Risponde di peculato lo sportellista dell’ufficio postale che si appropria delle somme depositate sul libretto di risparmio

In tema di peculato la nozione di possesso di denaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione.

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza numero 52662/2018, depositata il 22 novembre u.s., si pronuncia in tema di reati contro la pubblica amministrazione, cogliendo l’occasione per delineare il discrimen tra il reato di peculato e quello di furto aggravato. La quaestio. La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, con la quale un soggetto veniva dichiarato penalmente responsabile del reato di peculato, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione con pena accessoria. Secondo la tesi accusatoria l’imputato, in qualità di dipendente di un ufficio postale, si sarebbe appropriato della somma di euro 286,48 all’atto di conversione nella modalità on-line di un libretto di deposito cointestato a due utenti, mediante il prelievo fraudolento dell’importo per il tramite del proprio codice di accesso. Avverso siffatta sentenza propone ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto, lamentando una serie di vizi motivazionali, tutti riuniti nella censura di erronea qualificazione giuridica dei fatti. A tenore delle doglianze difensive, i fatti di reato avrebbero dovuto essere inquadrati nella fattispecie di furto aggravato e non in quella di peculato, sul presupposto dell’insussistente disponibilità del denaro nelle mani del pubblico dipendente. Invero, la verifica della disponibilità della res da parte dell’agente si pone – secondo la difesa – come condizione indefettibile al fine della congrua configurazione criminosa, atteso che la detenzione del bene è preesistente nel delitto di cui all’articolo 314 c.p., ma insussistente nel delitto di furto. Ciò posto, il difensore dell’imputato rileva che, nel caso di specie, lo sportellista ha potuto appropriarsi dei libretti di risparmio e dei relativi codici di accesso solo al momento della materiale presentazione dei medesimi da parte degli utenti. In ragione di tale rilievo, l’esatta osservanza della legge penale dovrebbe condurre all’individuazione del reato di furto aggravato e non quello di peculato. Il ricorso è infondato. I Giudici della Sesta Sezione della Corte di Cassazione rigettano le censure difensive, osservando che il libretto di deposito rappresenta e sostanzia il diritto di credito dell’intestatario e che in forza del contratto di deposito bancario la banca acquista la proprietà delle somme di denaro ivi depositate ed è obbligata alla restituzione a richiesta del depositante ex articolo 1834 c.c Ne deriva che la ricostruzione delineata dalla Corte d’Appello di Napoli posta alla base dell’esclusione del delitto di furto aggravato è ineccepibile l’imputato non si è impossessato del denaro mediante sottrazione delle somme al detentore, bensì attraverso una condotta fraudolenta posta in essere sul denaro custodito dall’ufficio postale per conto del cliente in virtù della qualità rivestita all’interno del medesimo. Siffatta dinamica giuridica, allora, non può che integrare gli estremi del reato di peculato, come già ribadito in altre occasioni dalla stessa Corte di Legittimità in tema di peculato la nozione di possesso di denaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione in tal senso, Cass. Penumero , Sez.VI, sentenza numero 7492 del 18 ottobre 2012 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 2 ottobre – 22 novembre 2018, n. 52662 Presidente Fidelbo – Relatore Criscuolo Ritenuto in fatto 1. Il difensore di C.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 17 luglio 2012 dal Tribunale di Benevento, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di peculato e lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione con pena accessoria. L’imputato è stato ritenuto responsabile di peculato per essersi appropriato, in qualità di dipendente dell’ufficio postale di omissis , della somma di 286,48 Euro, depositata sul libretto postale cointestato a I.A. e N.G. , all’atto della conversione del libretto nella modalità on-line, prelevando fraudolentemente la somma mediante il proprio codice di accesso. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi 1.1 contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte di appello ha ritenuto provata la diretta disponibilità delle somme da parte dell’imputato, nonostante tale circostanza fosse stata esclusa dagli atti acquisiti in dibattimento e, in particolare, dalla deposizione del maresciallo E. . Si deduce che la I. era titolare di un libretto postale di risparmio nominativo cartaceo, detenuto dalla stessa, all’epoca dei fatti residente in , pertanto, l’imputato non aveva la disponibilità del libretto, ma, all’insaputa della donna, lo convertì in libretto on line, utilizzando per tale operazione la propria password e contestualmente prelevando la somma di 285 Euro per poi formare una falsa ricevuta di prelevamento con la falsa firma della titolare. Si sostiene che tale ricostruzione della