Quando è penalmente responsabile il comproprietario dell'immobile abusivo?

Il comproprietario non committente delle opere abusive non ne è responsabile sol perché vanta un diritto sul bene oggetto dei lavori, né va punito per non avere vigilato sul rispetto della normativa edilizia. La sua responsabilità dovrà semmai essere dedotta da ulteriori indizi, dimostrativi della sua compartecipazione – anche morale – nel reato.

Così ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 53000 depositata il 26 novembre 2018. Abusivismo e spontaneismo edilizio uno sport nazionale. L'abusivismo edilizio in tutte le sue più fantasiose declinazioni è senza alcun dubbio una pratica che sul suolo italico conta numerosi aficionados. In alcune zone del Paese è più in voga, in altre il controllo del territorio o l'autocontrollo della popolazione locale? ha miracolosamente la meglio e garantisce una maggiore regolarità negli interventi edilizi. La realizzazione delle opere abusive è considerato – a torto, come vedremo – un reato minore l'intero microcosmo del diritto penale urbanistico, infatti, è composto perlopiù di contravvenzioni che non spaventano nessuno, tranne, forse, quando si traducono in ordini di demolizione e ripristino. Ma anche questi stentano nel transitare dalla teoria alla pratica, e rimangono talvolta per decenni lettera morta anestetizzati dagli immancabili ricorsi al TAR, entrano in uno stato letargico sine die. Questi reati minori” in alcuni casi, concorrono a produrre conseguenze devastanti le recenti cronache ci hanno dimostrato che la realizzazione irregolare di un edificio, in alcuni casi, può costare anche la vita di chi lo abita basta un evento meteorico di eccezionale portata o la collocazione di un immobile in una zona in cui non dovrebbe sorgere a far sì che esso si trasformi in una tomba. Situazioni-limite a parte, tutte da dimostrare – è chiaro – nei processi che in queste occasioni puntualmente ne derivano accompagnati dai soliti conati di rigorismo tardivo e ipocrita , sicuramente l'opera edilizia abusiva è arrogante espressione di un malcostume duro ad estinguersi. La sentenza che oggi commentiamo si riferisce alla posizione giudiziaria del comproprietario non committente delle opere abusive che ne sarà di lui sotto il profilo penale? Responsabilità oggettiva o soggettiva? Nel caso che ci occupa una signora viene tratta a giudizio insieme al proprio marito, passato a miglior vita nelle more del processo, per rispondere del reato di costruzione abusiva di un immobile. Condannata in primo e secondo grado, propone ricorso per cassazione assumendo di essere stata condannata soltanto perché comproprietaria dell'immobile abusivo, materialmente realizzato dal consorte. La Cassazione – prima di giudicare manifestamente infondata la doglianza – coglie l'occasione per ripercorrere lo stato dell'arte della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità del proprietario e/o comproprietario non committente delle opere abusive. Intanto, gli Ermellini ci tengono a ribadire un loro orientamento del 2013, col quale si è affermato il principio secondo cui il proprietario o il comproprietario non può essere giudicato responsabile soltanto perché possiede un diritto sul bene oggetto delle opere abusive. Né tale responsabilità può essere costruita secondo lo schema del reato omissivo improprio, contestando all'imputato di non avere vigilato che sul bene si eseguissero opere edili non conformi alle normative di settore. Diversamente, occorrerà fondare l'eventuale giudizio di responsabilità su indizi concreti, dimostrativi di una partecipazione materiale o morale alla commissione dell'illecito. Senza alcuna pretesa di completezza, né sotto il vincolo di tassatività, la giurisprudenza di legittimità si è esercitata ad individuare una serie di circostanze sintomatiche, espressive di una corresponsabilità oggettiva e soggettiva nel reato la piena disponibilità dell'area edificata, il rapporto di parentela o affinità con il materiale esecutore delle opere, la presenza e la vigilanza durante la loro esecuzione, la fruizione dell'immobile, l'interesse alla trasformazione edilizia del territorio sono tutti indizi – e sono soltanto alcuni – dimostrativi di una correità secondo le ordinarie norme del concorso morale e materiale nel reato. Il modo più corretto per quadrare il cerchio. Le ragioni che hanno spinto la Cassazione a pervenire alla soluzione fin qui prospettata – che, sia chiaro, se correttamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità – sono chiarissime il nostro ordinamento mal tollera le ipotesi di responsabilità penale oggettiva, di conseguenza l'affermazione di colpevolezza deve necessariamente essere preceduta dalla presenza di indizi sintomatici di un contributo morale e materiale penalmente rimproverabile, quantomeno a titolo di colpa.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 settembre – 26 novembre 2018, n. 53000 Presidente Cervadoro – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16/2/2016, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 14/2/2013 dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.A. per esser i reati allo stesso ascritti estinti per morte dell’imputato dichiarava, ancora, non doversi procedere nei confronti di D.M.F. in ordine alle contravvenzioni contestate, per esser estinte per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in un anno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione la D.M. , a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi - violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione ai reati urbanistici ed ambientali. La Corte di appello avrebbe riconosciuto la responsabilità della ricorrente sol perché comproprietaria dell’immobile oggetto dell’abuso, invero pacificamente realizzato dal defunto marito D. tale mero dato formale, tuttavia, non avrebbe consentito di riferire le condotte di reato anche alla D.M. , ostandovi la costante giurisprudenza di questa Corte che impone la prova di elementi ulteriori, ossia di un contributo causale diretto ad agevolare la realizzazione delle opere. E con la precisazione che uno degli argomenti decisivi spesi dal Collegio di merito - ossia il fatto che la ricorrente abitasse in quello stesso luogo - sarebbe smentito dal fatto che l’immobile in esame, prima dell’esecuzione delle opere di cui trattasi, non costituiva affatto un’unità abitativa sì da non potersi affermare, come invece si legge in sentenza, che la condotta sarebbe stata realizzata per soddisfare un interesse abitativo comune ai coniugi - annullamento della pronuncia per esser il reato residuo estinto per prescrizione. