarto del medesimo articolo, nel prevedere l’obbligo di nominare un sostituto iscritto nell’elenco, fa riferimento ad un difensore immediatamente reperibile, senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d’ufficio e senza comminare alcuna nullità nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo stesso Sez. 1 n. 56347 del 4/07/2017 Rv 271907. Alla luce del complesso delle pronunce richiamate, è sufficiente osservare che la giurisprudenza ritiene preminente un criterio di natura sostanziale, incentrato sull’esistenza in ciascuna fase del procedimento di un’assistenza tecnica, idonea a garantire l’esercizio dei diritti riservati alla difesa, e su un conseguente mancato riscontro di effetti invalidanti, ricollegabili all’inosservanza delle diposizioni pertinenti alla nomina dei difensori d’ufficio. 2. Nel caso di specie, pur assumendosi come esatte tutte le premesse esposte da parte ricorrente, è giocoforza affermare che non si è verificata alcuna nullità insanabile, come invece prospettato dalla difesa del C. . 3. Alla luce di tali considerazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ponendosi a carico del ricorrente le spese del procedimento e il pagamento di una somma, che si reputa equo determinare in Euro 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende lo stesso va anche condannato al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.