condotta coincide con quella accertata in altri procedimenti penali, definiti con sentenze passate in giudicato e confermata dal teste E. , il quale ha dichiarato che le modalità operative del C. erano sempre le stesse. Dalla sentenza di primo grado, resa nel procedimento definito, risulta che il direttore dell’ufficio postale aveva dichiarato che il C. , operatore sportellista, non avrebbe potuto avere la materiale disponibilità del denaro, dei libretti dei risparmiatori e dei relativi codici, se non acquisendoli fraudolentemente all’atto di presentazione dei libretti per poi utilizzarli per le operazioni di appropriazione su tali basi la Corte di appello di Napoli nella sentenza del 25 giugno 2009, divenuta irrevocabile, aveva ritenuto integrato il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento, consistito nella sottrazione dei codici dei risparmiatori. La sentenza impugnata reputa, invece, erronea tale impostazione sull’assunto che il C. in ragione del suo ufficio aveva la possibilità diretta, facendo uso della password e del codice del libretto cartaceo, di prelevare il danaro. Si contesta tale ragionamento, in quanto l’appropriazione è stata preceduta dalla conversione del libretto cartaceo in modalità on line ed il codice personale è stato utilizzato solo per detta operazione, diversa da quella di appropriazione compiuta la conversione, il C. aveva fraudolentemente omesso di consegnare il nuovo libretto all’avente diritto e tenendolo per sé, lo aveva utilizzato per prelevare il danaro pertanto, è provato che l’imputato non aveva la diretta disponibilità delle somme né l’utilizzo della password gli consentiva di disporre del denaro dei risparmiatori 1.2 erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. sotto il profilo oggettivo. Si sostiene che in mancanza della disponibilità delle somme di denaro, per quanto prima illustrato, il fatto doveva riqualificarsi in furto, non essendo prospettabile la truffa per mancanza del consenso, ancorché viziato, della persona offesa, atteso che nel caso di specie l’operazione di conversione del libretto cartaceo avvenne all’insaputa della titolare del libretto. Richiamando una sentenza recente di questa Corte, che ha qualificato come furto aggravato la condotta analoga del direttore di un istituto di credito, appropriatosi di somme dei correntisti, falsificando le distinte di cassa, si sostiene la correttezza di tale qualificazione del fatto, che incide anche sul calcolo della prescrizione, trattandosi di fatto risalente all’agosto 2005 e non essendovi periodi di sospensione 1.3 erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. sotto il profilo della qualifica dell’agente. Si sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto il C. incaricato di pubblico servizio, nonostante l’attività del dipendente postale sia equiparata a quella bancaria, senza giustificare la decisione, pur in presenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti sul punto, che consentirebbero di qualificare il fatto come appropriazione indebita con abuso del ruolo e non come peculato, con conseguente incidenza sul termine di prescrizione, ormai maturato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente sostiene che il fatto è stato erroneamente qualificato come peculato anziché come furto aggravato, come riconosciuto da una precedente sentenza della Corte di appello di Napoli, che aveva giudicato l’imputato per fatti analoghi, e come sostenuto dal P.g Fulcro della questione è la verifica della disponibilità da parte del ricorrente del danaro, insussistente nel furto, ma preesistente nel peculato. Secondo l’orientamento risalente, ripreso da sentenze successive e dalla più recente sentenza, citata dal P.g. in udienza, la sottrazione di denaro dai conti libretti di risparmio o conti correnti dei clienti da parte dei dipendenti dell’istituto bancario o postale che li aveva in deposito configura il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita, in quanto l’impiegato di banca o postale non ha la disponibilità, neanche provvisoria, della provvista dei conti correnti dei clienti dell’istituto e non ha altro compito che quello di eseguire le disposizioni del correntista, che rimane possessore e dominus della gestione del conto risponde, pertanto, di furto e non di appropriazione indebita il dipendente che con movimentazioni fittizie effettui prelievi dai conti correnti dei clienti, sottraendo danaro alla loro disponibilità Sez. 6, n. 32543 del 10/05/2007, Varriale e altro, Rv. 237175 Sez. 5, n. 10758 del 21/12/2015 Rv. 266334, secondo la quale risponde del reato di furto aggravato il dipendente della banca che si impossessa, mediante movimentazioni effettuate con i terminali dell’ufficio, di somme di danaro di clienti depositate in conti correnti . In tal senso è anche la sentenza citata dal P.g. Sez. 2, n. 43132 del 05/05/2016, P.G. in proc. Tamone, Rv. 268440 . Tuttavia, proprio in detta sentenza si ribadisce che ai fini della corretta qualificazione giuridica della condotta sono decisive le circostanze del fatto, tant’è che