In caso di sottrazione di energia elettrica ad uso domestico è legittimo l’arresto in flagranza

Gli Ermellini, annullando un provvedimento di diniego della convalida dell’arresto in flagranza di tre soggetti che avevano manomesso il contatore dell’energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete, escludono la configurabile dell’attenuante del danno di speciale tenuità.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 53448/18, depositata il 28 novembre. Il caso. Il Tribunale di Latina negava la convalida dell’arresto in flagranze di tre soggetti per il reato di sottrazione di energia elettrica ad uso domestico. In particolare, la decisione si fondava sulla ritenuta sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. Il Procuratore della Repubblica, con ricorso in Cassazione, contesta tale ricostruzione sottolineando che dagli accertamenti dei tecnici Enel risultava una quantificazione economica dell’energia elettrica sottratta pari ad oltre 1600 euro. Il ricorrente contesta inoltre la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per procedere all’arresto in flagranza. Arresto in flagranza. Il delitto di sottrazione di energia elettrica è un reato a consumazione prolungata che si perfeziona nel momento dell’impossessamento del bene. Secondo la giurisprudenza infatti, il termine di prescrizione del reato decorre dall’ultima delle plurime operazioni di captazione di energia che costituiscono singoli atti di un’unica azione delittuosa. Sulla base di tali premesse, il Collegio condivide le argomentazioni proposte del ricorrente osservando che l’attenuante del danno di speciale tenuità non può di regola essere concessa nella fattispecie in esame in quanto l’appropriazione illecita di energia elettrica ad uso domestico avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata. In conclusione, posto che l’esclusione della circostanza attenuante in parola, avrebbe comportato l’obbligatorietà dell’arresto, con conseguente illegittimità del divieto di convalida, la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato dichiarando legittimamente eseguito l’arresto.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 giugno – 28 novembre 2018, n. 53445 Presidente Vessichelli – Relatore Mazzitelli Rritenuto in fatto 1. La Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Latina, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 1/02/2018 con cui il locale Tribunale non aveva convalidato l’arresto in flagranza di O.C. , Z.M. e O.E. per il reato di cui agli art. 110, 624, 625 n. 2 e 5 c.p., avente ad oggetto la sottrazione di energia elettrica ad uso domestico fatto commesso in omissis . 1.1 Segnatamente, parte ricorrente deduce l’erronea applicazione e inosservanza dell’art. 62 n. 4 c.p., in relazione agli art. 380, comma 2 lett. e , e 391, comma 4, c.p.p., posto che il giudice non aveva convalidato l’arresto, ritenendo la sussistenza di questa circostanza attenuante. Tale affermazione, secondo il ricorrente, sarebbe erronea, posto che il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata o a condotta frazionata , perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo. I tecnici dell’Enel avevano verificato infatti la manomissione del contatore, collocato nel corridoio dell’abitazione, mediante allaccio diretto alla rete elettrica di circa Kwh 7534,00, per una quantificazione economica, pari a ben Euro 1.636,00 circa, tale da escludere la sussistenza dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenuta invece dall’organo giudicante. L’arresto, pertanto, deve ritenersi in flagranza ai sensi dell’art. 380 comma 2 lett. e , ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all’art. 625, primo comma, n. 2 , prima ipotesi, e 5, c.p., essendo stato il fatto commesso da tre persone, con violenza sulle cose. 2. Per di più, secondo il ricorrente, sarebbe palese, ex art. 606, lett. e , c.p.p., la mancanza di motivazione, in relazione a quanto previsto dall’art. 381, comma 4, c.p.p., in ordine alla sussistenza delle condizioni per procedere all’arresto facoltativo in flagranza, nonché in relazione a quanto previsto dall’art. 391, comma 5, c.p.p. in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità della richiesta misura cautelare. Secondo gli orientamenti giurisprudenziali, è sufficiente, così come si desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo dei presupposti, di cui agli art. 380 e 381 c.p.p Ciò, tanto più considerato il fatto che nella fattispecie ricorrerebbero tutti gli estremi, ossia la gravità del fatto e il danno patrimoniale. 3. Da ultimo, ha poi osservato la parte ricorrente, il giudice, nel convalidare l’arresto, disponendo l’immediata liberazione dei soggetti fermati, avrebbe dovuto motivare, come imposto dalla giurisprudenza, circa l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della richiesta misura cautelare, come previsto dall’art. 391, comma 5, c.p.p 4. Il P.G., nella requisitoria, ha ribadito il fatto che il reato, a consumazione prolungata, si è consumato, non al momento dell’allaccio, ma nel momento in cui è avvenuto l’impossessamento dell’energia, danno quantificato in Euro 1.636,00, il che esclude l’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. esclusa l’attenuante in questione, l’arresto era obbligatorio ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. e , c.p.p., con conseguente illegittimità del diniego di convalida. Considerato in diritto 1. Va dato atto, innanzitutto, del fatto che la doglianza avanzata dal Procuratore ricorrente, circa la necessità che il giudice si esprimesse sulla misura cautelare ex art. 391, co 5, c.p.p., avrebbe dovuto essere proposta con l’appello, ex. art. 310 c.p.p., avanti al Tribunale della Libertà, mentre il ricorrente ha proposto, anche al riguardo, ricorso per cassazione, da reputare, per tale ragione, inammissibile. 2. Ciò posto, si evidenzia che il ricorso è fondato. Il delitto di sottrazione di energia elettrica è un reato a consumazione prolungata, che si perfeziona nel momento dell’impossessamento del bene, oggetto di sottrazione. Ed infatti, in tale ottica, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall’ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un’unica azione furtiva a consumazione prolungata Sez. 4, n. 17036 del 15/01/2009 - dep. 22/04/2009, Palermo, Rv. 243959 . Tenuto conto di siffatte considerazioni, conformemente a quanto rilevato dall’odierno ricorrente, va osservato, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l’attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l’appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009 - dep. 05/05/2009, P.M. in proc. Falcone, Rv. 243977 . 2. L’esclusione della circostanza attenuante, di cui all’art. 62 n. 4 c.p., avrebbe poi comportato l’obbligatorietà dell’arresto, ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. e , c.p.p., con conseguente illegittimità del divieto di convalida. 3. Alla luce delle considerazioni esposte, s’impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con conseguente assorbimento dell’ultimo motivo, concernente l’applicazione della misura cautelare richiesta. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.