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016, la contravvenzione di cui all’art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 - così dovendosi riqualificare la contestazione delittuosa di cui al capo d - sarebbe ormai estinta per prescrizione, al pari delle altre fattispecie ascritte, a far data dal 16/12/2015 rectius 16/12/2013 - violazione degli artt. 130, 546 cod. proc. pen La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere suscettibile di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., l’omessa indicazione - nel dispositivo della sentenza di primo grado - della condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno in favore della parte civile. Nel caso in esame, infatti, non emergerebbe un mero errore materiale, ma un errore di diritto, come tale non emendabile con la procedura prevista dalla norma citata e senza che allo stesso si possa supplire con un’integrazione della motivazione, che assolverebbe ad una funzione meramente strumentale del dispositivo. L’omessa declaratoria di condanna al risarcimento del danno, pertanto, avrebbe onerato la parte civile di impugnare la decisione di prime cure. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato con riguardo alla prima doglianza. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l’inapplicabilità dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., ma dev’essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all’interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 275625 . In particolare, si è evidenziato che questa responsabilità può dedursi da elementi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l’esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria , la fruizione dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione, nonché tutti quei comportamenti positivi o negativi da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione - anche morale - alla realizzazione del fabbricato Sez. 3, n. 25669 del 30/5/2012, Zeno, Rv. 253065 Sez. 3, n. 15926 del 24/2/2009, Damiano, Rv. 243467 una responsabilità, dunque, che può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria e la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata. Tanto premesso in termini generali, la Corte di appello ha richiamato proprio taluni dei parametri citati, ed in forza di questi - con logico e congruo argomento - ha confermato la responsabilità della comproprietaria D.M. in ordine agli abusi compiuti in particolare, la sentenza ha evidenziato che la ricorrente 1 era comproprietaria, insieme al defunto marito d. , dell’immobile oggetto degli abusi 2 in costanza di matrimonio, aveva goduto del regime patrimoniale della comunione dei beni 3 era risultata residente presso lo stesso luogo 4 ancora lì aveva dichiarato domicilio per le notificazioni. Sì da desumere - con argomento non manifestamente illogico, quindi non censurabile - un comune interesse all’edificazione, per soddisfare esigenze familiari e, dunque, una cosciente e volontaria partecipazione all’abuso dall’altro commesso o, comunque, una compartecipazione almeno morale all’esecuzione dell’opera abusiva . La prima censura, pertanto, risulta del tutto manifestamente infondata. 4. A differenti conclusioni, invece, perviene la Corte quanto alla seconda. Sul punto, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 181, comma 1-bis contestato al capo d e reato più grave, anche in termini sanzionatori , Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori dì cui al comma 1 a ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori b ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. 4. Ciò ribadito, nelle more della discussione del presente ricorso rectius del deposito della sentenza di appello è stata pronunciata la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23/3/2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis in esame, nella parte in cui prevede a ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori b ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed . Ne consegue che la natura delittuosa della condotta permane ormai soltanto con riguardo alla seconda parte di quest’ultima lettera b , concernente gli interventi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. 5. Orbene, dalla lettura del capo di imputazione e della sentenza impugnata non risulta che l’abuso realizzato sia sussumibile in alcuna di queste ultime ipotesi, non emergendo oggettivi riferimenti in tal senso. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo al residuo reato di cui all’art. 181, comma 1, d. Igs. n 42 del 2004, così riqualificata l’originaria imputazione di cui al capo d , per esser lo stesso estinto per prescrizione al pari, peraltro, delle contravvenzioni, già oggetto - in sede di merito - della stessa pronuncia . Con revoca dell’ordine di rimessione in pristino. 6. Le statuizioni civili, tuttavia, debbono essere confermate, siccome già riconosciute in prime cure con sentenza pronunciata prima del maturare del termine prescrizionale e ribadite in appello. A tale proposito, infatti, incensurabile risulta la sentenza impugnata laddove - rispondendo alla medesima questione qui riproposta - ha ben evidenziato che il Giudice di prime cure aveva commesso un evidente errore di natura omissiva, quale la mancata indicazione - nel dispositivo della sentenza - delle modalità di liquidazione, a fronte di una condanna generica al risarcimento del danno, non stabilito nel suo ammontare. Non si era trattato, dunque, di recuperare l’omissione del percorso decisionale del giudice ex post, ma di armonizzare la valutazione del giudice alla sua esteriorizzazione, considerato che, a fronte di una condanna generica al risarcimento dei danni, la liquidazione non può che essere demandata al giudice civile . Così confermandosi, quindi, l’indirizzo giurisprudenziale - costantemente affermato in questa sede - a mente del quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale tra le molte, Sez. 6, n. 18372 del 28/3/2017, Giugovaz, Rv. 269852 Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, Bassirou, Rv. 242258 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato di cui al capo D , qualificato come contravvenzione ex art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, è estinto per prescrizione.