si reputa non distonica né in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale illustrato la qualificazione del fatto come appropriazione indebita effettuata in relazione ad una diversa fattispecie, in cui i cassieri avevano rinnovato, in assenza dei titolari originari, alcuni libretti di deposito a risparmio nominativi ed al portatore accesi presso la filiale e successivamente avevano proceduto indebitamente ad estinguerli, così indebitamente appropriandosi delle relative somme, di talché nessuna operazione di accredito o di addebito era mai realmente avvenuta e si erano appropriati del denaro della cassa, di cui erano custodi. Tale fattispecie appropriativa presenta aspetti similari e punti di contatto con quella in esame, in quanto l’appropriazione è avvenuta in assenza di ogni disposizione del titolare del libretto. Precisato che il libretto rappresenta e sostanzia il diritto di credito dell’intestatario e che in forza del contratto di deposito bancario la banca acquista la proprietà delle somme di denaro depositate ed è obbligata alla loro restituzione a richiesta del depositante ai sensi dell’art. 1834 cod. civ., l’obbligazione restitutoria della banca non deriva ipso iure dal deposito delle somme, ma sorge solo a seguito della richiesta del cliente, che ha la mera facoltà e non l’obbligo di esercitare il proprio diritto di credito alla restituzione pertanto, in mancanza di tale richiesta il depositario continua a conservare le somme a disposizione del creditore, mantenendone proprietà e possesso. Le circostanze di fatto accertate nel caso in esame hanno indotto i giudici di appello ad escludere la possibilità di qualificare il fatto come furto aggravato, reato ritenuto a carico del ricorrente in altro procedimento, per la non corrispondenza della condotta e per le peculiarità del caso in esame, in quanto il ricorrente non si limitò ad appropriarsi del denaro della I. in assenza della stessa e mediante un mero accesso al terminale, ma compì un’operazione ulteriore, più sofisticata, consentita dalle sue attribuzioni e competenze. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il C. utilizzò il codice del libretto della cliente, del quale evidentemente aveva preso nota in occasione di una precedente operazione in vista di un possibile utilizzo, per convertire, all’insaputa della titolare ed in assenza della stessa, in modalità on line il libretto cartaceo, contestualmente prelevando la somma giacente sul conto e lasciandolo con saldo pari a zero. I giudici hanno sottolineato che l’imputato solo in ragione del suo ufficio aveva avuto la possibilità di realizzare l’operazione di conversione e di prelevare denaro dal libretto postale, facendo uso della propria password e del codice del libretto cartaceo della cliente, che, invece, non aveva il codice di accesso per prelevare direttamente le somme dal proprio libretto. Hanno, quindi, spiegato che l’impossessamento del denaro non avvenne mediante sottrazione delle somme al detentore, che non ne aveva più autonoma disponibilità, essendo ignaro dell’operazione e privo del nuovo codice di accesso. I giudici hanno, infatti, richiamato l’orientamento espresso da questa Corte proprio in relazione alla condotta del cassiere di banca, appropriatosi del danaro dei correntisti in assenza degli stessi Sez. 2, n. 28786 del 18/06/2015, Frisicaro e altro, Rv. 264152, in cui si precisa che la proprietà delle somme di danaro versate in banca dal titolare di un deposito in conto corrente spetta, ai sensi dell’art. 1834 cod. civ., alla banca depositaria, mentre al correntista l’art. 1852 stesso codice riconosce solo il potere di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, escludendolo anche dal possesso di dette somme che, per quanto contabilizzate nel conto di sua pertinenza, fanno tuttavia parte della massa monetaria, appartenente alla banca. Ne consegue che il cassiere di banca, in quanto destinatario dell’obbligo di custodia di danaro, valori e titoli in dotazione alla cassa, è titolare del possesso di essi e come tale, qualora disponga in proprio favore di somme depositate sul conto corrente, risponde di appropriazione indebita in danno della banca e non già di delitti in danno del correntista perché l’azione svolta nei confronti di questi falso o altro interviene ad appropriazione indebita già avvenuta ed al solo fine di copertura contabile , conf. Sez. 6, n. 5170 del 10/11/1987, dep. 1988, Di Mise, Rv. 178242 Sez. 6, Sez. 6, n. 10397 del 29/04/1989, Longo, Rv. 181845 . Ciò posto, va ribadito l’orientamento di questa Corte, secondo il quale in tema di peculato la nozione di possesso di denaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, dep. 2013, Rv. 255529 . Si è inoltre, precisato che in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento nella specie la Corte ha precisato che la disponibilità può essere conseguita anche da un esercizio di fatto o arbitrario delle funzioni , Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Rv. 259500 Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, dep. 2013, Rv. 255998 . Ne