Istruzione obbligatoria: niente sanzioni per i genitori del ragazzo che si è fermato alle elementari

Cadono le accuse nei confronti di due genitori, originari della provincia di Padova. Normativa alla mano, oggi l’obbligo dell’istruzione non riguarda anche la scuola media.

Nessuna sanzione per mamma e papà se il figlio conclude il proprio percorso di studi con i cinque anni della scuola elementare. A dirlo a chiare lettere, nuovamente, sono i giudici della Cassazione, facendo cadere le accuse nei confronti di due genitori padovani, finiti sotto processo per non avere rispettato l’obbligo dell’istruzione” per i minori Cassazione, sentenza n. 52140/18, sezione III penale, depositata oggi . Scuola. La vicenda giudiziaria ha origine nell’estate del 2016, quando è accertata la mancata presentazione di un ragazzino alla scuola media. Sotto accusa, ovviamente, i suoi genitori, ai quali viene contestato di avere omesso di far impartire al figlio l’istruzione di scuola media di primo grado . Mamma e papà provano a difendersi, ma il GdP li ritiene colpevoli. Identica soluzione pare dover avere anche il processo in Cassazione, dove il padre del ragazzo spiega di essere stato ristretto in carcere , in quel periodo, e quindi di non avere potuto assolvere all’obbligo di legge . Per i Giudici del Palazzaccio, però, le accuse ai due genitori sono prive di fondamento. Ciò alla luce del d. lgs. n. 212/2010 con cui è stato abrogato l’articolo 8 della legge numero 1859 del 1962 che estendeva l’applicazione delle sanzioni previste per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione elementare articolo 731 del Codice Penale anche alla violazione dell’obbligo scolastico relativo alla scuola media . Tirando le somme, l’inosservanza, da parte del genitore, dell’obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 giugno – 20 novembre 2018, n. 52140 Presidente Cavallo – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 18.12.2017 il Giudice di pace di Padova ha condannato Mi. Ma. e Hu. Fe. alle pene di legge per il reato di cui all'art. 731 cod. pen. perché avevano omesso, senza giusto motivo, di far impartire al figlio l'istruzione di scuola secondaria di primo grado, in Legnaro il 23.6.2016. 2. Con il primo motivo di ricorso, gli imputati denunciano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., perché esso Mi. nel periodo contestato era ristretto in carcere e quindi impossibilitato ad assolvere all'obbligo di legge. Con il secondo motivo, deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., perché il Giudice aveva celebrato il processo nonostante l'assenza del difensore di fiducia, assente per legittimo impedimento. Considerato in diritto 3. Ritiene il Collegio di ribadire l'orientamento di questa Sezione, da ultimo espresso con sentenza n. 4520/17, Gabrielli e altro, Rv 268951, secondo cui l'inosservanza, da parte dell'esercente la potestà genitoriale, dell'obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato, in quanto il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, all. I, parte 52, ha abrogato l'art. 8 della legge n. 1859 del 1962, che estendeva l'applicazione delle sanzioni previste per l'inadempimento dell'obbligo di istruzione elementare, di cui all'art. 731 cod. pen., anche alle violazioni dell'obbligo scolastico della scuola media. La sentenza impugnata va pertanto annullata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.