consegue che l’inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti uti dominus nei confronti di danaro, del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi. A tali principi si sono attenuti i giudici di merito v. pag. 2 della sentenza di primo grado, ove si precisa che il concetto di disponibilità evoca un ampio potere autonomo sulla cosa, che consente all’agente di disporne, con obbligo di rispettarne la destinazione, e ciò anche in assenza di una detenzione materiale del bene, poiché ciò che rileva è che l’agente abbia il potere, in ragione del suo ufficio, di disporne mediante atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare l’interversio possessionis e l’interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario, come avvenuto nella fattispecie . Sulla scorta di tali principi deve ritenersi che il furto aggravato può riguardare la sottrazione del codice del libretto cartaceo della cliente, ma non l’operazione non autorizzata di conversione del libretto in modalità on line, in quanto mediante la stessa il C. si è appropriato delle somme depositate, di cui aveva il possesso, diventando unico gestore del libretto di risparmio e sostituendosi alla titolare, privata del potere di disporre della provvista, e tale operazione gli è stata consentita dall’esercizio delle funzioni assegnategli, in quanto la vittima era totalmente ignara delle iniziative illecite dell’imputato, non avendo richiesto alcuna conversione del libretto ed avendo mantenuto il possesso del libretto cartaceo, ormai inutile. 3. Infondato è anche il motivo relativo alla qualifica di incaricato di pubblico servizio attribuita al C. . Il ricorrente trascura che già nella sentenza di primo grado, la cui motivazione si salda a quella della sentenza impugnata, si giustificava ampiamente tale qualificazione soggettiva dell’imputato, in linea con l’orientamento giurisprudenziale, ribadito anche di recente Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, Rv. 272079 , secondo il quale riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un ufficio postale addetto all’attività contabile, svolta anche nel settore della raccolta del risparmio, in quanto la trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della società per azioni non fanno venir meno la natura pubblicistica, non solo dei servizi postali definiti riservati dal d.lgs. n. 261 del 1999, ma anche dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni fruttiferi cd. bancoposta , disciplinata dal d.lgs. n. 284 del 1999 Sez. 5, n. 31660 del 13/02/2015, Barone, Rv. 265290 Sez. 6, n. 14227 del 13/1/2017, Spataro, Rv. 269481, in cui si precisa che nell’ambito delle funzioni di tipo bancario esercitate da Poste Italiane S.p.a. per il tramite della divisione Bancoposta, l’attività di raccolta del risparmio postale di cui all’art. 2, comma 1, lett. b del d.P.R. 14 settembre 2001, n. 144, effettuata per conto della Cassa Depositi e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, presenta, a prescindere dalla natura privata di tale società, connotazione pubblicistica da ultimo, Sez. 6, n. 38554 del 21/06/2018, Brivitello, non mass. . Tale impostazione si pone in linea di continuità con l’orientamento, che riconosce agli addetti ai servizi di bancoposta la qualifica di incaricati di pubblico servizio, con conseguente applicazione dello statuto della pubblica amministrazione Sez. 6, n. 20118 del 8 marzo 2001, Di Bartolo, Rv. 218903 Sez. 6, n. 36007 del 15 giugno 2004, Perrone, Rv. 229758 Sez. 6, n. 33610 del 21 giugno 2010, Serva, Rv. 248271 e trova conferma nell’art. 12 del D.P.R. n. 156/1973, secondo il quale Le persone addette ai servizi postali e di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale , cosicché occorre avere riguardo al tipo di attività in concreto svolta dall’agente secondo il criterio oggettivo-funzionale previsto da tali norme, che prescinde dall’appartenenza del soggetto ad una pubblica amministrazione o ad un ente pubblico. Conseguentemente, l’attività, di carattere intellettivo e non meramente esecutivo o d’ordine, in concreto svolta dagli operatori di bancoposta, anche in assenza di poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, attiene a bisogni di pubblico interesse non aventi carattere industriale o commerciale, il cui soddisfacimento è perseguito istituzionalmente con capitali pubblici e secondo modalità e forme determinate da regolamentazione di natura pubblicistica, unicamente laddove riguardi la raccolta e la gestione del risparmio postale attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. 14/9/2001, n. 144 , rientrando così nell’alveo della prestazione di pubblico servizio, quale definita all’art. 358 cod. pen Da quanto esposto discende la corretta qualificazione del fatto come peculato, delitto non prescritto sia in ragione della pena edittale prevista dalla norma in vigore all’epoca del fatto, sia della rilevante incidenza della recidiva specifica infraquinquennale, contestata e ritenuta, sul calcolo del termine di prescrizione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.